Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1400 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 479-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NATALE LUIGI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis,

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 27858/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

S.M., cittadino della Sierra Leone, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Napoli, pronunciato in data 21 dicembre 2017, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Considerato che il primo motivo si appunta sulla valutazione di inattendibilità della narrazione del richiedente protezione, che tuttavia non costituisce autonoma ratio decidendi, avendo il tribunale esaminato il fondo delle domande rigettandole, avendo ritenuto insussistenti le ragioni di pericolosità paventate in caso di rimpatrio; che gli altri due motivi, riguardanti la protezione sussidiaria (sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e l’umanitaria, si risolvono in una impropria richiesta di riesame di apprezzamenti di fatto adeguatamente compiuti dal tribunale con argomentazioni non attinte da adeguato mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5;

che non è ammissibile la censura relativa alla mancata acquisizione della videoregistrazione e fissazione dell’udienza da parte del tribunale, in quanto proposta solo nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. che è destinata solo all’illustrazione delle censure proposte nel ricorso; che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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