Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14006 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14006 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 7033-2011 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. 06382641006, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14,
presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;
– ricorrente –

764

contro

NUNZIATA RENATO; N ri 2. P NTS- G- 83M

y
– intimato –

Data pubblicazione: 04/06/2013

Nonché da:
NplaKHT5″g81A4
NUNZIATA RENATO #elettivamente

domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 35, presso lo STUDIO DEGLI AVVOCATI
D’AMATI, rappresentato e difeso dagli avvocati D’AMATI
DOMENICO, D’AMATI NICOLETTA, D’AMATI GIOVANNI NICOLA,

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. 06382641006, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14,
presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7988/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/03/2010 R.G.N. 1570/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/02/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO;
udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

COSTANTINI CLAUDIA, giusta delega in atti;

Udienza del 28 febbraio 2013 — Aula A
n. 8 del ruolo — RG n. 7033/11
Presidente: Lamorgese – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata: 1) accoglie parzialmente l’appello principale della
RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Roma del 24 ottobre 2005, dichiara il diritto di Renato Nunziata all’inquadramento còme: a)
praticante redattore fino a 12 mesi di anzianità, per il periodo 28 luglio 1997-28 luglio 1998; b)
praticante redattore con più di 12 mesi di anzianità, per il periodo 29 luglio 1998-3 agosto 2001; c)
redattore con meno di 18 mesi di anzianità, per il periodo 4 agosto 2001-29 luglio 2002, ma rigetta
la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e conferma, per il resto, la
sentenza di primo grado; 2) accoglie parzialmente l’appello incidentale del Nunziata e, per l’effetto,
dichiara valida la domanda di quantificazione del credito retributivo, che rigetta nel merito.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) con il primo motivo di appello la RAI lamenta che il Tribunale abbia rigettato l’eccezione
di inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, contenuta nel verbale di conciliazione
sindacale, benché, per ammissione dello stesso interessato, le mansioni svolte erano rimaste
immutate anche dopo la conciliazione;
b) il motivo è, in parte, fondato in quanto la conciliazione sindacale intervenuta fra le parti
preclude qualsiasi valutazione, in questa sede, delle mansioni svolte dal Nunziata presso il CCISSCentro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale, in considerazione dell’efficacia vincolante
e preclusiva della conciliazione, oltretutto conclusa in sede sindacale;
c) ne consegue l’inammissibilità della domanda del Nunziata per il periodo antecedente il 29
febbraio 1996 nonché con riguardo a tutte le mansioni svolte presso il CCISS, che le parti hanno
convenzionalmente individuato come appartenenti alla qualifica di programmista regista;
d) però dopo la data suindicata il Nunziata, oltre a continuare ha svolgere le medesime
mansioni presso il CCISS, ha svolto anche altre mansioni (ad esempio lavorando per un periodo di
circa due anni a decorrere dal 28 luglio 1997 per Morning News del TG3) che essendo successive
alla conciliazione e diverse da quelle ivi considerate sono esaminabili in questa sede, sicché la
corrispondente domanda è da considerare ammissibile;
e) diversamente da quanto sostenuto dalla RAI è da condividere il convincimento espresso dal
Tribunale in ordine al carattere giornalistico delle suddette mansioni;
f) tale assunto risulta basato, infatti, su una analitica valutazione delle deposizioni
testimoniali, le quali hanno dimostrato come l’attività svolta dal Nunziata per Morning News (che
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha comportato, fra l’altro, la realizzazione di servizi e interviste sui problemi di viabilità causati dal
terremoto dell’autunno 1997) era dotata dei caratteri di originalità e creatività, addotti dalla RAI
come necessari per la qualifica giornalistica.
2.— Il ricorso della RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. domanda la cassazione della sentenza
per tre articolati motivi; resiste, con controricorso, Renato Nunziata che propone, a sua volta ricorso
incidentale condizionato per un motivo, cui replica la RAI con controricorso.
Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, perché proposti avverso la medesima sentenza.
I — Sintesi dei motivi del ricorso principale
1.— Con il primo motivo si denunciano: 1) in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o quanto meno, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dall’identità
delle mansioni svolte dal Nunziata nel periodo dal 28 luglio 1997 a fine luglio 1999 rispetto a quelle
svolte al momento della conciliazione in sede sindacale; 2) in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc.
civ., altra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o quanto meno, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 CNLG e dell’art. 2103 cod. civ., nonché, in
relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, rappresentato dal mancato esame dell’eccezione di carenza di continuità dell’attività
asseritamente giornalistica svolta dal Nunziata per Morning News.
In primo luogo si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui a partire dal 28
luglio 1997 e per un periodo di circa due anni fino al luglio 1999 le mansioni del Nunziata
sarebbero mutate rispetto a quelle svolte al momento della conclusione della conciliazione in sede
sindacale, in quanto il lavoratore avrebbe svolto prestazioni “tipologicamente diverse” rispetto alle
precedenti nell’ambito dell’edizione del mattino del telegiornale del TG3, all’epoca denominata
Morning News.
Si rileva che la Corte romana ha violato l’art. 112 cod. proc. civ. o, quanto meno, ha omesso
di motivare sull’eccezione della RAI secondo cui, per ammissione dello stesso Nunziata, le sue
mansioni non avevano subito alcun cambiamento nel suindicato periodo, anche dopo il
conseguimento del titolo professionale.
Analoga censura viene formulata con riguardo alla mancata considerazione del carattere
occasionale e comunque marginale dell’impiego del Nunziata — così come gli altri addetti RAI alla
Centrale Operativa del CCISS-Centro di Coordinamento delle Informazioni sul traffico, sulla
viabilità e sulla Sicurezza Stradale — all’edizione del mattino del telegiornale del TG3, all’epoca
denominata Morning News, quale riferito dal teste Minisini, all’epoca preposto al suddetto
personale, che aveva riferito che il 90% dell’attività degli addetti al CCISS era rappresentato dalla
lettura dei bollettini sul traffico e la viabilità.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

2.— Con il secondo motivo si denunciano: 1) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione della legge n. 69 del 1963, anche in riferimento all’art. 2575 cod.
civ. e all’art. 1 della legge n. 633 del 1941, nonché dei principi generali enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità in ordine all’attività giornalistica, dell’art. 1 del CNLG e dell’art. 2103
cod. civ.; 2) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione circa fatti controversi
e decisivi per il giudizio; 3) in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112
cod. proc. civ. o quanto meno, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione della legge n. 69 del 1963, dei principi generali enunciati dalla giurisprudenza di
legittimità in ordine all’attività giornalistica e dell’art. 1 del CNLG; 4) in relazione all’art. 360, n. 5,
cod. proc. civ., omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Si ribadisce l’erroneità della qualificazione come giornalistica della attività svolta dal
Nunziata nel periodo 28 luglio 1997-luglio 1999 nell’ambito dei collegamenti effettuati dal CCISS
nell’edizione del mattino del telegiornale del TG3, all’epoca denominata Morning News.
Si sottolinea che la Corte romana si è limitata ad affermare, al riguardo, che la prova
testimoniale assunta era ampiamente sufficiente a ritenere le mansioni svolte dotate dei caratteri di
originalità e creatività, che la RAI considera necessari per la qualifica giornalistica.
Tuttavia, nella sentenza impugnata non si precisa quali sarebbero, nella specie, gli elementi
dai quali si dovrebbe desumere l’esistenza degli indicati caratteri dell’attività svolta, i quali
connotano il contenuto delle mansioni del giornalista non solo per la RAI, ma anche per la
giurisprudenza di legittimità.
Neppure la Corte dà conto delle deduzioni contrarie effettuate nel corso del giudizio dalla
RAI e non specificamente contestate dal Nunziata, sul tipo di attività svolta dagli addetti RAI al
CCISS in ordine alla diffusione delle notizie sul traffico e la viabilità, sulla base della Convenzione
che regola i rapporti tra il CCISS e la RAI.
Da tale Convenzione risulta evidente che l’attività del Nunziata, nel periodo considerato, non
può essere qualificata come giornalistica in quanto: a) non richiedeva la ricerca di notizie, che sono
raccolte dalla Polizia stradale e da altri Enti del settore e pervengono alla Centrale operativa del
CCISS tramite il SINT-Sistema Informatico Notizie sul Traffico; b) non richiedeva la verifica delle
notizie, che è di esclusiva competenza della Polizia stradale; c) non comportava elaborazione o
commento delle notizie, che vanno solo trasmesse; d) non consentiva interpretazioni soggettive
delle notizie, che vanno diffuse utilizzando precisi termini tecnici, in coerenza con lo scopo di
pubblica utilità del servizio.
Inoltre, si contesta che la Corte romana non abbia esaminato la censura della RAI secondo cui
l’attività in oggetto non poteva essere considerata giornalistica, oltre che per il suo contenuto, anche
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Si rileva che era stato anche precisato che in tale situazione è da escludere la possibilità di
inquadramenti giornalistici, visto che l’art. 1 del CNLG li riserva a coloro che svolgono “attività
giornalistica con carattere di continuità”, ma anche sul punto la Corte d’appello ha omesso di
pronunciarsi o, almeno, di motivare.

perché non era prestata presso una “testata giornalistica”, visto che la Centrale operativa del CCISS
è un organo del CCISS che diffonde comunicazioni di servizio di pubblica utilità ed è inquadrata
nella Direzione Canali di Pubblica utilità e innovativi della Divisione Radiofonia, che non è una
testata giornalistica e che dipende da un programmista-regista, che non è un giornalista.

Si sostiene che la Corte romana abbia pronunciato ultra petita ove ha affermato che, in base
all’attività asseritamente giornalistica svolta dal 28 luglio 1997 al luglio 1999, il Nunziata abbia
diritto di ottenere il trattamento economico e normativo di giornalista, ivi compresa la progressione
in carriera, non solo per l’indicato periodo, ma anche per il periodo successivo, pur in assenza di
ulteriori mansioni giornalistiche e benché l’interessato abbia ottenuto l’iscrizione nel registro dei
praticanti solo il 29 luglio 1999, sicché il suo preteso rapporto giornalistico avrebbe dovuto essere
considerato nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 45 della legge n. 69 del 1963,
secondo cui l’iscrizione all’albo deve sussistere al momento della costituzione del rapporto
giornalistico.
II — Sintesi del motivo del ricorso incidentale
4.— Con il motivo di ricorso incidentale condizionato — in relazione all’art. 360, n. 3, n. 4 e n.
5, cod. proc. civ. — si denunciano: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod.
proc. civ. nonché dell’art. 1 del CNLG e della legge n. 69 del 1963; 2) omessa e/o insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si rileva che la sentenza impugnata è viziata da errori in procedendo e in judicando nella
parte in cui, dopo aver accertato la natura giornalistica delle mansioni svolte dal Nunziata per il
TG3 Morning News, non ha preso in esame tutte le altre attività, del medesimo tipo, svolte dal
lavoratore in epoca successiva alla sottoscrizione del verbale di conciliazione (del 27 luglio 1995):
a) presso la testata RaiNews24 (dal luglio 2000); b) presso la testata RaiNet.it (dal maggio 2002); c)
per le testate TG3 Regionale dell’Umbria e delle Marche, GR Regione, RadioCampo, in occasione
del terremoto dell’autunno 1997 (da ottobre a dicembre 1997).
Si sottolinea che si tratta di elementi decisivi e rilevanti, dotati di un significativo riscontro
probatorio, che evidenziano lo svolgimento da parte del Nunziata, con carattere di continuità, di
attività giornalistica presso vere e proprie testate giornalistiche.
Per tali ragioni si chiede la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata, subordinatamente
all’eventuale accoglimento del ricorso principale.
III — Esame dei motivi del ricorso principale
5.— Il primo motivo non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.

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3.— Con il terzo motivo si denunciano: 1) in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; 2) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e
falsa applicazione dell’art. 45 della legge n. 69 del 1963 e dell’art. 2126 cod. civ.

a) il verbale della conciliazione sindacale intervenuta fra le parti ha natura negoziale, in
quanto la conciliazione è frutto dell’incontro delle volontà delle parti, onde l’interpretazione del
contenuto di detto verbale postula un’indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un
accertamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in
sede di legittimità, a un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica
contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logica. Peraltro, sia la denuncia della
violazione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motivazione esigono una specifica
indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione
anzidetta e delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice,
non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte
ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (vedi, tra le
tante: Cass. 10 luglio 2000, n. 9157; Cass. 10 marzo 2004, n. 4928);
b) ne deriva che le anzidette censure per essere esaminabili, dal punto di vista della
formulazione, devono essere accompagnate — in ossequio al principio di specificità dei motivi del
ricorso per cassazione — dalla trascrizione dell’atto o delle clausole individuative dell’effettiva
volontà delle parti, al fine di consentire a questa Corte di effettuare le verifiche di propria
competenza (vedi, per tutte: Cass. 28 luglio 2005, n. 15798; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22889; Cass.
4 giugno 2010, n. 13587);
c) nella specie la censura, pur essendo basata sulla contestazione dell’interpretazione fornita
dalla Corte d’appello al verbale della conciliazione sindacale intervenuta fra le parti, non contiene la
trascrizione dell’atto o delle clausole asseritamente male intese dai Giudici del merito;
d) essa, pertanto, non risulta essere formulata in conformità del suddetto principio di
specificità dei motivi del ricorso per cassazione — da intendere alla luce del canone generale “della
strumentalità delle forme processuali” — in base al quale il ricorrente che denunci il difetto di
motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un
documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare nel ricorso specificamente
le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente
interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo
alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali,
potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366, primo comma,
n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.
(a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il
Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere
generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per
tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726);
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5.1.— Per quel che riguarda il profilo di censura relativo al denunciato omesso esame della
questione relativa all’identità delle mansioni svolte dal Nunziata nel periodo dal 28 luglio 1997 a
fine luglio 1999 rispetto a quelle svolte al momento della conciliazione in sede sindacale, va
osservato che:

e) in ogni caso, la censura appare inconferente, visto che la Corte d’appello ha chiaramente
affermato, all’inizio della motivazione, che la conciliazione intervenuta fra le parti ha precluso
qualsiasi valutazione, in sede giudiziaria, delle mansioni svolte dal Nunziata presso il CCISSCentro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale, in considerazione dell’efficacia vincolante
e preclusiva della conciliazione, oltretutto conclusa in sede sindacale;

O conseguentemente, la Corte romana ha dichiarato l’inammissibilità della domanda del

Ne deriva che la doglianza in oggetto si riferisce ad un tema che la Corte territoriale ha
esplicitamente e motivatamente escluso dall’ambito del proprio esame, sicché essa è da considerare
ultronea rispetto al thema decidendum del presente giudizio e tale deve essere anche ritenuto il
richiamo — agli indicati fini — della sentenza di questa Corte 22 novembre 2010, n. 23625, relativa
ad una fattispecie in cui veniva in considerazione la determinazione della natura delle prestazioni
lavorative di giornalisti RAI presso il suddetto CCISS.
5.2.1.— Quanto al profilo di censura riguardante il mancato esame dell’eccezione di carenza di
continuità dell’attività “asseritamente giornalistica” svolta dal Nunziata per Morning News, va
osservato che esso si riferisce ad un argomento che, nella sentenza impugnata, non risulta essere
stato trattato esplicitamente, sicché, a maggior ragione, sarebbe stata necessaria una prospettazione
della doglianza attenta al rispetto del suindicato principio di specificità dei motivi del ricorso per
cassazione, che si applica anche all’ipotesi di impugnazione per omessa pronuncia su una domanda
o eccezione.
Infatti, per un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in tale ultima ipotesi il
ricorrente ha l’onere, per il principio di specificità del motivi del ricorso, a pena di inammissibilità,
di precisare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’ha formulata, per consentire al giudice di
verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur
configurando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. un error in procedendo, per il quale la Corte
di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il
potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la
medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. 17 gennaio
2007, n. 978; Cass. SU 14 maggio 2010, n. 11730).
Nella specie tali indicazioni sono state omesse.
5.2.2.— Comunque, si tratta di una censura che si risolve sostanzialmente nella prospettazione
di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate — sia
pure implicitamente — dal Giudice del merito in senso contrario alle aspettative della ricorrente e
che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto
inammissibile in sede di legittimità.

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Nunziata per il periodo antecedente il 29 febbraio 1996 nonché con riguardo a tutte le mansioni
svolte presso il CCISS, che le parti hanno convenzionalmente individuato come appartenenti alla
qualifica di programmista-regista.

