Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 140 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 04/01/2011), n.140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11982-2009 proposto da:

P.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato ABBATE

FERDINANDO EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il Decreto n. 54303 del 2006 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO

di ROMA del 16/07/07, depositato il 25/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

udito l’Avvocato Di Biagio Mario, (delega avvocato Abbate Ferdinando

Emilio), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FUCCI Costantino che

conferma la relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Par. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- P.R., nella qualità di dipendente della Cassa Depositi e Prestiti adiva nel 1997 il TAR Lazio affinchè fosse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire, con decorrenza dal febbraio 1985, un migliore trattamento economico retributivo, previsto dalla vigente normativa.

A distanza di sette anni dall’inizio il giudizio pendente avanti al giudice amministrativo non si era ancora concluso ragione per cui la P. adiva la Corte d’appello di Roma per sentir condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla corresponsione dell’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001.

La Corte adita accertato che il giudizio amministrativo aveva avuto una durata di due anni superiore al dovuto liquidava favore della ricorrente la somma di Euro 1.000,00. A seguito di ricorso proposto dall’attrice, la Corte di cassazione, con sentenza n. 17873 del 2005, ha cassato con rinvio il decreto della Corte territoriale osservando che 1) al fine di stabilire la ragionevole durata di un processo il giudice è chiamato a valutare la complessità della causa e in relazione a questa la condotta del giudice delle parti e di ogni altra autorità destinata a concorrere alla definizione del giudizio mentre la Corte di merito aveva totalmente omesso tale accertamento, incorrendo così in palese violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2; 2) il giudice del merito si era discostata dai parametri CEDU nella liquidazione dell’indennizzo; 3) gli interessi dovuti sull’equo indennizzo decorrono dalla domanda e non dal decreto.

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con decreto del 25.3.2008, premesso che la durata ragionevole era da determinare in anni tre, ha osservato quanto segue: essendo il relativo giudizio iniziato nel gennaio 1997 avrebbe dovuto avere termine entro il gennaio 2000, laddove esso risultava ancora pendente all’epoca dei proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 (23.3.2004); il periodo eccedente la durata ragionevole risulta pari ad anni tre circa. Ha, quindi, liquidato l’indennizzo nella somma di Euro 3.000, oltre interessi e spese.

Il decreto è impugnato dall’attrice con ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione (erroneamente è stata determinata la durata irragionevole in tre anni anzichè quattro) e violazione di legge in ordine alla liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

2.- Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, con conseguente assorbimento delle censure relative alle spese.

Se – come ha accertato il giudice del merito – il giudizio presupposto avrebbe dovuto avere termine entro il gennaio 2000, laddove esso risultava ancora pendente all’epoca dei proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 (23.3.2004); il periodo eccedente la durata ragionevole risulta pari ad anni quattro e mesi due e non a tre anni circa, come erroneamente affermato dalla Corte di appello.

Cassato il decreto, la Corte potrà decidere nel merito – in camera di consiglio – liquidando la somma complessiva di Euro 3.316,00 (750 x 3 + 1.000 + 166) in virtù dei criteri di cui a Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009 e procedendo a nuova liquidazione delle spese”.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Par. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla riliquidazione dell’indennizzo nella misura indicata nella relazione nonchè delle spese processuali – nella misura precisata in dispositivo – relative a tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 3.316,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; per il primo giudizio di legittimità in Euro 665,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

per il giudizio di rinvio nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e per il presente giudizio di legittimità in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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