Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14005 del 08/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 576/12 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Milano, Corso di

Porta Romana n. 89/B, presso lo Studio dell’Avv. Fabio Pace, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 139/13/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 20 ottobre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Fabio Pace, per il ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Barbara Tidore, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per… del ricorso.

Fatto

1. A.A. – che nella sua qualità di dirigente ENEL già godeva “di una polizza sulla vita e invalidità permanente” ex art. 12, comma 4, CCNL 16 maggio 1985 – sostituiva l’assicurazione in parola con una forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 1986 in forza dell’art. 1 dell’accordo del 1986 tra ENEL e FNDAI Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali.

2. Questa forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA veniva trasferita a seguito di altro accordo sindacale del 23 gennaio 1998 in FONDENEL, Fondo quest’ultimo assoggettato alla disciplina prevista dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, per le forme di previdenza pensionistica complementari al sistema obbligatorio pubblico.

3. Il 30 giugno 2004 il contribuente risolveva il rapporto di lavoro con ENEL e – come per il TFR – la liquidazione della sua quota di partecipazione al Fondo ammontante a complessivi Euro 649.212,76 veniva tassata con aliquota pari al 31,73% sull’importo di Euro 523,188,31 e con aliquota pari al 43,05% sull’importo di Euro 99.336,09.

4. Secondo il contribuente sulla quota liquidata doveva invece essere applicata l’aliquota del 12,50%, stabilita per i “contratti di assicurazione sulla vita” dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, comma 1, peraltro sull’imponibile cosiddetto rendimento costituito dalla “differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione”.

5. Invero per il contribuente – in ragione di quanto stabilito dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, conv. con modif. in L. 28 febbraio 1987, n. 30, per cui “La disposizione contenuta nell’articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3, deve intendersi riferita esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124” – la liquidazione della quota del Fondo non poteva essere assoggettata alla maggiore tassazione separata prevista per i redditi da capitale dal cit. D.P.R. n. 917, art. 42, comma 4, applicabile ratione temporis e dal cit. D.Lgs. n. 124, art. 13, comma 9.

6. Il contribuente presentava perciò istanza di rimborso per Euro 130.956,29, cui l’Agenzia delle Entrate opponeva silenzio rifiuto.

7. Contro il diniego dell’Ufficio, il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la decisione n. 291/23/09, decisione in cui soltanto si affermava che “il contribuente aveva documentato compiutamente la sua posizione e questa non era stata contestata dall’Ufficio”.

8. Con l’impugnata sentenza n. 139/19/10 depositata il 20 ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, dopo aver rigettato l’eccezione di giudicato interno formulata dall’ A., ritenendo a riguardo che l’affermazione della CTP secondo cui “il contribuente aveva documentato completamente la sua posizione”, costituiva una mera “considerazione conclusiva di argomentazioni dei primi giudici, sottoposte a censura con l’atto d’appello dell’Ufficio”, spiegava il parziale accoglimento dell’appello dell’Amministrazione osservando dapprima come le somme percepite “come capitale, in parte formate da contributi versati dal datore di lavoro e in minima parte dal contribuente, dovevano seguire la disciplina dettata per tutti i redditi comunque derivanti dal rapporto di lavoro sottoposti alla tassazione separata di cui all’attuale D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1”, mentre invece le somme “provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, non dipendendo dal computo degli accantonamenti necessari alla corresponsione della indennità al momento della fine del rapporto, non partecipavano al fine previdenziale pubblicistico relativo al capitale, cosicchè relativamente al cosiddetto rendimento doveva applicarsi la ritenuta del 12,50% come disponeva della L. n. 482 del 1985, art. 6”, ciò in quanto doveva reputarsi inter partes pacifico che “il dirigente era stato iscritto al Fondo pensione complementare gestito da FONDENEL da epoca anteriore al 28.4.1993”. E siccome secondo la CTR, “dall’ultimo rendiconto del Fondo” l’ammontare dei rendimento doveva giudicarsi dimostrato unicamente “nella misura di Euro 41.599,67”, doveva farsi discendere che “al contribuente spettasse il rimborso di quanto pagato in più, rispetto alla percentuale del 12,50, sulla sola somma di Euro 41.599,67”.

9. Contro la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva l’Ufficio con controricorso e che a sua volta proponeva ricorso incidentale per un solo motivo.

10. Il contribuente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il terzo motivo del ricorso principale rubricato “Sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.” – e da esaminarsi con precedenza per il suo carattere logico giuridico preliminare – l’ A. esponeva come la CTP avesse fondato la propria decisione di accoglimento del ricorso avverso il silenzio rifiuto accertando che “il contribuente aveva documentato compiutamente la sua posizione e che questa non era stata contestata dall’Ufficio”, statuizione che a giudizio del ridetto contribuente non era stata censurata con l’appello proposto dall’Ufficio, per la cui ragione veniva eccepito che sulla pronuncia di “non contestazione” s’era formato giudicato interno, ma che sulla detta eccezione di giudicato interno la CTR non si era pronunciata in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il motivo è infondato.

