Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14001 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep.06/06/2017),  n. 14001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20709-2012 proposto da:

A.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato

BERARDINO IACOBUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO

BASSI;

– ricorrente –

INTESA SAN PAOLO SPA P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA,VIA RUBICONE 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO

ROTILI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO ESPOSITO;

– controricorrente –

Nonchè da:

PRELIOS CREDIT SERVICING SPA P.I.(OMISSIS), NELLA SUA QUALITA’ DI

PROCURATRICE” elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato UGO PATRONI GRIFFI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDO PATRONI

GRIFFI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SANT’EUSTACCHIO 3, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DE

BENEDETTO, che lo rappresenta e difende;

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.ENNIO QUIRINO

VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO BASSI;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 312/2012 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 19/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Grazioli Pier Francesco con delega depositata in

udienza dell’avv. Leonardo Patroni Griffi difensore della Prelios

Credit Servicing spa che ha chiesto l’accoglimento delle difese in

atti;

udito l’avv. Vitali Vanessa con delega depositata in udienza

dell’avv. De Benedetto Pietro difensore di S.M. che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’estinzione per intervenuta

rinuncia del procedimento instaurato tra il ricorrente principale e

SGA spa, e per il rigetto dei ricorsi rimasti in essere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 318/12 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza non definitiva n. 2049/08 del Tribunale locale, dichiarava la “nullità, per simulazione assoluta” del contratto, stipulato con scrittura privata del 12.6.1990, col quale S.M., costituitosi fideiussore con altri in favore della Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a. dei debiti della coop. Lupini a r.l., aveva alienato ad A.A. svariati beni immobili per il prezzo complessivo di 200 milioni di Lire.

La decisione accoglieva la domanda subordinata di simulazione, proposta da detta banca e dal Banco di Napoli s.p.a., quest’ultimo quale mandatario della Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a., cessionaria di un credito del medesimo Banco di Napoli, che avevano spiegato intervento principale nella causa che A.A. aveva promosso contro S.M. per l’accertamento dell’effetto traslativo della citata scrittura.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità la Corte distrettuale riteneva che il gravame doveva ritenersi proposto da Intesa San Paolo s.p.a. nella qualità di successore ai sensi dell’art. 110 c.p.c. avendo detta banca incorporato (attraverso passaggi successivi) il Banco di Napoli ed essendo subentrata a quest’ultimo nella qualità di mandataria della S.G.A.; che le eccezioni, tra cui quella di prescrizione della domanda revocatoria, e le istanze istruttorie svolte in appello non erano precluse, applicandosi catione temporis l’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 (essendo iniziato il processo con citazione notificata il 17.3.1992); che i fideiussori della cooperativa agricola non potevano ritenersi liberati, per effetto della L. n. 237 del 1993, poichè nella specie il credito era contenuto in un decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo, contestabile solo attraverso opposizione all’esecuzione o in via d’azione diretta da svolgere anche nei confronti del Ministero; e che, peraltro, la L. n. 388 del 2000, art. 126, comma 4 prevedeva la sospensione di tutte le procedure esecutive nei confronti dei soci garantiti, inseriti nell’elenco di cui al comma 2, sino alla comunicazione da parte dell’amministrazione della messa a disposizione della somma spettante, sicchè il legislatore non aveva inteso non annullare ma sospendere tutte le procedure esecutive introdotte dai creditori in danno dei garanti.

Infine, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dalla Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria della Elipso Finance s.r.l., cessionaria (per vari passaggi intermedi) del credito della Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a., in quanto tale impugnazione proveniva da una parte contro la quale non era stata proposta l’impugnazione principale.

Per la cassazione di tale sentenza A.A. propone ricorso, affidato a cinque motivi.

Resistono con separati controricorsi S.M., la Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a., e la Prelios Credit Servicing s.p.a., la quale ultima propone ricorso incidentale.

Cui resiste con controricorso A.A..

Con atto depositato il 20.11.2014 quest’ultimo ha rinunciato al ricorso nei confronti della Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a., che a sua volta ha accettato la rinuncia.

S.M. e A.A. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Rinunciato il ricorso principale contro la S.G.A., va esaminata unicamente l’impugnazione incidentale proposta dalla Prelios Credit Servicing s.p.a., che con unico motivo di censura deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 331, 334, 102, 325 e 327 c.p.c.. Richiamata l’affermazione di principio di Cass. S.U. n. 24627/07, parte ricorrente incidentale sostiene che dall’appello principale di Intesa San Paolo, quale mandataria di S.G.A., scaturiva il suo interesse all’appello incidentale tardivo, per essere state le suddette parti condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore degli attori. Di talchè l’ipotetico accoglimento dell’appello principale, in assenza di quello incidentale tardivo, avrebbe prodotto a danno della Prelios Credit Servicing s.p.a. la perdita dell’azione di regresso verso il coobbligato solidale.

2. – Il motivo è inammissibile.

E’ ben vero che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (v. Cass. n. 23396/15).

Tuttavia, il ricorrente, e dunque anche quello incidentale, è tenuto in ogni caso a specificare, sotto comminatoria d’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, gli atti processuali e i documenti su cui si fonda il ricorso e i dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. ex multis, Cass. S.U. n. 22726/11).

Nello specifico, al fine di valutare l’interesse alla proposizione dell’appello incidentale tardivo in esito a quello proposto da Intesa San Paolo nella ridetta qualità di mandataria, la parte odierna ricorrente incidentale avrebbe dovuto indicare nello stesso ricorso il luogo processuale di produzione della sentenza di primo grado, che costituisce l’unico atto da cui poter trarre elementi per valutare l’interesse all’appello. Tale indicazione documentale, come ogni altra idonea a fondare

il ricorso, manca del tutto, sicchè non è possibile ricostruire la vicenda processuale per quanto rilevante ai fini in oggetto.

Nè è invocabile il principio per cui la Corte di cassazione ha accesso diretto agli atti al fine di verificare l’esistenza di un error in procedendo. Infatti, è altrettanto costante l’indirizzo di questa Corte per cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (cfr. fra le tante, Cass. nn. 19410/15, 23420/11 e 9888/16).

3. – Per le considerazioni svolte, va dunque dichiarata l’estinzione del processo di cassazione tra A.A. verso la S.G.A. s.p.a. per rinuncia – accettata – al ricorso principale, e respinto il ricorso incidentale della Prelios Credit Servicing s.p.a..

4. – Vanno dunque regolate le sole spese tra quest’ultima parte e A.A. e S.M., in danno della ricorrente incidentale e nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del solo difensore di S.M., dichiaratosi antistatario.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione tra A.A. verso la S.G.A. s.p.a. per rinuncia al ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e condanna la Prelios Credit Servicing s.p.a. alle spese, che liquida in favore del ricorrente principale, A.A., e del controricorrente S.M., nella somma di Euro 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi, per ciascuna parte, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del solo difensore di S.M., dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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