Va, infatti, osservato che la Corte romana ha precisato, con motivazione esauriente, logica e
corretta che le risultanze probatorie (e, in particolare, le deposizioni testimoniali, analiticamente
valutate), hanno dimostrato come l’attività svolta dal Nunziata per Morning News era dotata dei
caratteri di originalità e creatività, addotti dalla RAI come necessari per la qualifica giornalistica.

Tra questi compiti ulteriori, la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente — ai fini
dell’accoglimento della rivendicata qualifica giornalistica — valutare l’attività svolta dal Nunziata
per il programma del TG3 Morning News per circa un biennio a decorrere dal 28 luglio 1997,
sottolineando non solo la loro posteriorità rispetto alla conciliazione sindacale, ma anche il fatto che
si trattava di mansioni “tipologicatnente diverse da quelle ivi considerate” e quindi “suscettibili di
autonoma valutazione”.
Al riguardo, la Corte d’appello ha, in particolare, sottolineato come, dalle deposizioni dei testi
escussi, sia risultato, in particolare, che il programma del TG3 Morning News era un vero e proprio
servizio di informazione sul traffico metropolitano, sui movimenti estivi e sulle esigenze di rispetto
del codice della strada, nel cui ambito il Nunziata effettuava degli interventi che “elaborava
liberamente dopo aver ricevuto indicazioni dal caporedattore circa il taglio, l’argomento e la durata
dell’intervento”. E ha rilevato anche che uno dei testi aveva ricordato — fra l’altro — che il Nunziata
aveva realizzato servizi e interviste sui problemi di viabilità causati dal terremoto dell’autunno
1997.
5.2.3.— Inoltre, deve essere precisato che la Corte territoriale con l’affermazione — effettuata
all’esito di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, che si sottrae al
sindacato di legittimità se è immune da vizi giuridici ed è supportata da un’adeguata motivazione,
come accade nella specie (vedi: Cass. 27 maggio 2008, n. 13814; Cass. 18 marzo 2011, n. 6303) —
secondo cui nell’attività svolta dal Nunziata erano rinvenibili tutti i tratti caratteristici dell’attività
giornalistica si è anche conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale:
a) costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera
dell’espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di
diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee,
convinzioni o nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica,
economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non
disgiunta da valutazione critica (vedi, ex plurimis: Cass. 29 agosto 2011, n. 17723; Cass. 20
settembre 2005, n. 18516, Cass. 14 luglio 2005, n. 14832; Cass. 5 luglio 1997, n. 6083);
b) in particolare, il contenuto proprio dell’attività giornalistica — presupposto dalla legge 3
febbraio 1963, n.69, sull’ordinamento della professione di giornalista, (nozione che la legge
suddetta volutamente si astiene dal definire) — va individuato nella prestazione di lavoro
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Per giungere a tale conclusione la Corte romana, come espressamente da essa precisato, ha
escluso dal proprio esame tutte le mansioni svolte dal Nunziata presso il CCISS — cioè anche quelle
relative al periodo successivo alla conciliazione in sede sindacale — mentre ha valutato gli altri — e
differenti — compiti svolti dall’attuale controricorrente in aggiunta a quelli che ha continuato a
svolgere presso il CCISS.

c) si deve considerare giornalistica l’attività, di carattere intellettuale, di partecipazione alla
compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa
periodica o i servizi giornalistici della radio e della televisione, la cui specificità (non coincidente
necessariamente con il contenuto della nozione tradizionale del giornalista che si esprime attraverso
la stampa) sta nella particolare sintesi fra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa
che ben può essere svolta in vario modo, come, ad esempio, attraverso l’immagine — essendo anche
questa fornita, in linea generale, di una rilevante efficacia comunicativa e informativa (Cass. 25
maggio 1996, n. 4840) — o con l’ideazione e l’elaborazione delle illustrazioni grafiche delle notizie
e di tutti i servizi di redazione (Cass. 25 giugno 2009, n. 14913; Cass. 18 marzo 2011, n. 6303);
d) ai fini dell’individuazione dell’attività giornalistica assumono altresì rilievo la continuità o
la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato,
nonché l’attualità delle notizie trasmesse, in ordine alle quali si rinnova quotidianamente l’interesse
della generalità dei lettori, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni
intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a
prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione
e considerazione (Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827; Cass. 22 novembre 2010, n. 23625).
5.2.4.— Quanto, poi, alla natura del programma, deve essere ricordato che, in controversie
analoghe alla presente, questa Corte ha già avuto modo di qualificare il programma del TG3
Morning News come un programma giornalistico di tipo continuativo, cioè quotidiano (Cass. 22
novembre 2010, n. 23638; Cass. 18 novembre 2010, n. 23296; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1092).
D’altra parte, per quel che riguarda il tipo di impegno del Nunziata presso il suddetto
programma, dalla dichiarazione del condirettore pro-tempore del TG3 — allegata al presente
controricorso, non contestata dalla RAI quanto a provenienza e contenuto e già richiamata nella
precedente sentenza di questa Corte 18 novembre 2010, n. 23296, relativa alla regolarizzazione
contributiva del rapporto di lavoro del Nunziata — risulta che l’attuale controricorrente “ha lavorato
quotidianamente e con continuità nelle edizioni del TG3 Morning news del mattino”.
6.— Le suddette osservazioni portano anche alla non accoglibilità del secondo motivo.
6.1.— Il profilo di censura relativo alla asseritamente omessa esplicitazione delle ragioni della
ritenuta originalità e creatività dell’attività svolta dal Nunziata è destituito di fondamento, in quanto
— per quel che si è detto a proposito del primo motivo — la sentenza impugnata è, sul punto,
motivata in modo esauriente e logico e perviene ad una conclusione del tutto conforme ai principi
affermati da questa Corte in materia di connotati caratteristici dell’attività giornalistica.
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intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare
oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, sicché il giornalista
si pone come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, nel senso,
cioè, che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell’evento, valutarne la
rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell’informazione e confezionare quindi il
messaggio con apporto soggettivo ed inventivo (vedi, fra le altre: Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827;
Cass. 10 giugno 1998, n. 5370; Cass. 5 marzo 2008, n. 5926; Cass. 31 marzo 2010, n. 7798);

Peraltro, deve essere sottolineato che l’argomentazione della suddetta censura è tutta
incentrata sull’attività svolta presso il CCISS — che come si è detto la Corte romana ha escluso dal
proprio esame — mentre l’accenno alle mansioni svolte dal Nunziata per Morning news — che sono
quelle sulle quali principalmente si basa la decisione della Corte d’appello — è del tutto generico e
fuggevole.

Nella sentenza, comunque, attraverso un’adeguata descrizione del lavoro svolto dal Nunziata
per Morning News del TG3, viene chiarito che si trattava di mansioni che — a differenza di quelle
inserite nelle “attività di servizio” della radio o della televisione (come quelle del CCISS, ad avviso
della RAI) — avevano i caratteri propri dell’attività giornalistica, cioè l’originalità e la creatività.
Del resto, dalla prova testimoniale è emerso con chiarezza che le suddette mansioni non
consistevano nella mera ripetizione di notizie sul traffico e la viabilità conosciute attraverso la
lettura dei bollettini provenienti dagli Enti competenti e validate dalla POLSTRADA, secondo quel
che accade, ad avviso dell’attuale ricorrente, per gli addetti al CCISS.
6.2.— Analoghi vizi si rinvengono nell’ulteriore profilo di censura prospettato nel secondo
motivo — anch’esso formulato senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi del
ricorso per cassazione, di cui si è detto — riguardante la mancata motivazione in merito
all’organizzazione del CCIS S.
Infatti, per le ragioni dianzi esposte, l’argomento di cui si lamenta l’omesso esame è rimasto
fuori dalla decisione della Corte d’appello, sicché anche il fatto che il CCISS non possa essere
considerato una testata giornalistica è, ai fini della presente controversia, del tutto irrilevante.
7.— Pure il terzo motivo — del pari formulato in modo non rispettoso del principio di
specificità dei motivi del ricorso per cassazione, dianzi richiamato — non è accoglibile.
7.1.— Dal punto di vista della impostazione delle doglianze va osservato che:
1) il profilo di censura relativo alla prospettata ultrapetizione è formulato senza il doveroso
rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, sopra richiamato;
2) il profilo di censura relativo alla pretesa violazione dell’art. 45 della legge n. 69 del 1963 —
anch’esso formulato in modo generico, in particolare con riguardo alla richiamata delibera del
Consiglio regionale della Lombardia — appare sostanzialmente diretto a contestare l’accertamento di
fatto riguardante la valutazione del materiale probatorio effettuato dalla Corte territoriale al fine del
riconoscimento del diritto del Nunziata all’inquadramento come: 1) praticante redattore fino a 12
mesi di anzianità, per il periodo 28 luglio 1997-28 luglio 1998; 2) praticante redattore con più di 12
mesi di anzianità, per il periodo 29 luglio 1998-3 agosto 2001; 3) redattore con meno di 18 mesi di
anzianità, per il periodo 4 agosto 2001-29 luglio 2002.
9

