Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14004 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 14004 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 905-2011 proposto da:
DI MARZIO ERSILIO, STAZI DOMENICO, DE SANTIS DANIELE
DSNDNL74B13H501Y, BAGLIONI ATMAN, BRUNO SABATINO,
BAGLIONI ANTAR, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PIEMONTE N. 39, presso lo studio
dell’avvocato
2013

GIOVANNETTI

ALESSANDRA,

che

li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

538
contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 01585570581, (Società
con socio unico, soggetta all’attività di direzione e

Data pubblicazione: 04/06/2013

coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.), ITALFERR
– S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA L. G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO
ENZO, che le rappresenta e difende, giusta delega in

– controricorrenti nonchè contro

M.B. PROGETTI S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5122/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/01/2010 R.G.N. 5474/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA;
udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO per delega MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

atti;

Ragioni della decisione

Daniele De Santis ed altri cinque ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza

il loro appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la
domanda da loro proposta nei confronti di M.B. Progetti srl, Italferr spa e Rete
ferroviaria italiana spa.
Con la domanda i ricorrenti, assunti con contratto a termine dalla MB con mansioni
di addetto alla sorveglianza lungo la linea ferroviaria metropolitana FM3,
assumevano la sussistenza di un rapporto di interposizione fittizia di manodopera, e
chiedevano dichiararsi un rapporto di lavoro direttamente con Ferrovie dello Stato
spa o con Italferr spa, nonché la conseguente nullità dei contratti a termine, la loro
conversione in rapporto a tempo indeterminato e l’illegittimità dei licenziamenti loro
intimati con reintegrazione nel posto di lavoro.
Il Tribunale ha rigettato la domanda avendo accertato l’autenticità dell’appalto di
servizi ed escludendo vi fosse stato un licenziamento, in quanto i rapporti si erano
estinti alla scadenza del termine, collegato alla ultimazione dei lavori della linea
ferroviaria metropolitana.
La Corte d’appello ha confermato la decisione, accertando la genuinità dell’appalto
nei confronti della M.B. Progetti srl, in quanto soggetto imprenditoriale dotato di un
autonoma organizzazione, di molteplici M attività verso terzi e di proprie relazioni
sindacali. La Corte ha sottolineato che tali elementi non escludono in assoluto la
possibilità di una interposizione di manodopera vietata, ma sono fortemente
sintomatici della liceità dell’appalto e richiedono una prova in senso contrario
puntuale, che nella specie non era stata data, essendo invece emersa dalla prova
documentale e testimoniale acquisita al processo una situazione tale da indicare la
Ricorso n. 905.11
Udienza 13 febbraio 2013
Pietro Curzio, este re
1

della Corte d’appello di Roma, pubblicata il giorno 11 gennaio 2010, che ha respinto

autenticità dell’appalto di servizi specificamente volto a garantire la vigilanza sugli
impianti nel periodo di tempo necessario alla realizzazione e installazione di
meccanismi di vigilanza automatici sulla linea attivabili mediante telecomando dalla
postazione centrale sita in Cesano.

l’appalto ha avuto la funzione, provata, di garantire la sorveglianza degli impianti per
il limitato periodo di tempo necessario a installare i controlli automatizzati. Esaurita
tale attività i contratti di lavoro a tempo determinato (sulla cui legittimità la Corte fa
rilevare come siano state mosse censure di assoluta genericità) si sono estinti per
scadenza del termine.
Il ricorso per cassazione si articola in tre motivi. Rete ferroviaria italiana spa ed
Italferr spa si sono difese con un unico controricorso ed hanno poi depositato una
memoria. M.B. Progetti srl non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo si denunziano congiuntamente vizi di violazione di legge e vizi
di motivazione, che avrebbero portato la Corte a ritenere insussistente
l’interposizione fittizia di manodopera denunziata nei confronti di Rete ferroviaria
italiana spa o, in subordine di Italferr spa. Di conseguenza i contratti a termine
sarebbero illegittimi, perché tra le eccezioni alla regola consentite dalla legge 230 del
1962 non sono contemplati i rapporti di lavoro per i quali è stata dichiarata
l’interposizione fittizia, e il rapporto si sarebbe estinto per un licenziamento
comminato da un soggetto diverso dalla impresa con la quale fu stipulato il contratto
di lavoro.
Le censure principale e subordinata che costituiscono il presupposto del motivo sono
basate sulla affermazione che la Corte avrebbe svolto un ragionamento contrario a
norme di legge e contrario ai fatti emersi dalle risultanze istruttorie.
Non solo la secondo censura, ma anche la prima, però non indicano specificamente
principi di diritto contrari a quelli applicati dalla Corte, ma propongono una diversa
Ricorso n. 905.11
Udienza 13 febbraio 2013

In conclusione, secondo la convergente valutazione dei due giudici di merito,

valutazione del quadro probatorio rispetto a quella operata, convergentemente, dai
due giudici del merito.
Contestualmente, ed indistintamente, nel medesimo motivo si denunziano omesso ed
insufficiente esame di ‘punti’ decisivi della controversia, assumendo che la Corte non

avrebbero invece dovuto indurre ad un diverso giudizio.
La censura però è articolata in modo generico ed omette di indicare i fatti oggetto del
vizio di motivazione. Deve ricordarsi che, a seguito della riforma del processo per
cassazione operata con la legge n. 69 del 2009, il ricorrente deve indicare il fatto
oggetto del vizio di motivazione. Questa S.C. ha precisato in proposito “Il motivo di
ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. così come modificato
dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – si denuncia omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o
decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere
per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e
proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo,
modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto
dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo”
(Cass., ord., 5 febbraio 2011, n. 2805; Cass. 29 luglio 2011, n. 16655).
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 1
della legge 1369 del 1960 e art. 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle
parti.
Il motivo è inammissibile perché non denunzia specifiche violazioni di legge, né
identifica fatti in relazione ai quali la motivazione sarebbe viziata, ma ripropone tutti
i temi del giudizio di merito chiedendo una rivalutazione delle prove documentali

Ricorso n. 905.11
Udienza 13 febbraio 2013
Pietro Curzio, este ;re
3

avrebbe esaminato circostanze ed elementi probatori anche documentali che

(pag. 37 — 45) e delle prove testimoniali (pag. 46 — 52), il che non è consentito in sede
di giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112
c.p.c., con due richieste subordinate, assumendo che con la domanda si era chiesta la

la sentenza si è pronunciata solo sulla illegittimità del licenziamento, senza nulla dire
riguardo alle domande volte alla declaratoria di inesistenza e/o nullità del
licenziamento.
Il motivo è palesemente infondato, poiché la Corte ha spiegato con precisione il
perché mancava il presupposto per cui potesse parlarsi di licenziamento (essendosi il
rapporto risolto per scadenza del termine).
Nella seconda parte del motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato
inammissibile per la sua assoluta genericità il motivo di appello concernente i
contratti a termine. Dalla lettura dei motivi di appello, riportati nel ricorso per
cassazione, si desume però che l’appello era è stato articolato riportando la posizione
esposta nel ricorso introduttivo e riproponendola senza tener conto (salvo su di un
punto marginale relativo alle prosecuzioni) della motivazione della sentenza del
giudice. Al contrario l’appello, per essere specifico, dopo aver eventualmente
ricordato le tesi esposte in primo grado, deve dare conto della decisione e della
motivazione del giudice del tribunale e spiegare perché quella decisione e relativa
motivazione sono errate e devono essere riformate. Tutto ciò, come ha puntualmente
rilevato la Corte d’appello, manca con riferimento a questa parte della controversia.
Per il resto il motivo costituisce un’ulteriore riproposizione dei temi di merito trattati
dai giudici di primo e secondo grado e non più esaminabili in sede di giudizio di
legittimità.
Il ricorso per cassazione, pertanto, è infondato e deve essere rigettato. Le relative
spese, per legge, devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio e
Ricorso n. 905.11
Udienza 13 febbraio 2013

declaratoria di inesistenza e/o di nullità e/o di illegittimità del licenziamento, mentre

vengono liquidate in base ai parametri previsti dal DM Giustizia, 20 luglio 2012, n.
140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012). Nulla invece sulle spese della parte
che non ha svolto attività difensiva.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio
di legittimità alle due società controricorrenti, liquidandole in 50,00 euro per esborsi,
nonché 4.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. Nulla spese per
l’intimata M.B. Progetti srl.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013

consigliere estensore

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA