Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1400 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 21/01/2011), n.1400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31779/2006 proposto da:

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA

Daniela, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, (OMISSIS), in persona del Dott. S.

D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VIGNA STELLUTI

176, presso lo studio dell’avvocato IANNETTI Gianluigi, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COOP STELLA MATTUTINA ARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1983/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 06/05/2005, depositata il 27/09/2005;

R.G.N. 11469/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato GAMBARDELLA DANIELA;

udito l’Avvocato IANNETTI GIANLUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per rigetto 1^ motivo,

accolto 2^ e 3^ motivo, assorbimento degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 dicembre 2005 la Corte di appello di Roma, accogliendo il gravame dell’INA, riformava la sentenza 30 settembre 2003 emessa dal locale Tribunale e dichiarava cessato alla data del 31 agosto 2001 il contratto di locazione contratto tra l’INA e G.M. relativo all’appartamento di (OMISSIS), ordinando alla appellata il rilascio per la data del 31 ottobre 2005; rigettava la domanda riconvenzionale della cooperativa Stella Mattutina e compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la G. affidandosi ad un motivo pregiudiziale e di natura processuale e a quattro di merito.

Resiste con controricorso la Fondiaria-Sai, nel frattempo, attraverso alcuni passaggi di vendita, divenuta proprietaria dell’immobile.

Le parti hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminato per primo il problema di natura processuale circa il rigetto (già statuito dal Tribunale e confermato dal giudice dell’appello) della sospensione della presente controversia in attesa della definizione del giudizio di simulazione instaurato, tra l’altro, circa la vendita del complesso immobiliare intervenuta tra A., a cui l’INA l’aveva venduto e la Fondiaria-SAI che l’aveva acquistato.

Il motivo va accolto.

E’ da premettere che per costante giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 27426/09) si rinviene la pregiudizialità di cui all’art. 295 c.p.c., quando la situazione sostanziale rappresenti un fatto costitutivo o comunque elemento di altra fattispecie sostanziale sicchè occorre garantire uniformità di giudicati perchè la decisione del processo “pregiudicato” dipende dalla portata vincolante dell’esito dell’altra causa.

Nel caso in esame, anche se in questa controversia si discute della cessazione o meno del rapporto di locazione, mentre nell’altro giudizio gli effetti, se dovesse essere accolta la domanda, saranno solo quelli di restituzione degli immobili, ivi compreso quello ancora locato dalla G. da parte della Fondiaria-SAI, è, altresì incontrovertibile che la azione di simulazione tendeva a far dichiarare con effetto ex tunc che Fondiaria-SAI non ha mal acquistato la proprietà dell’immobile di cui e causa, una volta ritenuto integralmente simulavo il relativo atto di acquisto.

Ne consegue che i due giudizi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello non sono due giudizi distinti, ma si intersecano tra loro nel senso tecnico-giuridico di cui all’art. 295 c.p.c., in quanto l’eventuale declaratoria della simulazione della complessa vendita viene ad incidere sulla individuazione del soggetto legittimato alla disdetta, sulla rinnovabilità del contratto, di cui si contestano gli effetti prodotti, sulla notificazione dell’intimazione di sfratto.

L’accoglimento di questa censura rende assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso e importa la cassazione del la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Rena, in diversa composizione che provvederti anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti tutti gli altri motivi, e cassa la impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese de presenze giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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