In disparte che la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., costituisce un error in procedendo che più propriamente doveva essere denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in disparte altresì che come ricordato in narrativa del presente sub 8 sulla specifica questione la CTR si è in realtà pronunciata negando che si fosse formato l’eccepito giudicato interno, occorre comunque osservare come l’eventuale formazione di un giudicato interno sia dalla Corte eventualmente rilevabile d’ufficio (Cass. sez. 1, n. 17261 del 2013; Cass. sez. trib. n. 8640 del 2011). Sennonchè nella concreta fattispecie, dall’esame delle controdeduzioni si ricava che con riguardo alla prova del cosiddetto rendimento l’Ufficio aveva eccepito “una situazione di carenza di prove documentali”, cosicchè correttamente la CTR ha disatteso l’eccezione di giudicato interno sull’accertamento dei cosiddetti rendimenti fondata sulla regola di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2, questo appunto perchè in effetti la contestazione vi era stata.

2. Con il secondo complesso motivo del ricorso principale rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – ancora da esaminarsi anteriormente al primo motivo – il contribuente lamentava che la CTR avrebbe dovuto accertare “se esistesse documentazione, cioè la prova positiva della quantificazione del rendimento sul quale applicare l’aliquota del 12,50%”, limitandosi invece la CTR a considerare il solo documento allegato al n. 16 delle produzioni, cioè “l’ultimo rendiconto del Fondo”.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

In disparte che viene censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anche la violazione della legge processuale sotto il profilo dell’omesso o cattivo utilizzo dei poteri istruttori officiosi che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, che pertanto avrebbe dovuto più propriamente censurarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere ad ogni modo rilevata la violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè per es.

nemmeno si precisa quali tra i suoi poteri la CTR avrebbe dovuto esercitare e per quali ragioni li avrebbe dovuti esercitare ecc. Con riguardo invece alla denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., mentre da un lato deve comunque evidenziarsi che correttamente la CTR ha fatto discendere dalla mancata dimostrazione di ulteriori rendimenti la parziale soccombenza del contribuente, atteso che spettava proprio al ridetto contribuente provare gli elementi costitutivi del diritto al rimborso (Cass. sez. trib. n. 24951 del 2011; Cass. sez. trib. n. 3673 del 2007), deve dall’altro lato ad ogni buon conto rilevarsi come in realtà il motivo sia inammissibile costituendo tentativo di sovrapporre un apprezzamento sulla concludenza delle prove documentali diverso da quello fatto proprio dalla CTR (Cass. sez. 2, n. 12574 del 2014; Cass. sez. 2, n. 7330 del 2013).

3. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, il contribuente nella sostanza lamentava che la CTR avesse ritenuto, senza congruamente motivare a riguardo, che soltanto il ridetto “ultimo rendiconto del Fondo” allegato al n. 16 delle produzioni documentali fosse dimostrativo dei rendimenti percepiti, non invece anche gli altri documenti parimenti prodotti e che nel rispetto del principio dell’autosufficienza venivano debitamente trascritti.

Il motivo è fondato perchè la CTR si è semplicemente limitata a scrutinare “l’ultimo rendiconto del Fondo”, omettendo quindi di spiegare le ragioni per cui l’altra pressochè analoga documentazione prodotta non fosse da considerarsi probante, per es. la CTR avrebbe dovuto spiegare l’oblio della documentazione in parola in ragione di massime di esperienza che la inducessero a ritenere inattendibile il contenuto degli stessi oppure perchè questo contenuto non aveva un utile grado di chiarezza ecc. (Cass. sez. 3, n. 23201 del 2015; Cass. sez. 3, n. 22022 del 2010).

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9; D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30; L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; art. 16 e art. 17, comma 2 (secondo numerazione fino al 31 dicembre 2003), del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’Ufficio sosteneva in breve sintesi che la prestazione di previdenza integrativa in discussione non avesse una natura assicurativa, bensì totalmente una natura retributiva “in senso lato”, che nella sostanza consistesse in una forma di retribuzione differita in qualche modo analoga al TFR, come questo in effetti da corrispondersi al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con identica funzione, come questo quindi assoggettabile a tassazione separata secondo le regole di cui al cit.

D.P.R. n. 917, art. 42, comma 4, applicabile ratione temporis e al cit. D.Lgs. n. 124, art. 13, comma 9, anche perchè sosteneva l’Ufficio che non esisteva prova che il Fondo avesse investito sul mercato remunerando il contribuente con i cosiddetti rendimenti e comunque che non fosse provato che al contribuente fossero stati corrisposti i cosiddetti rendimenti.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte consolidatasi successivamente a Cass. sez. un. 13642 del 2011 – che ebbe in effetti a chiarire definitivamente che “per gli Importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione deve ritenersi assoggettata al regime di tassazione separata di cui al cit. D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6” (conf. Cass. sez. 5, n. 5614 del 2015; Cass. sez. 6, n. 17365 del 2014; Cass. sez. 6, n. 23520 del 2012; Cass. sez. 6, n. 14498 del 2012; Cass. sez. trib. n. 287 del 2012). Il motivo è invece inammissibile nella parte In cui censura con una violazione di legge l’accertamento della esistenza del cosiddetto rendimento, che invece avrebbe potuto essere censurato esclusivamente sotto il profilo del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178 del 2007).

5. Alla cassazione della sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri e il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA