Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14004 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29073-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.I., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAN

GIACOMO PORRO 8 C/0 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CGP, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FAUSTA MATTEO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 397/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 03/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato FALCINELLI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un motivo illustrato con memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettando l’appello dell’Agenzia, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da D.P.I., erede di E. E., avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata il 10.12.2003 ed intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute operate dal PIA (Fondo pensione dell’Enel) nel momento in cui il fondo previdenziale predetto aveva corrisposto, nell’anno di imposta 2000, la pensione integrativa spettante ad E.E., convertita in capitale a seguito di opzione esercitata dal contribuente, assoggettandola a tassazione separata. Ad avviso della contribuente la somma percepita avrebbe dovuto essere tassata con la ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). La Commissione adita affermava la tassabilità della somma percepita mediante la ritenuta del 12,50%. L’appello dell’Ufficio era rigettato sul rilievo che per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 la norma da applicare era quella di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6.

La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 42, comma 4 TUIR, L. n. 482 del 1985, art. 6, D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 30 del 1997.

Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere applicabile alle somme erogate alla contribuente l’aliquota del 12,50% in quanto avrebbe dovuto operare la distinzione, per gli importi maturati fino al 31.12.2000, tra le somme riconducibili a sorte capitale e quelle riconducibili a rendimento netto poichè solo queste ultime costituivano reddito da capitale assoggettabile a tassazione con l’aliquota del 12,50%. In ogni caso le somme corrisposte dal Fondo non derivavano da impiego di capitale nel mercato finanziario e costituivano mero trattamento previdenziale che avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione separata.

3. Rileva la corte che va preliminarmente esaminata l’eccezione svolta dalla controricorrente, il quale sostiene che il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, essendo stato trascritto nel ricorso il contenuto di un atto di appello diverso da quello effettivamente proposto dall’Ufficio ed attinente ad altra causa.

Osserva la Corte che l’eccezione è infondata. Invero il fatto che la ricorrente abbia riportato nel ricorso il testo di un appello diverso da quello effettivamente proposto appare essere frutto di mero errore materiale, dipeso dall’uso della tecnica del copia-incolla, che non è idoneo a causare l’indeterminatezza del contenuto del ricorso medesimo, posto che le ragioni della doglianza avverso il provvedimento impugnato sono ben evidenziate nel prosieguo dell’atto.

Peraltro va considerato che la trascrizione dell’atto di appello non rientra tra gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso, essendo prevista la mera indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.

4. Venendo all’esame del motivo di ricorso, si osserva le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011, dirimendo un contrasto sorto in tema di tassazione del trattamento previdenziale integrativo, ha stabilito il principio secondo cui “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)”.

Va considerato che solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993 (art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11) è stato previsto che le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), erogati ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), sono comunque soggetti a tassazione separata, qualora i beneficiari fossero soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2001, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, è stata prevista la tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) sia che si tratti di prestazioni in forma di capitale che di rendita sicchè non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a).

Per gli importi maturati precedentemente il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse poichè occorre distinguere tra il capitale, costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, e il rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Possono essere tassate in modo analogo al TFR tassazione separata) esclusivamente le somme liquidate a titolo di sorte capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza si applica la tassazione nella misura del 12,50%, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.

Per il periodo precedente al 1 gennaio 2001, dunque, quel che rileva ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% o della sottoposizione a tassazione separata è che sia stato applicato dal soggetto tenuto al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo. Si deve, infatti, considerare non decisiva la non conformità dei contratti (stipulati sulla base del CCNL 16.5.1985 ed in sostituzione delle originarie previsioni) al modello formale assicurativo o capitalizzazione e che non siano stati stipulati con imprese esercenti attività assicurative, essendo pacifico che la prestazione è stata costituita grazie all’impiego di capitali accumulati (con versamenti del datore di lavoro e dell’iscritto al Fondo ENEL, aggiuntivi rispetto agli accantonamenti del TFR, dunque con causa autonoma) ed erogata al di fuori di una scadenza diretta del pregresso rapporto di lavoro (la sua percezione non avvenne contestualmente alla stessa liquidazione del TFR, in quanto il rapporto era cessato prima), in presenza di una gestione delle somme effettuata con sistemi tecnico-finanziari della capitalizzazione e con l’apposizione delle riserve matematiche (o comunque con copertura finanziaria costante delle prestazioni erogate), secondo le condizioni-quadro fissate dall’iniziale fonte consensuale collettiva (cfr. Cass. n. 5614 del 20/03/2015).

Nel caso che occupa la C.T.R non ha compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore della contribuente, avendo omesso di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego dato che rispetto a quest’ultimo rendimento sarebbe stata giustificata la tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./(OMISSIS) nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, da effettuarsi, se del caso, a mezzo di C.T.U., il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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