In tale situazione, la lunga descrizione del funzionamento del servizio CCISS, della relativa
organizzazione e dell’inquadramento del personale in esso inserito — contenuti nell’argomentazione
del presente motivo di ricorso — appaiono elementi del tutto estranei alla ratio decidendi della
sentenza impugnata.

7.2.— Tale riconoscimento — anch’esso basato sulla anzidetta qualificazione come di natura
giornalistica delle “nuove e ulteriori” mansioni svolte dal dipendente a decorrere dalla fine di luglio
1997 presso l’edizione Morning News del TG3 — viene accompagnato da parte della Corte
d’appello, da un lato, dall’esclusione del trattamento economico di redattore per il periodo
antecedente al momento (anno 2001) in cui il Nunziata ha comunicato al datore di lavoro di avere
acquisito il titolo professionale e, dall’altro, dal riconoscimento del trattamento economico e
normativo commisurato alla qualifica di redattore per il periodo successivo al 2001, sulla base
dell’art. 35 CNLG.
Al riguardo, la Corte romana sottolinea anche che la suindicata norma contrattuale prevede
una disciplina più favorevole per il lavoratore rispetto a quella derivante dal combinato disposto
degli arti. 36 Cost. e 2103 cod. civ., perché consente di ottenere un trattamento economico e
normativo commisurato alla qualifica di redattore anche senza averne svolto le mansioni per un
periodo minimo, come accade nella specie nella quale il Nunziata va riconosciuto il suddetto diritto,
grazie alla qualifica di redattore acquisita in precedenza, unitamente al trascorrere del tempo e alla
comunicazione dell’avvenuto conseguimento del titolo, pur essendo pacifico che nel 2001 erano
cessate le sue mansioni presso Morning News.
D’altra parte, il medesimo art. 35 CNLG, rappresenta anche la base della decisione della
Corte d’appello di escludere il diritto del Nunziata all’inquadramento nella superiore qualifica per il
periodo compreso tra il conseguimento del titolo professionale (24 settembre 1999) e quello della
relativa comunicazione al datore di lavoro (anno 2001), sul rilievo che una diversa soluzione
sarebbe contraria al canone generale della buona fede.
7.3.— Le suddette statuizioni — che risultano congruamente motivate — resistono alle censure
della società ricorrente e appaiono conformi ai consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte
secondo cui:
a) presupposto indefettibile per la rivendicazione dello status professionale di giornalista è
l’iscrizione al relativo albo, e ciò non solo per quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro della
categoria, ma anche per il disposto normativo (artt. 29 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
rispettivamente per i praticanti e per i giornalisti professionisti); peraltro, le mansioni giornalistiche
— in particolare di redattore — ben possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo
status di giornalista professionista, la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul
diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il
contratto in questione — ancorché nullo per violazione della indicate disposizioni della legge 3
febbraio 1963 n. 69 sull’esercizio della professione giornalistica — produce pur sempre, ai sensi
dell’art. 2126 cod. civ. (trattandosi di nullità non derivante da illiceità della causa o dell’oggetto),
gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione, sicché all’accertato
espletamento di fatto delle mansioni giornalistiche conseguono sia il diritto al trattamento
10

In altri termini, la ricorrente, nella sostanza, denuncia vizi di motivazione della sentenza
impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei
fatti posti a base del riconoscimento del diritto del Nunziata ad ottenere il trattamento economico e
normativo di giornalista, con la relativa progressione in carriera.

