Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14003 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14003 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 14887-2009 proposto da:
ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. 0090330100 in
amministrazione straordinaria, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio
legale DE LUCA TAMAJO – BOURSIER NIUTTA, rappresentata
2013
236

e difesa dagli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, DE LUCA
TAMAJO RAFFAELE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DE SIMONI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 04/06/2013

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
PANICI PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrente
nonchè contro

MAZZARINI ANGELO, MARZIALI FABIO, VIOLA REGINA, GRASSI
MATILDE, CETTO SERGIO, CRUCIOLI SILVIA, SIMONCELLI
SIMONA, CIANGOLA ALESSANDRO, DE FENZA MAURIZIO,
CARELLA BRUNO, BACCHI CLAUDIA, IALLUSSI ANTONIO,
LERARIO ROBERTO, CALABRESE GIOVANNI, D’ONOFRIO
MICHELE, ARCELLA M TERESA, FOGLIATI ROSEMMA SILVANA,
BORRIELLO ARTURO, CAROVANA DAVIDE, CIAPPI PAOLO,
RABEZZANA ELIO, LUCIANI MASSIMO, PACILEO O PACELEO
GIOVANNINO, MORI MARCO, TUMIATI MASSIMO ANTONIO,
CRIVELLI RUGGERO, MONINO VALERIO, ORLANDI MAURO,
PARODI ANTONIO, DOSSI LILIANA, FLORIO CINZIA, LUPI
MAURIZIO, MANCINI MASSIMILIANO, BARBINI ALESSANDRO,
BEN ROMDAM KARIM, GRACEFFA CINZIA, GUERRA DANIELE,
PACCHIANO ROSANNA, ROSCIGLIONE MAURA, SALUSTRI CARLO,
CAPONE CRESCENZO, D’ANDREA GIUGLIO, ROMANO LIBERANTE,
SPARVOLI ARIANNA, BAGNARA PAOLO, BATTAGLIA CESARE,
SCIASCIA MARCO, ACQUA CECILIA, DISTEFANO BENEDETTO,
RISOLO ENRICO, DE MICHELE MARIA ANTONIETTA, PETRANGELI
FEDERICO, PROIETTI TOZZI ROLANDO, RICCARDO
MASSIMILIANO,

IORIO

GIOVANNI,

NOBILE

GIULIO,

MARFELLA MICHELE, MEDORI SUSANNA, GRASSIA GABRIELLA,

SANSIVIERO AURELIO, CASSUTO RAFFAELE, PAVONCELLO
STEFANO, CAMPANALE M. ROSARIA, MIANO CLAUDIO ANTONIO,
NERONI MARIA PATRIZIA, PAGLIONI SIMONA, TORRE
GIANCARLO, VITA ALDO, ZUCCHEGNA MASSIMO, DELL’ONZA
ANGELA, LUZZI LAURA, MORIELLO LOREDANA, LUCCI

LAURA, SPATA CARMELO, RUSSIAN LUCIA, BONANNINI
ARISTIDE, DI MARCO PAOLA, STELLA GUENDALINA, NADINI
KATIA, DELLE PIANE GIACOMO, CASTALDO LUIGI, CORO
VINCENZO, DELLA PIA EUGENIO, TOZZI RAFFAELLA, DEL
NEGRO BIAGIO, BERLIRI CLAUDIO, RUVO GABRIELE, CHIARINI
SUSANNA, PERILLI ELISABETTA, PITTURRU MARIA CATERINA,
PIU ANGELO, MICELI GIUSEPPE, PECCARINO ROSARIO,
CARELLA SABRINA, MICONI ROBERTO, PIUBENI MARIA STELLA,
POGGI DANIELE, FIORILLO GUIDO, GALATA’ GIOVANNI,
BORRASI OLGA, PANARELLO DAVIDE, PANICCIA ALESSANDRO,
SIRABELLA SALVATORE, TESSITORE SALVATORE, VUILLEUMER
DANIELE, INVERNIZZI CINZIA, LIGUORI LAURA, LORETI
MARIA LETIZIA, D’AURIENTE MARIA, GARDINI LUCA,
JORIETTI ELISABETTA, LIANAGGI LOREDANA, MARABELLO
FRANCESCO, MARINO MERLO MIRNA, VITTORI FRANCESCA,
GUBINELLI RINALDO, SACCUCCI ROBERTO, CARROCI PAOLA,
SORRENTO GIUSEPPINA, BENINI CATIA, BRILLI WALTER,
ACCARDI RAFFAELE, BOCCASSIN FILIPPO, FERRANTE VALERIO,
AMADIO STEFANO, GALLETTI RINALDO, LEONI ALESSANDRA, DE
MARTINO ATTILIO, FABBRI FABRIZIO, TEOTINO EMANUELA,

RAFFAELLA, ZANNONI FRANCESCO, BARBIERO ALEXIA, AMATO

CUOMO CIRO, CENERELLI SALVATORE, SANTONI PAOLO,
CAPPETTA FERDINANDO, CECCACCI SANDRA, CHECCHIN MIRCO,
P IETROSANT I VITTORIO, PRISCO FRANCESCO, CLEMENTE
STEFANO, MOZZI MASSIMILIANO, NAPPI ANIELLO, PASCOLETT I
FABIO, D’ATRI RODOLFO, VIOLA MAURIZIO, D’ONOFRIO

STEFANIA, CAIROL I SILVIA, FERRARIO ANGELO, MAURELLI
GIOVANNI, MERENDA UMBERTO, RICCIARDI CIRO, ROLLINO
PAOLO, CAPITANI FRANCO, ANGELINI PATRIZIO, S I FO A
MARIA, D’ANGELO GERARDO, NAPPO GENNARO, GRIMALDI
MARGHERITA, L IONETT I GAETANO, GENOVESE SALVATORE,
IUBEI GIOVANNI, LIBORI LUCA, ZERBI SIMONA, BALDASSARI
DARIA, D’ANTONIO SANDRA, DALMASTRI MARIO, BALZANO
GIANCARLO, CAPPABIANCA NICOLA, FIORELL I VINCENZO,
ANTIGNANI CINZIA, TORRENZ IO ALDO, VENGA SERGIO, SEPE
VINCENZO, TOCCI FRANCESCO, PANNONE RAFFAELE, VELA
GIUSEPPE, PERUGINI FORTUNATO, BROGI GIANLUCA,
CICCHINELLI MAURIZIO, QUATRINI RAFFAELLA, RETACCHI
MASSIMO, MALFI BIAGIO, BERTOLINI ARNALDO, CAPPELLA
ROBERTO, MORICI SILVIA, NARDELLA GIUSEPPE, NARDELLA
ROSA, CARUSO MON IA, S I FO ANNAMARIA, LANARO ANTONIO,
NAPOLITANO RODOLFO, CANCELLARI ELIDE, PAOLUCC I
MASSIMO, TORCHIO FABRIZIO, SERRAO MARIANO, LONGOBARDI
GIUSEPPE, MARESCIALLI SIMONA, GIORDANO ALESSANDRA,
I SABELLI MARCO, ZAMPI ERI ARIANNA, ZAZA FABIANA,
BIANCHI MARIAPAOLA, PANELLA MARINA, RONDONI STEFANIA,

ALFONSO, FALESCHINI STEFANO, COLANGELO CESARE, SANDER

CARDAMONE ALESSANDRA,

GIANNICO STEFANIA, AMANTE

GIOVANNI, ARATA PIERMARCO, FRESCHI MATILDE, FONTANA
VITTORIO, CORRADO DOMENICO, SCIGLITANO CARMELO, TOTI
SILVIA, COLGIANO DONATELLA, DE MARCHIS GLORIA, DE
SIMONI CECILIA, GIGANTE ANTONIO, GRECO ANTONIO, NASTI

SUSANNA2, CASSERI SERGIO, DI SANTO ANTONIO, TORINO
RENATO, PITOTTI MAURIZIO, COLETTA ALBERTO, LIMITE
FRANCESCO, IPPOLITO LUIGI, MAZZARO MAURIZIO, COEN
PAOLO, PEDERZANI NERI LORENZO, TROGOLO SILVIA, SCARANO
CLAUDIO, BARBARO LUCIANO, PIETRANTONIO GIUSEPPE, GRECO
DONATELLA, MELE LUCIANO, NATALUCCI LUANA, LA POSTA
ERMELINDA, VEZENI ERNESTO, DEL MONACO MARIA ROSARIA,
IERVOLINO VINCENZO, CASSESE EMILIA, DE LUCA ANDREA,
BOTTONE SALVATORE, CUOMO FRANCO, DE BLASIO ANTONIO,
SERAFINO FABIO, TORELLI FABRIZIO, CUOMO ALFONSO,
STOCCO ORNELLA, AZZALI ALESSANDRA, CAVIOLI CLAUDIO,
CECCATO STEFANO, CIANCHETTI PIETRO, PIACENTINI MAURO,
PERSICO VITTORIO, PERRUCCIO MARCO, DE SOSSI SONIA,
MUSCARIELLO O MUSCAREIELLO TOMMASO, CRISTIANO ADRIANO,
CICCOGNIANI PIO, HEHLING O BEHLING EWA ELLIS, IERMANO
CARMINE, LAMI PAOLO, PALMA ELISABETTA, STIPA
FRANCESCO, VESPOLI GIUSEPPE, MOSCATELLI RITA, LISCO
MICHELE, CONSALES GIOVANNI, MARIGO ANDREA, GAMBINI
STEFANIA, ZUCCOLLO DANIELA, BELLINI ATTILIA, BIRAL
ROBERTA, BORGIONI GIANLUCA, D’ANNIBALE STEFANO, ROMITI

SALVATORE, BELLACOSA ELISA, BIONDI MASSIMO, MEDORI

FEDERICA, SOLFANELLI ROBERTA, MOLLO ROSANNA, GRANATI
MAURO, SAVIELLO MARIA, TURRINI MARCO, AVALLONE LUISA,
DE VITO VITTORIO, PURVESCARTER FILIPPO, VINGELLI
GAETANO, STORTI GIAN REMO, DI STEFANO BARBARA, DINALE
ALESSANDRA, RIVABELLA GIANPAOLO, MOLLICONE NICOLA,

CARDINALE BRUNO, VASSALLO GIOVANNI, CAPORILLI ALESSIO,
SCHIPPA FEDERICA, ESPOSITO A. FRANCESCO, MOSCARIELLO
ALFREDO, PANETTA AMEDEO, BRUGNOLI MIRELLA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 7668/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 27/05/2009 R.G.N. 8986/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

PETRILLO NICOLA, CAMPANA FILIPPO, TOZZI MARIA CHIARA,

Svolgimento del processo
Gli odierni intimati, assistenti di volo alle dipendenze dell’Alitalia — Linee Aeree
Italiane s.p.a., chiesero al giudice del lavoro del Tribunale di Roma l’accertamento
del diritto alla fruizione dell’indennità di volo nei periodi di ferie e di addestramento,

nell’applicazione dei relativi coefficienti, insistendo per la liquidazione della stessa
in separato giudizio.
Il giudice adito accolse la domanda accertando, con sentenza non definitiva, il
diritto dei lavoratori al ricalcolo della predetta indennità, nel senso che questa
doveva essere riproporzionata solo alle ore di lavoro prestate e non ai coefficienti
di moltiplicazione, mentre con sentenza definitiva accertò il diritto dei medesimi
alla fruizione delle relative somme da liquidarsi in separato giudizio.
A seguito di impugnazione della società Alitalia la Corte d’appello capitolina, con
sentenza del 14/11/07 — 19/6/08, ha respinto il gravame dopo aver osservato che
non poteva condividersi l’operato dell’azienda che aveva sottratto, in caso di
supero del monte ore minimo, il coefficiente “1”. Invero, fermo restando il diritto
alla percezione dell’indennità di volo garantita, agli assistenti di volo che per ferie o
addestramento svolgevano un numero di ore inferiore spettava la maggiorazione
contrattualmente prevista, una volta che quel numero veniva ad essere
complessivamente superato, in misura proporzionale al numero di ore trascorse in
ferie o in addestramento. Quindi, secondo la Corte, l’espressione contrattuale “nel
corso del mese durante il quale si verifichi l’addestramento o il godimento delle
ferie, i limiti di cui sopra vengono ridotti in misura proporzionale” non poteva

riferirsi ai coefficienti di moltiplicazione già previsti, ma al ridotto numero di ore,
posto che i limiti richiamati dalla norma contrattuale erano quelli orari e non di
certo i coefficienti che non potevano essere modificati al ribasso.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a che affida l’impugnazione ad un solo motivo di censura.

