Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14006 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 6997/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.I.G., C.L.M., C.S., quali

eredi di C.A., elettivamente domiciliato a Milano, Corso

di Porta Romana n. 89/B, presso lo Studio dell’Avv. Fabio Pace,

che le rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9/04/11 della Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia, depositata il 25 gennaio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Barbara Tidore, per la ricorrente;

udito l’Avv. Fabio Pace, per le contoricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. In epoca anteriore al 28 aprile 1993 C.A. – che nella sua qualità di dirigente ENEL già godeva “di una polizza sulla vita e invalidità permanente” ex art. 12, comma 4, CCNL 16 maggio 1985 sostituiva l’assicurazione in parola con una forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 1986 in forza dell’art. 1 dell’accordo del 1986 tra ENEL e FNDAI Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali.

2. Il 31 ottobre 1994 il contribuente risolveva il rapporto di lavoro con ENEL, in conseguenza di ciò le somme percepite a titolo di TFR venivano tassate con aliquota pari al 34,94% e le somme percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA ammontanti a Euro 498.233,97 venivano tassate con aliquota pari a 34,89%.

3. Secondo il contribuente sulle somme percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA doveva invece essere applicata l’aliquota del 12,50%, stabilita per i “contratti di assicurazione sulla vita” dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, comma 1, sull’imponibile cosiddetto rendimento costituito dalla “differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione”.

4. Invero per il contribuente – in ragione di quanto stabilito dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, conv. con modif. in L. 28 febbraio 1987, n. 30, per cui “La disposizione contenuta nell’art. 42, comma 4, ultimo periodo, del T.U. Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3, deve intendersi riferita esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124” – le somme percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale In acronimo PIA non potevano essere assoggettata alla maggiore tassazione separata prevista per i redditi da capitale dal cit. D.p.r. n. 917, art. 42, comma 4, applicabile ratione temporis e dal cit. D.Lgs. n. 124, art. 13, comma 9.

5. Il contribuente presentava perciò istanza di rimborso per Euro 109.437,18, cui l’Agenzia delle Entrate opponeva silenzio rifiuto.

6. Contro il diniego dell’Ufficio, il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la decisione n. 19/10/06, la quale veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 103/05/07, quest’ultima annullata con rinvio da Cass., sez. trib. n. 1246 del 2009.

7. Riassunto il giudizio, con l’impugnata sentenza n. 9/04/11 depositata 25 gennaio 2011, la CTR. rigettava l’appello dell’Ufficio di nuovo confermando la decisione della CTP di Milano n. 19/10/06.

8. Per quanto qui direttamente interessa la CTR riteneva che “la conversione del rapporto assicurativo in quello previdenziale integrativo non avesse annullato gli effetti del primo rapporto”, con la conseguenza che “il capitale percepito dal contribuente, frutto della capitalizzazione della rendita percepita dal fondo per la parte eccedente i propri versamenti, dovesse essere tassato con aliquota del 12,50%”.

9. Contro la sentenza della CTR l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui resistevano le eredi del contribuente con controricorso.

10. Le eredi del contribuente si avvalevano altresì della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, D.Lgs. 18 dicembre 2000, n. 47, art. 12, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, nonchè della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6”, l’Ufficio lamentava che la CTR fosse incorsa in errore laddove aveva ritenuto “assoggettabile all’aliquota prevista per i redditi di capitale (12,5%) l’intero importo del capitale percepito dal ricorrente, senza distinguerne la composizione strutturale”, questo perchè a giudizio dell’Ufficio la complessa normativa in esponente era nel senso che la sorte capitale costituisse una “attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del lavoro”, tassabile quindi separatamente con aliquota ordinaria, mentre invece alle “somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si doveva applicare la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6”, con la finale illazione per cui in assenza di apposita certificazione che distinguesse “le somme riconducibili alla sorte capitale da quelle riconducibili al cosiddetto rendimento netto, non poteva che essere cassata l’impugnata sentenza che aveva accolto l’istanza del contribuente di vedersi applicata l’aliquota del 12,50% sull’intera somma erogata”.

Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte consolidatasi a partire da Cass. sez. un. 13642 del 2011, la quale ultima ebbe in effetti a chiarire definitivamente che “per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione deve ritenersi assoggettata al regime di tassazione separata di cui al cit. D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6” (conf. Cass. sez. 5, n. 5614 del 2015; Cass. sez. 6, n. 17365 del 2014; Cass. sez. 6, n. 23520 del 2012; Cass. sez. 6, n. 14498 del 2012; Cass. sez. trib. n. 287 del 2012).

2. Alla cassazione della sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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