Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14 del 04/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/01/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 04/01/2021), n.14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14120-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 10/04/20l7;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Genova con sentenza n. 280/2006, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto da G.M. e D.G., quali eredi di G.F., avverso il diniego di rimborso della maggior ritenuta Irpef operata dal sostituto d’imposta Enel spa sulle somme erogate a titolo di liquidazione e rinvenienti da prestazioni di previdenza integrativa.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Piemonte che, con sentenza 84/4/2008, respingeva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

Questa Corte con sentenza 20811/13 accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla CTR Piemonte.

Quest’ultima, con sentenza 527/2017, rigettava l’appello dell’Agenzia.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente proposto, ricorso per cassazione.

Hanno resistito con controricorso e memoria G.M. quale erede di G.F. e D.G..

La causa è stata discussa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c. per la mancata attuazione del principio di diritto stabilito da questa Corte con la sentenza di rinvio.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, del D.L. n. 669 de 1996, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, della L. n. 482 del 1985, artt. 16, 17 e 41 e dell’art. 2697 c.c..

I motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

La sentenza di questa Corte n. 20811/13 ha stabilito che in sede di rinvio la Commissione regionale si debba attenere al seguente principio: “il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL o P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr, da ult., Cassa nn. 287 e 5376 del 2012, Cass. 13302/2013; Cass. 14380 e 14381/2013; Cass. 10788/2013). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non e in linea con il predetto principio. In particolare, none stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi, sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.”

In tal senso la sentenza in esame ha disposto che la Commissione Tributaria della Liguria, accertasse “rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore.”.

La sentenza oggi ricorsa non si è conformata ai predetti principi.

La motivazione da essa fornita è la seguente: “dall’esame della copiosa documentazione in atti e dall’esito di quanto emerso in udienza a parziale modifica e conferma della sentenza 85/04/08 della CTR della Liguria delibera di riconoscere il diritto di rimborso della somma richiesta – di Euro 102.726,55 oltre interessi, in ossequio anche al deliberato della CTR Genova sez. 1 n. 280/01/2006 del 15/05/06 perchè riscossa in più e che l’Agenzia delle Entrate di Genova provvederà a rimborsare al richiedente.”.

Come è dato rilevare, in totale inosservanza di quanto richiesto da questa Corte, la Commissione regionale non ha accertato la natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, nè ha verificato se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.

Sussiste quindi la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, onde la sentenza impugnata va cassata con ennesimo rinvio alla Commissione regionale della Liguria, in diversa composizione, affinchè adempia a quanto disposto dalla sentenza di questa Corte 20811/13 provvedendo altresì a liquidare le spese del presente grado di giudizio.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza, impugnata con rinvio alla Commissione regionale della Liguria in diversa composizione, affinchè adempia a quanto disposto dalla sentenza di questa Corte 20811/13 provvedendo altresì a liquidare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione regionale della Liguria, in diversa composizione, affinchè adempia a quanto disposto dalla sentenza di questa Corte 20811/13 provvedendo altresì a liquidare le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2021

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