Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14002 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 24/06/2011), n.14002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6217-2009 proposto da:

S.R. (OMISSIS), in proprio e quale legale

rappresentante della Società CAVA MANCINI srl, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO MALLANDRA 31, scala C, presso lo

studio dell’avvocato IARIA GIOVANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BUONFANTE GABRIELE, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA di ANCONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 571/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

12/12/07, depositata il 19/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 18 marzo 2004 il Corpo Forestale di Jesi notificava a S. R. verbale di accertamento di illecito amministrativo relativo alla violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1 per avere tardivamente registrato nell’apposito registro di carico e scarico – in data (OMISSIS) – 3 formulari relativi al conferimento avvenuto il (OMISSIS), di macerie edili, rifiuti speciali non pericolosi.

La successiva ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Ancona veniva opposta davanti al giudice di pace di Jesi, che si dichiarava incompetente.

Il tribunale di Ancona, davanti al quale la causa era riassunta, respingeva l’opposizione.

La Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello con sentenza depositata il 19 gennaio 2008.

La Corte negava il fondamento della tesi di parte opponente, secondo la quale la fattispecie doveva essere regolata dall’art. 52, comma 4 – e non comma 2.

La S., sempre agendo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Cava Mancini srl, ha proposto ricorso per cassazione notificato il 5 marzo 2009. L’amministrazione provinciale è rimasta intimata.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Il ricorso, corredato da rituale quesito ex art. 366 bis c.p.c., ripropone la tesi secondo la quale la ritardata registrazione di dati sul registro di carico e scarico non doveva essere qualificata come violazione dell’obbligo di annotazione di cui all’art 52, comma 2, ma come irregolarità formale della tenuta del registro, punibile, “al più” ai sensi dell’art. 52, comma 4 cit.. La censura è manifestamente infondata.

La normativa de qua, ora abrogata dal dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i) ma applicabile ratione temporis alla fattispecie (Cass. 659/2010; 5210/09; 21584/07) è stata da tempo oggetto di interpretazione da parte di questa Corte, come già rilevato dal giudice di merito. In fattispecie relativa a omessa registrazione sui registri di carico e scarico dei movimenti relativi ai rifiuti che, invece, risultavano dagli appositi formular riguardanti il trasporto, la S.C. ha ritenuto che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2, contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l’omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto.

Ha precisato che a differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale violazione dell’obbligo documentale, la seconda presuppone la istituzione del registro e consiste nella violazione dell’obbligo di annotazione. Infatti, l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non può essere adempiuto per relationem, attraverso l’utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com’è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dal D.Lgs. n. 22 cit., art. 12, comma 1, che per i produttori di rifiuti è di una settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo (lett. c). (cfr Cass. n. 17115/04; 22912/05; 9089/10).

La infrazione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2 consistente nella (omessa o) incompleta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e pericolosi, si realizza quindi allorchè difetti una delle condizioni indicate dall’art. 12 dello stesso decreto per la regolarità della registrazione, come la annotazione con le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti eseguita fuori dai tempi indicati dal medesimo art. 12. (Cass. 24087/04 e utilmente v Cass. 20324/07 e 14810/06).

Pertanto la omessa registrazione, ancorchè accertata quando la omissione sia stata superata mediante ritardata registrazione resta comunque punibile ai sensi dell’art. 52, comma 2, pur potendo l’amministrazione, nella graduazione della sanzione, tener conto del comportamento del trasgressore, senza che risulti applicabile l’art. 52, comma 4.

Detta norma prevede infatti la diversa ipotesi di indicazioni (di cui ai commi 1 e 2) formalmente incomplete o inesatte (e non, come nella specie, omesse per un consistente arco temporale), ma i cui dati siano riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge in modo tale da consentire di ricostruire le informazioni dovute.

Di questo tenore è la relazione comunicata ex art. 380 bis c.p.c. che il Collegio condivide e fa propria.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il, 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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