Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14000 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 24/06/2011), n.14000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribuale di Lecce, con provvedimento n. 6535/05 R.G. depositato il

2/03/09, nel procedimento pendente tra:

P.R.A.;

PREFETTO DI LECCE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Lecce ha sollevato una prima volta conflitto di competenza in relazione alla sentenza 18 agosto 2005 del giudice di pace di Lecce, declinatoria della competenza sull’opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di assegni proposta da P. R.A..

Questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità del regolamento con ordinanza del 9 agosto 2007, rilevando la mancata comunicazione alle parti dell’ordinanza che sollevava il conflitto. Il tribunale di Lecce ha riproposto il regolamento con provvedimento reso all’udienza del 2 marzo 2009.

La cancelleria della Corte ha richiesto e ottenuto dalla cancelleria del tribunale di Lecce prova della comunicazione dell’ordinanza, peraltro effettuata dopo la richiesta di trasmissione.

All’adunanza del 13 aprile 2010, questa Sezione ha dovuto rinviare a nuovo ruolo, non essendo maturati i termini per eventuale costituzione delle parti, le quali non hanno svolto attività difensiva.

L’opposizione concerne l’ordinanza ingiunzione prefettizia n. 636/00 notificata il 9 febbraio 2005 con la quale è stato ingiunto al P. il pagamento della somma complessiva di Euro 31.116,26 in relazione all’emissione di numerosi assegni o perchè emessi senza autorizzazione del trattario o per il mancato pagamento per difetto di provvista.

Il giudice di pace ha rilevato che ai sensi della L. n. 689 del 1981, art 22 bis, comma 3, lett. A essendo prevista per la violazione una sanzione pecuniaria superiore a 15.493,71 Euro l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta davanti al tribunale.

Riassunta la causa, il giudice del tribunale ha ritenuto che l’art. 22 bis non prevede la competenza dell’organo superiore nell’ipotesi di superamento di quel limite per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva e neppure nel caso in cui il trasgressore abbia compiuto più violazioni della stessa disposizione di legge e sia stato condannato a pagare somma superiore a detto importo. L’istanza è fondata.

La L. n. 386 del 1990, art. 2 e successive modifiche stabilisce che ;

fuori dei casi previsti, dall’art. 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. un milione a L. sei milioni.

Se l’importo dell’assegno è superiore a L. venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. due milioni a L. dodici milioni.

L’art. 22 bis cit. prevede che: L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a Euro 15.493;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a Euro 15.493;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386 e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Nel caso di specie non si è in presenza dell’ipotesi sub a), la quale fa riferimento alla pena edittale e non alla pena in concreto irrogata.

Non si è in presenza dell’ipotesi sub b), atteso che le sanzioni pecuniarie che il legislatore fissa in un minimo ed un massimo da irrogare con riferimento ad un elemento peculiare della fattispecie (in materia di legge assegni, l’importo del titolo emesso senza autorizzazione) non sono proporzionali, ma diversamente stabilite.

Non si è in presenza dell’ipotesi sub c), giacchè pur essendo state irrogate sanzioni accessorie, vi è espressa deroga dell’art. 22 bis in riferimento proprio alla L. n. 386 del 1990.

La relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. si è espressa in questi termini, che il Collegio condivide pienamente e fa propri.

Discende da quanto esposto l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza e la indicazione del giudice di pace di Lecce quale giudice competente a conoscere dell’opposizione. La riassunzione avverrà entro il termine massimo di legge.

Le eventuali spese del procedimento saranno determinate dal giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del giudice di pace di Lecce. Fissa termine massimo di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA