Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14003 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 07/07/2020), n.14003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36407-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato L’ABBATE AMINA,

rappresentato e difeso da se stesso unitamente all’avvocato PEZZUTO

ANDREA FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI VILLA

CARPEGNA 58 presso lo studio dell’avvocato PETRINI MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULITTO GIUSEPPE;

– controricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso l’ordinanza nel procedimento n. 12420/2017 del TRIBUNALE di

LECCE, depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. L’avvocato P.G. agiva in sede monitoria davanti al Tribunale di Lecce ottenendo la condanna al pagamento di Euro 29.647,89 nei confronti di F.P. e R.P., a titolo di compenso per l’attività difensiva in loro favore svolta in relazione a un procedimento di accertamento tecnico preventivo e al successivo giudizio ordinario di cognizione. Il decreto, n. 2979/2018, veniva opposto con atto del 13 dicembre 2017 dai coniugi Fornella Rosica, che in via preliminare facevano valere l’incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce, spettando la controversia al Tribunale di Bari in ragione del criterio del c.d. foro esclusivo del consumatore.

Con ordinanza del 20 giugno 2018, il Tribunale, previa revoca del decreto opposto, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione P.G..

Resiste con controricorso R.P..

L’intimato F.P. non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato due memorie (la prima, “ex art. 378 c.p.c.”, del 21 marzo 2019 e la seconda, ex art. 380-bis c.p.c., del 21 novembre 2019); memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata dalla controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso lamenta: a) “violazione di legge in relazione alle norme sulla competenza, error in procedendo” perchè il Tribunale avrebbe dovuto emettere l’ordinanza in composizione non monocratica, ma collegiale; b) “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u)” in quanto il procedimento di cui all’art. 14 è procedimento speciale che prevale sul foro del consumatore -.

Preliminare all’esame del motivo di ricorso è la verifica circa la sua ammissibilità, contestata dalla controricorrente la quale deduce che, trattandosi di pronuncia esclusivamente sulla competenza, doveva essere impugnata con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., così che il ricorso è inammissibile, posto che non ha rispettato i termini di cui all’art. 47 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

La contestazione è fondata. Il ricorso innanzi a questa Corte, proposto nelle forme ordinarie, è rivolto nei confronti di un’ordinanza sulla sola competenza. Pertanto, come sostiene la controricorrente, è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Secondo l’orientamento di questa Corte, tale impugnazione “è inammissibile, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall’art. 47 c.p.c., comma 2” (così Cass. 17025/2017). Conversione che risulta esclusa nel caso in esame, ove l’ordinanza è stata comunicata in via telematica al difensore del ricorrente il 26 giugno 2018 e il ricorso è stato notificato il 10 dicembre 2018.

Nè la denuncia di un error in procedendo (nel caso in esame, la pronuncia da parte del giudice unico invece che collegiale) rende il provvedimento sulla sola competenza impugnabile con mezzo diverso dal regolamento, che è mezzo necessario anche per la deduzione degli eventuali vizi processuali della pronuncia sulla competenza (cfr. Cass. 21185/2019). Neppure rileva che il Tribunale abbia revocato il decreto ingiuntivo opposto, rò trattandosi di un effetto obbligato della statuizione sulla competenza, necessariamente in questa contenuto (cfr. Cass. 21422/2016 e Cass. 1372/2016).

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per tardività.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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