Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1400 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1400 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16653-2017 proposto da:
ALÌ ANSAR MIAN, elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI SAN
NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO NASO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO
DALLA TORRE;
– ricorrente nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
GORIZIA;
– intimato –

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza n. 408/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI.

Ali’ Ansar Mian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza

della Corte d’appello di Trieste n. 408/2017, depositata il 14 giugno
2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente – avverso la
decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il
riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva dichiarato
inammissibile, poiché proposto oltre il termine di trenta giorni,
previsto dall’art. 3 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150;
l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia non ha
svolto attività difensiva;
Considerato che:
secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art.
702 “quater” cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del
ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione
Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di
immigrazione ex art. 19 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, va
proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica
della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il
termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater, primo comma,
cod. proc. civ. – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte
appellata (Cass., 15/12/2014, 26326; Cass., 26/06/2014, n. 14502;
Cass., 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento
sommario di cognizione, Cass. Sez. U., 10/02/2014, n. 2907);
2

Rilevato che:

tale indirizzo non è inciso dalle modifiche apportate all’art. 19 del d.l.
n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n. 142 del 2015, laddove
l’improprio riferimento al termine «ricorso» è effettuato ai soli fini
della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa
deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (cfr.

ex plurimis,

13/07/2017, n. 17420);
nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si
desume che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato
notificato entro trenta giorni (1 febbraio 2016) dalla comunicazione
dell’ordinanza e che la citazione era stata, poi, depositata oltre il
termine suddetto, ossia il 4 febbraio 2016;
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità
dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di
trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc.
civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla
notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello,
come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso;
Ritenuto che:

in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere,
pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa
composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della
controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte
d’appello di Trieste in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Cass., 11/09/2017, n. 21031; Cass., 11/09/2017, n. 21030; Cass.

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