Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1400 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1400 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25031-2012 proposto da:
SPENNACCHIO VITO ANTONIO SPNVTN60C24E493L,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, rappresentato e
difeso dagli avvocati DI CHICCO MAURO, PRINCIPIA
TUMMOLO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ITALFONDIARIO SPA nella sua qualità di procuratrice della Castello
Finance Sri in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PAGANELLI

Data pubblicazione: 23/01/2014

MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PALAMONE
BENIAMINO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente contro

SGC-BP SpA già Bipielle Società di Gestione del Credito SpA,
mandataria della Tiepolo Finance 2 Srl in virtù di Contratto di
Servicing e successive modificazioni, in persona del delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo
studio dell’avvocato TERZOLI VIRGILIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DI CIOMMO GERARDO, giusta mandato a margine
del controricorso;

– controricorrente nonchè contro
SPENNACCHIO ALFONSO, GLIONNA PRINCIPIA,
SPENNACCHIO MAURO, SALVATORE CONCETTA, LA
ROCCA DOMENICO;

– intimati avverso la sentenza n. 194/2011 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA del 29.7.2011, depositata il 05/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Di Chicco che si riporta ai
motivi del ricorso;

Ric. 2012 n. 25031 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

BANCO POPOLARE SOC. COOP. quale istituto incorporante la

udito per la controricorrente (Italfondiario SpA) l’Avvocato Maurizio
Paganelli (per delega avv. Beniamino Palamone) che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

,

Ric. 2012 n. 25031 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-3-

59) R. G. n. 25031/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
1. “— La sentenza impugnata (Corte d’Appello Potenza, 05/08/2011)
ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello incidentale proposto da Mauro,
Alfonso e Vito Antonio Spennacchio e Principia Glionna avverso la

l’azione revocatoria della Banca Operaia Cooperativa di Pescopagano nei
confronti degli Spennacchio, della Glionna, nonchè di Domenico La
Rocca, Concetta Salvatore, Raffaele Pettorrusso, Pasquale Tota e Mauro
Pellegrino dichiarando l’inefficacia degli atti di vendita aventi ad oggetto
una serie di beni immobili e stipulati tra gli Spennacchio e la Glionna con i
coniugi La Rocca e Salvatore.
1. — Ricorre per Cassazione Vito Antonio Spennacchio con unico motivo
di ricorso; resistono con controricorso Italfondiario S.p.a. e Banco
Popolare Soc. Coop. La censura formulata dal ricorrente è:
2. 2.1 — Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. — Omesso esame
circa la sussistenza del presupposto del danno da parte del creditore
chirografario in presenza di ipoteca gravante sull’immobile oggetto di
revocatoria, per avere la Corte Territoriale rigettato l’appello incidentale
dell’odierno ricorrente, terzo acquirente a titolo oneroso dell’immobile
oggetto di revocatoria – gravato da iscrizione ipotecaria trascritta
anteriormente sia all’alienazione impugnata con l’azione revocatoria e sia
alla relativa trascrizione della domanda giudiziale esercitata dal creditore
chirografario – sul presupposto che sussistessero sia l’elemento oggettivo,
consistente nell’ulteriore depauperamento della garanzia patrimoniale dei
debitori, visto che l’alienazione era avvenuta contestualmente alle altre
vendite dinanzi allo stesso notaio, sia l’elemento soggettivo , in quanto
l’acquirente era figlio dell’alienante, senza procedere ad un accertamento
del presupposto oggettivo più approfondito di quello effettuato dal giudice
a quo, in quanto non preceduto dalla valutazione della sussistenza del
pericolo concreto che i debitori non avrebbero adempiuto l’obbligazione.
3. 4. – Il ricorso è manifestamente inammissibile, difettando totalmente il
3

sentenza emessa dal Tribunale di Melfi, che aveva parzialmente accolto

requisito della “sommaria esposizione dei fatti di causa” richiesto dall’art.
366 c. 1 n. 3 c.p.c.. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte
hanno avuto modo di affermare che, ai fini del requisito di cui all’art.
366, n. 3 c.p.c., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto
degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto
richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la

affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello
di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in
ordine ai motivi di ricorso (Cass. SS. UU. n. 5698/2012).
Nel caso di specie, la riproduzione integrale di tutti gli atti di causa, non
è idonea a soddisfare una modalità di esposizione dei fatti di causa
definita sommaria dallo stesso legislatore, imponendo a questa Corte un
compito che non le è proprio, consistente nella lettura degli atti al fine di
estrapolarne la conoscenza del fatto sostanziale e processuale (sul punto si
vedano anche Cass. n. 16628/2009; n. 19255/2010; n. 1905/2012).
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la declaratoria di
inammissibilità dello stesso. Spese a favore di ciascuna delle parti costituite
(Italfondiario e Banca Popolare)”.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con Italfondiario e Banca
Popolare di Lodi;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida, a favore di ciascuna parte costituita,
in Euro 2500,00=, di cui Euro 2300,00= per compensi, oltre accessori di
legge.
4

necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA