Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1400 del 19/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18603-2014 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GELSI

3A/3B, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIA FABIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO CARLO FAGIOLINO giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA di ROMA;

– intimate –

avverso il procedimento n. 86325/2013 R.G. del GIUDICE DI PACE di

ROMA del 28/02/2014, depositato il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 18603 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“Nel 2013 il Prefetto di Roma emetteva nei confronti del Sig. P.R. un decreto di espulsione perchè rinvenuto nel Territorio Nazionale in posizione irregolare, dal momento che aveva omesso di effettuare la dichiarazione di presenza.

Il ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace di Roma, opponendosi al decreto di espulsione, chiedendone l’annullamento. Veniva istaurato il giudizio sulla base dei seguenti motivi:

1. Sussistenza di vizi di motivazione e di carenza di istruttoria.

2. Nullità del decreto di espulsione per carenza di potere del Funzionario Delegato che lo ha emesso, pertanto mancanza di certificazione di conformità non in originale sottoscritta da ufficiale non identificabile.

3. Violazione di legge per mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua madre del ricorrente.

Il Giudice di Pace, rigettando il ricorso proposto dal P., confermava il provvedimento impugnato. A sostegno della decisione impugnata veniva affermato che: non sussistevano i denunciati vizi di motivazione avendo il Prefetto di Roma, nell’adottare il provvedimento, tenuto presente la situazione dello straniero ed in particolare la non sussistenza di situazioni personali impeditive all’allontanamento. Non era fondato il motivo circa la nullità del decreto poichè la sottoscrizione del decreto impugnato recava l’espressa menzione del soggetto delegante (Prefetto) e del soggetto delegato (Funzionario Delegato), e per quest’ultimo erano precisate le generalità e la qualifica. La mancanza della certificazione di conformità all’originale era priva di rilievo avendo l’atto raggiunto lo scopo cui era destinato. Anche il motivo della violazione di legge per mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua madre del ricorrente andava respinto dal momento che era risultato impossibile tradurre il decreto espulsivo nella lingua conosciuta dallo straniero e correttamente l’Amministrazione aveva fatto uso della lingua veicolare, trovandosi nella attestata impossibilità di reperire nell’immediato un traduttore. Per tutte queste ragioni, il ricorso veniva respinto.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dal P. affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorrente ha evidenziato che il provvedimento di espulsione veniva notificato all’interessato sprovvisto dell’attestazione di conformità all’originale. L’attestazione di conformità all’originale dell’atto è requisito di esternazione essenziale ai fini della validità del procedimento comunicatorio insuscettibile di sanatoria e tale da determinare la nullità dell’atto di espulsine carente dei requisiti sopra indicati.

2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: secondo il ricorrente, l’atto prefettizio sarebbe stato notificato allo straniero in lingua non conosciuta da quest’ultimo e non sarebbe stata attestata dalla P.A. l’impossibilità di provvedervi. La Questura di Roma di sarebbe limitata ad affermare in modo apodittico ed automatico l’impossibilità di reperire un interprete di lingua serba.

3) Omessa motivazione del provvedimento circa l’eccepita violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 1.

4) Omessa motivazione del provvedimento circa l’eccepita violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2.

5) Omessa motivazione del provvedimento circa l’eccepita violazione dell’art. 7 della Direttiva Comunitaria 2008/115/CE del 2008.

Il primo motivo è manifestamente fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa sezione così massimata:

“In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il provvedimento prefettizio è nullo qualora all’espellendo ne venga consegnata una mera copia priva della necessaria attestazione di conformità all’originale” (Cass. 13304 del 2014; 21375 del 2015).

Il provvedimento espulsivo è, pertanto, invalido e deve essere annullato con decisione di merito.

Gli altri motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo”.

Il Collegio condivide la relazione depositata e per l’effetto accoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla il provvedimento di espulsione a carico di P.R. del 28/11/2013. All’accoglimento segue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali di entrambi i gradi.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito annulla il provvedimento di espulsione a carico di P.R. del 28/11/2013.

Condanna la Prefettura di Roma al pagamento delle spese del giudizio davanti al giudice di pace da liquidarsi in Euro 600 per compensi ed Euro 100 per esborsi e del presente procedimento da liquidarsi in Euro 1200 per compensi ed Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA