Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14003 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. I, 10/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 10/06/2010), n.14003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8141-2005 proposto da:

B.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41, presso l’avvocato OLIVIERI VITTORIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNITTO ANTONINO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ROGET COSTRUZIONI S.R.L. (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Curatore avv. P.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 1, presso l’avvocato

GIUFFRIDA ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAROZZO

GIOVANNI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1159/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato V. OLIVIERI (delega) che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA ANTONIETTA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.10.1994, il fallimento della Roget Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania B.A. e chiedeva chetai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, ovvero ai sensi del comma 2, medesimo articolo dichiarasse l’inefficacia nei confronti della massa fallimentare dell’atto di compravendita, stipulato in data 17.1.1990, con il quale la convenuta aveva acquistato, per il corrispettivo di 115.000.000 due appartamenti e due cantine di un fabbricato sito in (OMISSIS); nonchè che si condannasse la B. al pagamento dei frutti percepiti con vittoria di spese e compensi.

Assumeva che il corrispettivo versato non era adeguato al valore degli immobili; che l’acquirente era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la società costruttrice e che, essendo stata la Roget Costruzioni ammessa a concordato preventivo il 28.6.1990 e, quindi, dichiarata fallita il 18.7.1991, il termine decorreva dalla data di ammissione al concordato preventivo.

Costituitasi la B. contestava la pretesa e ne chiedeva il rigetto osservando che, avendo ella stipulato con la Roget Costruzioni due preliminari aventi ad oggetto le unità immobiliari sopra indicate in data 10.6.1985, unità che le erano state consegnate il 23.10.1987, ed essendo intervenuto l’atto pubblico in data 17.1.1990, l’azione era tardiva dovendosi fare riferimento alla data del preliminare; che il prezzo era congruo e che ella non era a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, avendo appreso dell’esistenza di due procedure esecutive solo al momento della stipula del rogito.

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata ctu.

Con sentenza del 25/31.3.2001, il Tribunale dichiarava l’inefficacia dell’atto ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2; condannava la B. al rilascio in favore della curatela degli immobili oggetto dell’atto ed a corrispondere alla stessa la fruttificazione degli immobili, liquidata in L. 19.500.000, oltre agli interessi legali dalla data della domanda nonchè al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale decisione proponeva appello la B. con atto di citazione notificato alla controparte in data 3.8.2001 deducendo che il primo giudice aveva fatto un’errata applicazione della L. Fall., art. 67, atteso che,una volta accertato che non esisteva sproporzione tra le prestazioni, irrilevante era la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, pertanto, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata;che sotto altro profilo si era violato l’art. 112 c.p.c. in quanto il giudice aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto, ritenendo provata la scientia decoctionis in capo ad essa acquirente, pur in assenza di una specifica richiesta sul punto, atteso che la curatela aveva lamentato solo lo squilibrio tra le prestazioni delle parti, rendendo con ciò evidente che intendeva operare nell’ambito della L. Fall., art. 67, comma 1; che il giudice aveva dichiarato l’inefficacia del rogito senza indicare la norma di riferimento nè il capo della domanda che potesse giustificare una pronuncia del genere;che essendo stato l’atto pubblico stipulato oltre un anno prima della sentenza dichiarativa del fallimento, si doveva applicare la L. Fall., art, 67, comma 1 con la conseguenza che, in mancanza della sproporzione di prezzo, la domanda andava rigettata; che non poteva farsi riferimento alla data di ammissione dell’impresa al concordato preventivo; che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza doveva essere specifica e concreta e non poteva trarsi da presunzioni come fatto dal primo giudice, tanto più ove si fosse considerato che ella, medico chirurgo, operava in un ambito del tutto diverso da quello imprenditoriale; che errata era la condanna alla corresponsione della fruttificazione, posto che l’utilizzo degli immobili bilanciava l’utilizzo del denaro che faceva la venditrice;cosi come errata era la condanna alle spese.

Costituitasi la curatela contestava i motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

Con sentenza n. 1159/04 la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la B. sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso la curatela del fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso che il giudice di merito sia andato ultra petita accogliendo la revocatoria ex art. 67, comma 21, quando tale domanda era stata proposta in via subordinata rispetto a quella di cui all’art. 67, comma 1, per sproporzione del prezzo e poi non più coltivata nel corso del giudizio.

Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere la conoscenza dello stato d’insolvenza.

Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione della prova per testi dedotta.

Con il quarto motivo lamenta la mancanza di motivazione circa la doglianza relativa alla condanna al pagamento della fruttificazione.

Il primo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha invero rilevato che la domanda di revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2 era stata presentata come subordinata già nell’atto di citazione per cui, rigettata la principale, del tutto correttamente il tribunale era passato all’esame della subordinata accogliendola.

Il motivo con cui la ricorrente censura siffatta motivazione appare del tutto generico non essendo forniti elementi a sostegno della tesi dell’abbandono della detta domanda, ad eccezione di quello della mancanza di attività istruttoria.

Tale argomentazione appare peraltro, smentita da quanto risulta dalla impugnata sentenza ove si da atto che il curatore, cui incombeva l’onere, aveva fornito la prova circa la conoscenza dello stato d’insolvenza (onere non ricorrente per la revocatoria ex art. 67, comma 1 ove tale conoscenza è presunta),a dimostrazione che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il fallimento aveva coltivato, anche sotto il profilo istruttorio, la propria domanda subordinata. Il secondo motivo è anch’esso infondato.

E’ fin troppo noto che in tema di revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2, il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza e non dalla semplice conoscibilità da parte dell’autore dell’atto revocabile nel momento in cui l’atto viene posto in essere. Ne consegue che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa dimostrazione, può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziali caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonchè alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore. (Ex plurimis Cass 28299/05; Cass., 7 luglio 1999, n. 7064; Cass., 4 novembre 1998, n. 11060; Cass., 25 giugno 1998, n. 6291; Cass., 18 aprile 1998, n. 3956; Cass., 7 agosto 1997, n. 7298;Cass., 11 febbraio 1995, n. 1545;

Cass 7298/97).

L’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione, quale mezzo di prova, e la valutazione circa la ricorrenza dei predetti requisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare determinati elementi come fonti di presunzione, si risolve, d’altro canto, in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove congruamente e coerentemente motivato (cfr., ex plurimis Cass. 18 febbraio 2005, n. 3390; Cass., 20 novembre 2003, n. 17596). Nella specie, la valutazione operata dalla Corte territoriale risponde a tale condizione. Essa infatti risulta fondata sulla esistenza di numerosi protesti di effetti cambiari nell’anno 1989 nonchè sulla avvenuta notifica di due decreti ingiuntivi comunicata al momento della stipula del contratto di compravendita e sulla iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni compravenduti.

Tutti tali elementi, presi in considerazione sia singolarmente che cumulativamente,sono idonei a costituire seri indizi di una situazione debitoria fortemente compromessa e della impossibilità a far fronte alle proprie obbligazioni con normali mezzi di pagamento in grado di rendere consapevole una persona dotata di comune esperienza di siffatta situazione.

Il motivo va pertanto respinto.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La ricorrente si duole della mancata ammissione della prova per testi ma omette di riportare i capitoli di prova dedotti non consentendo in tal modo a questa corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito, di valutarne la rilevanza onde la censura non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Anche il quarto motivo è infondato.

Invero il rigetto del motivo di appello risulta basato sulla affermazione della infondatezza dello stesso in rapporto alla pronuncia del tribunale che aveva ritenuto che la condanna dell’appellante al pagamento della fruttificazione dipendeva dal godimento del bene consegnato all’acquirente prima della stipula dell’atto di trasferimento. In altri termini, la Corte d’appello ha fatto propria la motivazione del giudice di prime cure, onde il rigetto del motivo risulta adeguatamente motivato.

Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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