Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14000 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16636/2012 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA

UFFICIO

CONTROLLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 388/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega

dell’Avvocato PUOTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. T.G. ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata il 14.6.2005 ed intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto nell’anno di imposta 2004 una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa, assoggettandola a tassazione separata e operando la ritenuta nella misura del 34,03%.

Ad avviso del contribuente la somma percepita avrebbe dovuto essere tassata operando la ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). La Commissione adita accoglieva la richiesta formulata dal contribuente e affermava la tassabilità della somma dallo stesso percepita mediante la ritenuta del 12,50% limitatamente alla parte relativa al rendimento scaturente dalla prestazione in forma di capitale ed in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. L’appello dell’Ufficio era accolto sul rilievo che, con accordo Enel-Fndai per la previdenza integrativa del personale dirigente dell’Enel, era stato istituito il fondo Pia riservato al personale dirigente ed era stato previsto che l’azienda avrebbe attuato una forma previdenziale aziendale impegnandosi a versare ai dirigenti una integrazione del trattamento previdenziale obbligatorio. L’accordo prevedeva che l’Enel avrebbe fatto fronte agli obblighi scaturenti dall’accordo con proprie disponibilità e con i proventi di una contribuzione a carico dei singoli interessati.

Dunque non era stato stipulato un contratto di assicurazione nè era stata attuata una gestione del fondo di tipo assicurativo ed era stato previsto che la prestazione previdenziale avvenisse all’esito del rapporto di lavoro sicchè la somma corrisposta aveva natura pensionistica e, come tale, doveva scontare la tassazione separata.

L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 42, comma 4 T.U.I.R., L. n. 482 del 1985, art. 6, D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 39 del 1997, D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3, artt. 16 e 17 T.U.I.R.. Sostiene il ricorrente che, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011, non aveva rilevanza il fatto che non fosse stato stipulato un contratto di assicurazione con riguardo alla prestazione di cui avrebbe beneficiato il dipendente. L’Enel, invero, aveva gestito i fondi destinati alla previdenza integrativa attuando al proprio interno una gestione assicurativa delle risorse senza incaricare una compagnia di assicurazioni esterna, essendo esentata dal relativo obbligo in quanto ente pubblico dal 1962 al 1992 e successivamente, società di capitali. L’Enel, dunque, aveva agito come assicuratore assumendosi in proprio il rischio assicurativo. Ne consegue, secondo il ricorrente, che l’intera somma corrisposta avrebbe dovuto essere tassata con l’aliquota del 12,50%.

3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 42, comma 4 T.U.I.R., L. n. 482 del 1985, art. 6, D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 39 del 1997, D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3, artt. 16 e 17 T.U.I.R.. Sostiene il ricorrente, in via subordinata, che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’applicabilità della tassazione con l’aliquota del 12,50% almeno sulla quota parte della somma percepita dal ricorrente costituita dal rendimento.

4. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio derivante dal fatto che l’Ufficio medesimo, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva dichiarato che la richiesta del contribuente era accoglibile limitatamente all’applicazione dell’aliquota del 12,50% sulla parte delle somme costituenti rendimento di capitale sicchè sul punto era da ritenersi cessata la materia del contendere.

5. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione.

Le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011, dirimendo un contrasto sorto in tema di tassazione del trattamento previdenziale integrativo, ha stabilito il principio secondo cui “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (T.U.I.R.)”.

Va considerato che solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993 (art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11) è stato previsto che le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), erogati ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), sono comunque soggetti a tassazione separata, qualora i beneficiari fossero soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2001, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, è stata prevista la tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) sia che si tratti di prestazioni in forma di capitale che di rendita sicchè non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a).

Per gli importi maturati precedentemente il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse poichè occorre distinguere tra il capitale, costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, e il rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Possono essere tassate in modo analogo al TFR tassazione separata) esclusivamente le somme liquidate a titolo di sorte capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza si applica la tassazione nella misura del 12,50%, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.

Per il periodo precedente al 1 gennaio 2001, dunque, quel che rileva ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% o della sottoposizione a tassazione separata è che sia stato applicato dal soggetto tenuto al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo. Si deve, infatti, considerare non decisiva la non conformità dei contratti (stipulati sulla base del CCNL 16.5.1985 ed in sostituzione delle originarie previsioni)al modello formale assicurativo o a capitalizzazione e che non siano stati stipulati con imprese esercenti attività assicurative, essendo pacifico che la prestazione è stata costituita grazie all’impiego di capitali accumulati (con versamenti del datore di lavoro e dell’iscritto al Fondo ENEL, aggiuntivi rispetto agli accantonamenti del TFR, dunque con causa autonoma) ed erogata al di fuori di una scadenza diretta del pregresso rapporto di lavoro (la sua percezione non avvenne contestualmente alla stessa liquidazione del TFR, in quanto il rapporto era cessato prima), in presenza di una gestione delle somme effettuata con sistemi tecnico-finanziari della capitalizzazione e con l’apposizione delle riserve matematiche (o comunque con copertura finanziaria costante delle prestazioni erogate), secondo le condizioni-quadro fissate dall’iniziale fonte consensuale collettiva (cfr. Cass. n. 5614 del 20/03/2015).

Nel caso che occupa la C.T.R. non ha compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, avendo omesso di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego dato che rispetto a quest’ultimo rendimento sarebbe stata giustificata la tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./FONDENEL nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, da effettuarsi, se del caso, a mezzo di C.T.U., il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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