Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 140 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.05/01/2017),  n. 140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6987-2015 proposto da:

S.M., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CHIUSI 31, presso lo studio dell’avvocato FABIO SEVERINI,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO TOGNON,

JACOPO TOGNON;

– ricorrenti –

contro

G.G., G.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCO ATTANASIO,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2496/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato TOGNON Jacopo difensore dei ricorrenti che si è

riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;

udito l’Avvocato ATTANASIO Marco, difensore dei resistenti che si è

riportato al controricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 22/4/2002, rigettò la domanda di G.O., G.L., G.G. e G.F., i quali avevano chiesto, accertato l’inadempimento di C.G. e S.M., acquirenti, in regime di comunione legale dei beni, di due unità immobiliari (appartamento e garage) site in (OMISSIS), la risoluzione del contratto di compravendita. Con la medesima sentenza veniva dichiarata inammissibile, in quanto nuova, la domanda di simulazione avanzata da D.A., interveniente necessaria (in loco di G.W., coovenditore nelle more deceduto), fatta poi propria anche dagli originari attori con la comparsa di cui all’art. 180 cod. proc. civ.. Infine, veniva disattesa anche la domanda riconvenzionale con la quale gli acquirenti avevano lamentato l’inadempimento della controparte per l’omessa esecuzione di lavori di ristrutturazione.

Con sentenza del 14/11/2005 la Corte di appello di Venezia, accogliendo l’appello principale dei G. e della D., accertato che il prezzo pattuito ammontava a Lire 270.000.000 e simulato quello di Lire 170.000.000, indicato nel rogito, ritenuto l’inadempimento degli acquirenti dall’obbligazione di pagare l’intero prezzo, risolse il contratto per colpa di quest’ultimi, che condannò a restituire gli immobili, con il diritto di vedersi rimborsare le somme corrisposte ai venditori.

Avverso quest’ultima decisione il C. e la S. proponevano ricorso per cassazione, corredato da undici doglianze. I G. e la D., oltre a resistere, a loro volta, svolgevano ricorso incidentale condizionato.

La Corte di cassazione, Sezione 2^ Civile, con sentenza n. 2475/013, depositata l’1/2/2013, rigettati i primi sei motivi, accolti il settimo e l’ottavo e assorbiti gli altri motivi principali ed anche quello incidentale, cassò con rinvio la sentenza gravata.

La sentenza di legittimità che aveva annullato la statuizione d’appello riprendeva il settimo l’ottavo motivo nei termini seguenti: “Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 339 e 112 c.p.c., in relazione all’affermazione della Corte di Appello, secondo cui i C. non avrebbero richiesto in via incidentale subordinata “la valorizzazione del contenuto della controdichiarazione anche in riferimento ad ulteriori e concorrenti obbligazioni assunte dalle controparti, mediante tale convenzione, pur richiamando le pattuizioni, anche nella corrispondenza intercorsa in corso di causa”. Sostengono che i convenuti avevano chiesto l’accertamento dell’obbligo dei venditori di eseguire i lavori per l’ultimazione dell’appartamento, richiamando anche la controdichiarazione, e che in corso di causa le parti hanno sempre discusso sulla sussistenza o meno di tale obbligo. Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1362 e segg., art. 2730 c.c. e artt. 101 e 112 c.p.c., nonchè la carenza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’affermazione della Corte di Appello, secondo cui a carico dei G. era posto solo l’obbligo di consegnare le fatture per Lire 75.000.000 pagate e quietanzate per i lavori di ristrutturazione in corso, e non anche l’obbligazione di ultimare tali lavori. Sostengono che una corretta interpretazione del contratto e della controdichiarazione, secondo i canoni legali, avrebbe dovuto indurre a ritenere la sussistenza dell’obbligo di ultimazione dei lavori a carico dei venditori”. Motivi, giudicati fondati per le seguenti ragioni: “La Corte di Appello, avendo ritenuto la validità ed efficacia della controdichiarazione in cui era indicato il prezzo effettivo della compravendita, non poteva scindere il contenuto di tale documento, ma doveva valutarne la portata anche in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, diretta alla condanna dei venditori all’esecuzione degli interventi di ristrutturazione dell’appartamento. Si rivela erronea, pertanto, l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui gli appellati-appellanti incidentali non avrebbero richiesto “in via incidentale subordinata”, per l’ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione relativa, “la valorizzazione del contenuto della controdichiarazione anche in riferimento ad ulteriori e concorrenti obbligazioni assunte dalle controparti, mediante tale convenzione”; tanto più che nella stessa sentenza sì da contestualmente atto che gli appellanti incidentali hanno richiamato le pattuizioni contenute nella detta controscrittura, “anche nella corrispondenza intercorsa in corso di causa (missiva del 5-10-2000 dell’avv. Tognon)”. Nonostante tale erronea affermazione, il giudice del gravame ha esaminato il contenuto dell’accordo racchiuso nella controscrittura, rilevando che con esso i G. si sono impegnati, in termini aggiuntivi, esclusivamente a consegnare agli acquirenti “…le fatture relative a lavori per Lire 75.000.000, pagate e quietanzate, lavori di ristrutturazione che sono in corso”, e non anche all’esecuzione di interventi di ristrutturazione; interventi che, secondo la Corte territoriale, non sono contemplati nemmeno nell’atto di compravendita per notaio R., il cui contenuto, pertanto, deve ritenersi integrato dalla controdichiarazione solo in relazione all’entità reale del corrispettivo della vendita.

L’operazione ermeneutica compiuta dalla Corte di Appello non appare soddisfacente, essendosi arrestata al mero dato letterale della menzionata clausola contenuta nella controscrittura, senza coglierne l’intima ambiguità e senza indagare sulla comune intenzione delle parti.

Va ricordato che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (v. Cass., 25-10-2006 n. 22899; Cass. 22-12-2005 n. 28479; Cass. 24-11-2005 n. 24813; Cass. 2-4-2004 n. 6513); con l’ulteriore precisazione che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c., e dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (tra le tante v, Cass. 22-2-2007 n. 4176; Cass. 28-8-2007 n. 18180; Cass. 26-2-2009 n. 4670; Cass. 4-5-2011 n. 9755). Allorchè, poi, il dato letterale della norma risulti ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (artt. 1362-1365 c.c.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi (art. 1366-1371 c.c.) (v. Cass. 10-6-2008 n. 15339; Cass. 7-10-2004 n. 19994).

Nella specie, l’interpretazione data dalla Corte di Appello non appare rispondente agli enunciati canoni ermeneutici e risulta lacunosa sotto il profilo motivazionale. Il giudice del gravame, infatti, ha considerato isolatamente la clausola in questione, senza calarla nel contesto contrattuale in cui era inserita, che prevedeva una maggiorazione di corrispettivo rispetto a quella fissata nel rogito di vendita; e, nel fermarsi al dato letterale, solo apparentemente univoco, di tale clausola, non si è posto l’interrogativo di quale potesse essere, in concreto, l’interesse degli acquirenti alla consegna delle “fatture relative a lavori per Lire 75.000.000, pagate e quietanzate”, una volta escluso, come da esso ritenuto, che a tale consegna si accompagnasse l’obbligo dei venditori di eseguire i lavori di ristrutturazione, ancora in corso, ai quali le predette fatture si riferivano”.

La Corte di Venezia, in sede di giudizio di rinvio, con la sentenza depositata il 7/11/2014, in accoglimento dell’appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado, risolse il contratto per inadempimento degli acquirenti C. e S. e condannò i G. a restituire agli acquirenti la somma di Euro 92.962,24.

Avverso quest’ultima decisione C.G. e S.M. avanzano nuovo ricorso per cassazione.

Resistono con controricorso G.G. e G.L., quest’ultima quale legataria di G.O. ed entrambi anche nella qualità di procuratori speciali di G.F., Sa.Ma., G.L. e D.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono, sotto plurimi profili, la violazione dell’art. 1362 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo.

La controscrittura, chiariscono i ricorrenti, fissato il prezzo reale in 270 milioni di Lire, delle quali 90 milioni già pagati, 20 milioni da versare al momento della stipula dell’atto notarile, 70, con assegno e i residui 90 da corrispondere entro il 15/2/1987, stabiliva che “la parte venditrice consegnerà le fatture relative a lavori per Lire 75.000.000 pagate e quietanzate, lavori di ristrutturazione che sono in corso”. Venendo meno all’obbligo di dare congrua spiegazione ai rilievi mossi con la sentenza di legittimità, il Giudice del rinvio non si era reso conto che i G., non avevano dato la prova di avere effettuato quei lavori di ristrutturazione ai quali si erano obbligati con la controscrittura, per un ammontare, appunto di 75 milioni di Lire, stante che l’intiero edificio, restaurato al 60% (come indicato in contratto), si riduceva ad un “cantiere aperto” inabitabile. Peraltro, l’inequivoco collegamento delle fatture “ai lavori di ristrutturazione in corso” non poteva essere foriero di dubbi. La consegna, a quattro anni dall’inizio della causa di quattro fatture, prive di qualsivoglia specificazione dei lavori svolti ed intestate al C., per lavori che questi non aveva mai commissionato, prive della prova dell’effettivo pagamento del corrispettivo, non avrebbero potuto in alcun modo soddisfare l’obbligo di fare imposto ai venditori. Era, quindi, evidente l’omissione di una reale motivazione sul punto decisivo e controverso. L’addotto vantaggio fiscale che gli acquirenti avrebbè tratto dalle predette fatture era rimasto oscuro, trattandosi di documenti privi di qualunque valore giuridico e avrebbe dovuto, pertanto, essere giudicato non più che un escamotage utilizzato dagli acquirenti per celare il loro inadempimento.

Inoltre, la Corte di merito aveva errato nel ritenere ingiustificata la sospensione del pagamento del prezzo residuo (90 milioni di Lire), ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., in quanto per l’ultimazione dell’appartamento sarebbero occorse opere per 7.098.000 Lire e per completare la struttura condominiale, spese per quasi 29 milioni di Lire. La Corte veneta era giunta ad una tale conclusione violando l’art. 112 cod. proc. civ., introducendo d’ufficio valutazioni che nona. avevano mai formato oggetto del contraddittorio. In ogni caso, anche ad ammettere che la somma necessaria a rendere abitabile l’appartamento e agibile l’edificio condominiale fosse minore, i venditori erano rimasti del tutto inadempienti al loro obbligo di fare.

Neglette erano risultate le norme regolanti l’interpretazione del contratto, in spregio alle indicazioni di legittimità, ed in particolare quelle di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 cod. civ..

Infine, non poteva condividersi l’affermazione con la quale la Corte del rinvio aveva escluso l’emergere di dubbi in ordine ai lavori da completare, avendo omesso di prendere in considerazione la relazione della D.L., del CTP, nonchè la “perizia asseverata” del 3/8/1995, ed anche la perizia a firma dell’ing. P. del 6/5/1991, svolta bella causa promossa da Z.P..

La doglianza non può essere accolta.

Sul punto controverso la Corte del rinvio ha messo in dubbio la circostanza che fossero rimaste a carico dei venditori opere riguardanti l’appartamento venduto per l’ammontare di 75 milioni di Lire, in quanto, oltre a mancare qualunque documento che dimostrasse l’esecuzione o la programmazione di opere nel predetto appartamento (conclusioni CTU), il lodo arbitrale intercorso tra i G. e il Pi. (l’impresa incaricata della ristrutturazione) aveva quantificato in sole Lire 7.098.500 l’ammontare dei lavori rimasti inadempiuti; da una CTU, riguardante altro giudizio, e prodotta in atti, i lavori non compiuti (che inglobavano altre voci che qui non in rilievo), venivano stimati in Lire 28.691.000. Tutti ammontari, dunque, incompatibili con la pretesa che fossero da effettuare lavori all’interno dell’appartamento venduto per Lire 75.000.000. Di talchè si poteva “seriamente dubitare che la comune intenzione delle parti concernesse l’assunzione di un obbligo di fare, in contrasto col testo letterale della clausola in parola. In tal senso è corretta la valorizzazione dell’art. 4 dell’atto secondo cui la vendita veniva fatta “nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile attualmente si trova”. In ogni caso, per la Corte di merito, a parte l’interesse fiscale alle fatture, i C. avevano mostrato quello ad avere i predetti documenti, regolarmente quietanzati, così da evitare che l’esecutore dei lavori potesse rivolgersi per il pagamento ai nuovi proprietari”. In definitiva, conclude il Giudice del rinvio, “manca qualsiasi elemento da cui si possa dedurre che la comune volontà delle parti fosse quella dell’assunzione dell’obbligo dei venditori di esecuzione di lavori di ristrutturazione, per cui non può essere superato il dato letterale della clausola in questione ove si parla di consegna di fatture e cioè di un obbligo di dare, obbligo che per le considerazioni sopra esposte può essere rispondente ad effettivi interessi delle parti”.

In riferimento al giudizio di rinvio, se la sentenza dei giudici di merito è stata cassata per i concorrenti motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato, ma, in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati della sentenza cassata, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza della Corte di cassazione, la cui portata vincolante è limitata all’enunciazione della corretta interpretazione della norma di legge, e non si estende alla sussunzione della norma stessa della fattispecie concreta, essendo tale fase del procedimento logico compresa nell’ambito del libero riesame affidato alla nuova autorità giurisdizionale Sez. L, n. 1807 del 27/8/2007, Rv. 598595).

Ciò premesso, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Sez. L, n. 13719 del 14/6/2006, Rv. 590355).

Peraltro, il giudice del rinvio, al quale sia stata demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito, non può trarre indicazioni – al riguardo – neppure dalla stessa sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità, che escludono per la S.C. ogni potere di valutazione delle prove (Sez. 3, n. 13358 del 12/6/2014, Rv. 631758).

Fatte queste essenziali, ma doverose, premesse deve rilevarsi che con la resa motivazione il Giudice del rinvio ha incensurabilmente assolto al proprio compito. Invero, nonostante il persistere di zone inesplicabili nel complessivo costrutto argomentativo della Corte di merito, la prospettazione dei ricorrenti, pur dotata di una qualche plausibilità, non appare tale da porre in evidenza insanabile contraddittorietà e insufficienza della motivazione; nè la tesi alternativa propugnata, perchè di una qualche plausibilità, merita di sopraffare l’opzione prescelta dal giudice, sulla base di una preferenza che risulterebbe arbitraria. Invero, secondo le indicazioni delle S.U. (sent. n. 24148 del 25/10/2013, n. 627790) la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Con il secondo motivo, denunziante violazione degli artt. 112, 99, 101 e 184 c.p.c. (al tempo vigente), i ricorrenti deducono la tardività della produzione delle fatture, le quali non potevano ritenersi copia dell’originale in possesso degli acquirenti, per la semplice ragione che costoro non avevano commissionato alcun lavoro all’emittente (impresa Pi.); nè potevano nutrirsi dubbi sul committente stante che nel lodo arbitrale, che aveva regolato la lite tra i resistenti e il Pi., era emerso che il corrispettivo era stato pagato dai G.. La sospensione del pagamento del saldo non era stata giustificata dalla mancata consegna di fatture “false”, bensì dall’omessa opera di ristrutturazione per 75 milioni di Lire. Quindi, in definitiva, il Giudice aveva omesso di prendere in considerazione il fatto rilevante di causa.

In ogni caso, come si è anticipato, la produzione era avvenuta ben otre il termine di cui all’art. 184 cod. proc. civ., ed una tale tardività era stata tempestivamente eccepita, siccome documentato dal verbale di causa.

Il motivo inammissibile, in quanto dopo la sentenza d’annullamento ogni questione diversa da quella rimasta pendente per opera del rinvio deve ritenersi preclusa.

Con il terzo motivo, in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono della regolamentazione delle spese di lite, specie laddove vengono poste a loro carico quelle afferenti al grado d’appello, la cui sentenza, in accoglimento del primo ricorso, era sta cassata.

Trattasi di doglianza che non merita accoglimento, stante che il regolamento delle spese deve tener conto dell’esito finale della controversia perchè il costo del processo non resti a carico della parte risultata vittoriosa.

L’epilogo impone condannarsi parte ricorrente ai rimborso delle spese legali in favore della resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali, che liquida nella complessiva somma di 3.200 Euro, di cui 200 Euro per spese, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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