1
iul

dal momento che la datrice di lavoro aveva violato l’art. 7 del c.c.n.I di riferimento

Resiste con controricorso Marco De Simone, mentre rimangono intimati gli altri
lavoratori.
La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

De Simone riguardo alla assenta mancata specifica indicazione dei documenti
diversi dal testo dell’art. 7 del ccril del 5/2/1992 sui quali è fondato il presente
ricorso e delle parti firmatarie del contratto stesso è infondata.
Invero, la ragione dell’infondatezza di tale eccezione risiede nel fatto che la difesa
dell’intimato lavoratore non dimostra la decisività di tali asserite mancanze ai fini
della soluzione della presente questione che vede esclusivamente
sull’interpretazione di una specifica norma collettiva il cui testo è stato
puntualmente trascritto dalla ricorrente.
Palesemente infondata è, altresì, la parte dell’eccezione preliminare attraverso la
quale si imputa alla ricorrente di aver omesso di contestare l’iter argomentativo
logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello, atteso che il presente ricorso
contiene censure specifiche avverso la sentenza impugnata.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
7 parte speciale Alitalia del ccnI 4 maggio 1989, così come recepito e
parzialmente modificato dal ccnI 5 febbraio 1992 “degli assistenti di volo
dipendenti da Compagnia di navigazione aerea a partecipazione statale”, nonché
dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La ricorrente pone l’attenzione sul fatto che la questione oggetto di causa
concerne l’esame dell’avvenuta corretta corresponsione dell’indennità di volo con
le relative maggiorazioni previste dall’art. 7 del cali degli assistenti di volo Alitalia
attraverso l’erogazione delle maggiorazioni contemplate dal quarto comma di tale
norma collettiva allorquando, per effetto del godimento di ferie o di addestramento,

2

Osserva, anzitutto, la Corte che l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del

cioè per circostanze assimilate all’attività di volo, è stata effettuata l’operazione di
riproporzionamento.
Viene, pertanto, posto il seguente quesito di diritto: “Viola l’art. 7 del ccnI 4-5-1989,
così come recepito e parzialmente modificato dal =l 5 febbraio 1992 <> l’interpretazione fornita dal giudice di merito secondo cui in caso di
riproporzionamento della soglia a partire dalla quale scatta la maggiorazione della
indennità di volo, dal nuovo limite così riproporzionato e fino alla quarantesima ora
è dovuta, in aggiunta alla unità già corrisposta nella indennità di volo garantita una
ulteriore unità e la relativa maggiorazione?”
Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 4008 del 18/2/2008), nell’affrontare la
questione in esame, ha già avuto modo di affermare che “ai sensi dell’art. 7 punto
4, parte speciale Alitalia del CCNL 4 maggio 1989, come recepito e modificato dal
CCNL 5 febbraio 1992 degli assistenti di volo dipendenti da Compagnia di
navigazione aerea a partecipazione statale, il superamento dell’impiego minimo di
40 ore di volo nel mese va retribuito, per le ore successiva alla quarantesima, con
la maggiorazione oraria calcolata secondo i coefficienti previsti dallo stesso art. 7
punto 4, ma, ove ciò si verifichi per effetto del cumulo tra ore effettive di volo (in
misura inferiore a tale limite) ed ore di addestramento o di godimento ferie, con la
riduzione di una unità, rispondendo tale interpretazione alle finalità della norma
collettiva di tutela del personale esposto a situazioni di maggiore usura e di
protratta esposizione al volo a seguito di impiego effettivo.”
In particolare si è spiegato che la disciplina in esame, prevede all’art. 7 punto 1
della summenzionata contrattazione collettiva l’erogazione di una indennità oraria
di volo in misura fissa, secondo importi differenziati in relazione alla qualifica del
personale, e con incrementi correlati all’anzianità (punto 2).

3

io

assistenti di volo dipendenti da Compagnia di navigazione aerea a partecipazione

Invero, secondo il punto 3, “all’assistente che svolge servizio di linea è garantito
un impiego mensile non inferiore a 70 ore di volo; ove per qualsiasi motivo,
escluse le mancanze disciplinari, tale impiego minimo non sia raggiunto nel corso
di ciascun mese, all’assistente è ugualmente dovuta l’indennità corrispondente a

“riproporzionare da 70 a 40 ore l’attuale pacchetto garantito dell’indennità di volo”.
Il punto 4 stabilisce che “a decorrere dalle date sotto indicate, per ogni ora di volo
compiuta oltre le 40 ore nel mese, sarà corrisposta l’indennità oraria di volo di cui
al precedente punto 1, comprensiva del premio orario per anzianità, moltiplicata
peVoefficienti appresso indicati da 1.7.92 da 1.2.93 da 41 ore e fino a 45 ore
1,93 2,71 da 46 ore e fino a 60 ore 2,45 2,98 da 61 ore e fino a 70 ore 3,15 3,50
oltre 70 ore 4,03 4,38.
Nel corso del mese durante il quale si verifichi l’addestramento o il godimento delle
ferie i limiti di cui sopra vengono ridotti in misura proporzionale”.
La questione riguarda, come si è visto, l’applicazione del meccanismo di
riproporzionamento previsto dall’ultimo comma della norma sopra riportata per il
caso di ferie o attività addestrativa. Specificamente, si tratta di stabilire
(indipendentemente dal diritto alla indennità garantita corrispondente a 40 ore di
volo) la misura della maggiorazione spettante nell’ipotesi di superamento della
soglia di 40 ore nel mese, quando tale soglia sia raggiunta con l’espletamento di
un numero inferiore di ore di impiego effettivo, per effetto del computo di ulteriori
ore di ferie o attività addestrativa. È chiaro infatti che nessun problema di
applicazione della maggiorazione può porsi sia nell’ipotesi di superamento delle 40
ore in impiego effettivo (in cui si deve far riferimento diretto alla tabella dei
coefficienti), sia in quella di prestazione inferiore alle 40 ore anche con il calcolo
dei tempi di ferie o addestramento (compensata comunque con il minimo
garantito).

4

m

70 ore di volo”. Con accordo del 2 febbraio 1992 è stato stabilito di

Il problema interpretativo riguarda, dunque, il significato dell’espressione “i limiti di
cui sopra vengono ridotti in misura proporzionale”. La società ricorrente sostiene
che, nell’ipotesi considerata di impiego effettivo per un numero di ore inferiore alle
40 mensili, al quale si sommino ore di ferie o addestramento, la norma

indennità di volo garantita, mentre a titolo di maggiorazioni orarie deve
corrispondersi solo quanto dovuto in più oltre a questa base, e cioè con coefficienti
determinati in misura inferiore, e non superiore all’unità (ad esempio, 0,55 e non
1,55).
Si deve subito rilevare che il dato testuale è certamente ambiguo e consente di
per sè scelte di lettura alternative. La difficoltà interpretativa deriva dal richiamo
dell’ultima parte del punto 4 dell’art. 7 alle proposizioni precedenti, mediante
l’espressione “i limiti di cui sopra”; infatti queste proposizioni non fissano dei limiti,
ma enunciano criteri di calcolo indicando elementi rappresentati dai coefficienti di
maggiorazione e dalle fasce orarie, nessuno dei quali è riferibile ad un’accezione
propria di limite. La portata della clausola collettiva può essere ricostruitasuperando questa difficoltà lessicale – solo mediante un’interpretazione
complessiva delle varie proposizioni sopra riportate, tale da stabilire come lo
strumento del coefficiente di moltiplicazione possa essere utilizzato per
raggiungere le finalità stabilite dalle parti stipulanti. Nell’ipotesi di superamento
della soglia delle 40 ore per effettivo impiego lavorativo, il dipendente ha diritto a
percepire, oltre alla indennità garantita nell’ambito del “pacchetto” delle quaranta
ore, delle somme determinate moltiplicando per ciascuna ora il compenso orario di
base per il coefficiente. La tesi seguita dal primo giudice, secondo cui il
riproporzionamento dovrebbe essere operato sulle fasce orarie, oltre a non trovare
una diretta conferma nel dato letterale (per il quale si è già rilevata l’inidoneità
dell’espressione “limiti” a designare, e quindi a distinguere, gli scaglioni orari e i
coefficienti) non vale a spiegare come possa svolgersi l’operazione di