economico secondo l’entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo della carriera, sia il diritto
al corrispondente trattamento previdenziale (ex multis: Cass. 27 maggio 2000, n. 7020; Cass. 11
febbraio 2011, n. 3385; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4165; Cass. 17 giugno 2008, n. 16383; Cass. 13
agosto 2008, n. 21591; Cass. 1° luglio 2004, n. 12095);

c) infatti, l’attività giornalistica di ordine intellettuale che, pur se in violazione delle norme
della legge 3 febbraio 1963 n. 69, sia svolta in regime di subordinazione, secondo le caratteristiche
della continuità, dell’inserimento nell’organizzazione aziendale e della sottoposizione alle direttive
dell’imprenditore, non dà luogo ad un rapporto nullo per illiceità dell’oggetto o della causa del
relativo contratto, sicché, ai sensi del primo comma dell’art. 2126 cod. civ., la prestazione di detta
attività non può ritenersi improduttiva di effetti, ma dà diritto al trattamento economico
corrispondente all’entità del lavoro svolto, con conseguente applicabilità della disciplina collettiva
concernente la retribuzione e le indennità accessorie nonché le previsioni di sviluppo della carriera,
atteso che, nel caso di sopravvenuta iscrizione del lavoratore all’albo, il passaggio dal contratto
nullo (per violazione delle norme predette) al contratto valido non fa venir meno la continuità e
unicità dell’intero rapporto ai fini della progressione della carriera e della determinazione
dell’indennità di cessazione del rapporto (tra le altre: Cass. 10 novembre 1983, n. 6673; Cass. 10
gennaio 1987, n. 109);
d) in particolare, in caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non
iscritti all’albo professionale, la nullità del rapporto, che deriva dalla violazione della norma
imperativa di cui all’art. 45 della legge 3 febbraio 1963 n.69 e non da illiceità dell’oggetto o della
causa, comporta — secondo l’espresso disposto dell’art. 2126 cod. civ. — che, in caso di
sopravvenuta iscrizione del lavoratore all’albo professionale e di instaurazione di un contratto
valido, non viene meno la continuità ed unicità del rapporto ai fini della progressione in carriera,
perché sino al verificarsi di tale evento la nullità inficiante l’originario contratto non ha avuto, in
conseguenza dell’esecuzione del contratto stesso, effetto alcuno (Cass. 4 febbraio 1998, n. 1157;
Cass. 27 maggio 2000, n. 7020; Cass. 3 gennaio 2005, n. 28).
Tanto basta per il rigetto anche del terzo motivo.
IV — Esame del motivo del ricorso incidentale
8.— Tale ricorso — con il cui unico motivo si prospettano sia violazioni di norme di legge e di
contratto collettivo sia di vizi di motivazione — è espressamente definito come condizionato e viene
proposto — come si legge nell’atto — per denunciare supposti errori in procedendo e in iudicando
rilevabili nella sentenza impugnata con riferimento a questioni e valutazioni — relative ad attività di
tipo giornalistico, ulteriori rispetto a quelle svolte per Morning News del TG3, sulle quali è fondata
la decisione in oggetto — non esaminate “perché evidentemente ritenute assorbite” dalla Corte
d’appello.

11

b) nella predetta ipotesi la retribuzione cui il lavoratore ha diritto, per tutto il periodo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione, è la “giusta retribuzione”, che il giudice del merito deve determinare
ai sensi dell’art. 36 Cost. e con riferimento alla contrattazione collettiva (vedi, per tutte: Cass. 22
novembre 2010, n. 23638; Cass. 10 marzo 2004, n. 4941);

Infatti, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, nel giudizio di
cassazione, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato
dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per
cassazione), cosicché è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta
completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di
merito, perché non esaminate o ritenute assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento
del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 20 dicembre
2012, n. 23548; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4787; Cass. 9 giugno 2010, n. 13882; Cass. 28 agosto
2004, n. 17201; Cass. 18 settembre 2007, n. 19366; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3796; Cass. 26 aprile
2010, n. 9907).
V — Conclusioni
9.— In sintesi, il ricorso principale deve essere respinto e il ricorso incidentale va dichiarato
inammissibile.
Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza prevalente della
ricorrente principale e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso
incidentale. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore di Renato Nunziata delle spese
del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, euro 4000,00
(quattromila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 28 febbraio 2013.

Ne risulta l’inammissibilità della censura.

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