Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14004 del 10/06/2010
Cassazione civile sez. I, 10/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 10/06/2010), n.14004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1417-2006 proposto da:
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
– ricorrente –
contro
MALDIVE S.R.L., RIDEFINIZIONE VIGNALI S.P.A., FALLIMENTO MALDIVE
S.R.L.;
sul ricorso 7604-2006 proposto da:
MALDIVE S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore
unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 131, presso l’avvocato ZACCARIA GIUSEPPE EGIDIO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio avv.
LORENZO FORNARA di LUGANO – Rep. 848 del 30.1.2006;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4303/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA ANTONIETTA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso principale, tardivo ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/2/2006, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4303/05, pubblicata il 10/10/2005, notificata il 27/12/2005, con la quale era dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza del Tribunale fallimentare di Roma 22528 del 21/7/2004 che revocava il fallimento della società Maldive s.r.l., ritenendo la Corte territoriale la mancanza di legittimazione al gravame del pubblico Ministero.
La società Maldive srl notificava in data 11/3/2006 controricorso e ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
Va esaminato per primo il ricorso incidentale che riveste carattere pregiudiziale.
Lo stesso si rivela fondato.
Risulta infatti che l’atto d’appello è stato notificato alla Maldive srl il data 17.12.04 e che esso è stato iscritto a ruolo il 31.12.04 oltre il termine perentorio di costituzione stabilito dall’art. 347 c.p.c. in dieci giorni.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54 – il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell’istituto dell’improcedibilità dell’appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell’attività processuale impressa dalla novella del 1990, – la mancata costituzione in termini dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello. (Cass. 21434/06; Cass. 1594/05;
Cass. 12752/05; Cass. 17195/04; Cass. 18565/04 Cass. 11423/03).
Il ricorso incidentale va di conseguenza accolto restando assorbito il ricorso principale.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e, ai sensi dell’art. 382 c.p.c. va dichiarato che il processo non poteva essere proseguito per improcedibilità dell’appello.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie l’incidentale, assorbito il principale cassa la sentenza impugnata e dichiara che il processo non poteva essere proseguito per improcedibilità dell’appello.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010