5

/w5

contrattuale comporta il riconoscimento del compenso base fino a tale soglia come

riproporzionamento, che dovrebbe incidere su scaglioni fissi di ore (dalla 41^ alla
45^, e così via), e cioè gruppi distinti di elementi per i quali non sono stabiliti, ne’
risultano ipotizzati, mancando una definizione dei termine della relazione, criteri di
riduzione proporzionale. Questa può essere compiuta solo sui valori numerici del

cioè una relazione matematica che intercorre tra più entità, tale da stabilire un
rapporto costante tra elementi corrispondenti, con riguardo al coefficiente (con cui
si designa un numero che moltiplica una quantità indeterminata). La funzione del
coefficiente superiore all’unità è quella di remunerare, con la prima unità, un’ora di
volo effettivo oltre la quarantesima. In caso di impiego totalmente effettivo,
l’applicazione dell’intero coefficiente (superiore all’unità) per il calcolo dell’indennità
spettante per l’ora successiva alla 40^ è pienamente giustificata dalla necessità di
remunerare un’ulteriore ora effettivamente volata, non compresa nel “pacchetto
garantito”. Nell’ipotesi che qui rileva, e cioè di superamento delle 40 ore mensili
per effetto del computo dei periodi di ferie ed addestramento, il calcolo
dell’indennità con la moltiplicazione del compenso base per l’intero coefficiente
comporta l’attribuzione dell’intero compenso base più la maggiorazione, col
risultato che il dipendente percepisce un doppio compenso orario di base (quello
compreso nel “pacchetto garantito” delle 40 ore, più quello dell’ora successiva alla
40^, con la maggiorazione), in relazione al computo di un numero di ore superiore
a quelle effettivamente volate. L’applicazione della riduzione proporzionale alle
fasce orarie non risulta concretamente operabile, in assenza di criteri direttamente
rinvenibili nell’assetto negoziale. La riduzione proporzionale può essere invece
operata per il coefficiente, con eliminazione del calcolo dell’unità (ad esempio, da
1,93 a 0,93); questo criterio, escludendo la duplicazione di compenso nel senso
sopra precisato, assicura la remunerazione con la sola maggiorazione dell’ora che
supera il limite delle 40 ore per effetto del computo di ferie ed addestramento, in
assenza di un numero di ore effettivamente volate oltre tale soglia. Ciò

compenso pattuito, per i quali può essere certamente stabilita una proporzione, e

corrisponde pienamente alle finalità di tutela del personale stabilite dalla norma
collettiva in relazione all’esigenza di “compensare la maggiore usura e la protratta
esposizione in volo degli assistenti di volo”; è evidente, infatti, che tale garanzia va
correlata alla durata dell’impiego effettivo.

precedente, può affermarsi che la clausola contenuta nell’art. 7 punto 4, parte
speciale Alitalia del CCNL 4 maggio 1989, così come recepito e parzialmente
modificato dal CCNL 5 febbraio 1992 degli assistenti di volo dipendenti da
Compagnia di navigazione aerea a partecipazione statale, si interpreta nel senso
che nel caso di superamento dell’impiego minimo di 40 ore di volo nel mese per
effetto del cumulo di ore effettive di volo (in misura inferiore a tale limite) e impiego
in addestramento o godimento di ferie le ore successive alla 40^ devono essere
compensate con la maggiorazione oraria prevista dai coefficienti di cui allo stesso
punto 4 dell’art. 7, ridotta di un’unità del coefficiente applicabile”.
Quindi, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 co. 2° c.p.c., col
rigetto delle domande.
Per la novità e particolarità delle questioni trattate si ravvisano giusti motivi per
compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo (cioè dei giudizi
di merito e del presente giudizio di legittimità).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta le domande. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2013
Il Consigliere estensore

Pertanto, in perfetta adesione a quanto già statuito da questa Corte col richiamato

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