Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14 del 03/01/2011

Cassazione civile sez. I, 03/01/2011, (ud. 27/10/2010, dep. 03/01/2011), n.14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. (c.f. (OMISSIS)), P.R. (C.F.

(OMISSIS)), B.E. (C.F. (OMISSIS)), in

proprio e nella qualita’ di eredi, di PO.MA., V.

C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso l’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA,

rappresentati e difesi dagli avvocati DI DONATO MICHELE, KRAUSS

MARINA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI CREDITO COOP. DI CALCIO E DI COVO SOC. COOP. A R.L. (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso

l’avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FANTON ITALO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 342/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato DONATONE ANTONIO, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio nei confronti di PO.MA., in subordine

accoglimento del primo e ultimo motivo del ricorso, rigettati gli

altri e cassazione con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con vari atti di citazione, PO.MA., M., R., V.C. e B.E. si opponevano al precetto loro notificato e all’esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa nei loro confronti dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E COVO, Soc. Coop. a r.l., in relazione ad un mutuo intercorso tra le parti.

Si costituiva nei diversi procedimenti la Banca convenuta, chiedendo il rigetto delle domande e, in subordine, la condanna degli attori al pagamento della somma dovuta.

Si procedeva alla riunione delle cause.

Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica contabile.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, con sentenza in data 5-2-2003, rigettava le opposizioni.

Con citazione, notificata in data 12-6-2003, P.M. + 4, proponevano appello avverso la predetta sentenza.

Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi l’appello e, in subordine, condannarsi gli appellati al pagamento della somma dovuta.

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza in data 23-2-2005, rigettava l’appello.

Ricorrono per Cassazione P.M. e R., nonche’ B.E. e V.C..

Resiste, con controricorso, e propone ricorso incidentale condizionato, la Banca.

Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Eccepiscono preliminarmente i ricorrenti la tardivita’ del controricorso (ricorso notificato in data 11-8-2005; controricorso, in data 29-9-2005), senza l’osservanza del termine temporale di 40 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c..

L’eccezione e’ fondata, considerando che per le opposizioni all’esecuzione non vale la sospensione dei termini nel periodo feriale. Va pertanto dichiarato inammissibile il controricorso (e il ricorso incidentale condizionato).

La controricorrente, nella memoria per l’udienza, lamenta che gli odierni ricorrenti, i quali agiscono in proprio e in quanto eredi di PO.MA., non abbiano fornito prove della loro asserita qualita’ ereditaria.

La questione, rilevabile d’ufficio, va esaminata, prescindendo dalla dichiarata inammissibilita’ del controricorso (e della conseguente memoria). Va osservato che, nel ricorso, i ricorrenti, precisano, con chiarezza, di agire in proprio e quali eredi di PO.MA. che dichiarano deceduto nelle more del giudizio. La resistente Banca non contesta compiutamente la qualita’ di eredi dei ricorrenti, limitandosi a sostenere che essi avrebbero dovuto fornirne prova.

Cio’ fa nella memoria per l’udienza, ma tale richiesta di produzione documentale, per il rispetto del principio del contraddittorio, avrebbe dovuto effettuarsi nel controricorso, per permettere ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., di produrre idonea documentazione. Cio’, prescindendo, ancora una volta, dalla effettuata declaratoria di inammissibilita’ del controricorso.

Passando all’esame dei motivi del ricorso, va precisato che, con il primo, i ricorrenti lamentano, violazione dell’art. 474, 615 c.p.c. e 1458 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo l’intervenuta risoluzione del contratto di mutuo, contenente clausola risolutiva espressa, ostativa all’operativita’ del titolo esecutivo.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Va osservato, cosi’ correggendo la motivazione della sentenza impugnata, che richiama appunto tale clausola, pur negando che la risoluzione impedisca la messa in esecuzione del titolo, che, nella specie, non di clausola risolutiva e di risoluzione si deve parlare, ma di applicazione della disciplina del mutuo, e specificamente dell’art. 1819 c.c. per cui se e’ stata convenuta, come nella specie, restituzione rateale dell’oggetto del mutuo e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento, anche di una sola rata, il mutuante puo’ chiedere l’immediata restituzione dell’intero.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1813, 1814 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che il contratto in esame sarebbe mallo per difetto di causa, per mancata erogazione della somma mutuata.

Il motivo va rigettato, siccome infondato.

Non puo’ certo mettersi in dubbio la realita’ del contratto, che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata. Tuttavia e’ costante l’orientamento di questa Corte (per tutte, Cass. n. 2483 del 2001), nel senso che debba realizzarsi, al riguardo, la “disponibilita’ giuridica” della cosa. Nella specie, come chiarisce il Giudice a quo, dal contratto emerge che la parte mutuataria ha dichiarato di prendere atto della consegna dell’assegno (circolare interno, intestato alla parte e con la clausola “Non trasferibile”) e di accettarlo “come denaro contante”, rilasciandone; ampia quietanza a saldo. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano violazione del D.P.R. n. 69 del 1971, art. 15 (art. 360 c.p.c., n. 3), trattandosi nella specie, di contratto di finanziamento, cosi’ giustificandosi il richiamo al predetto decreto presidenziale, contenuto nel contratto in esame” in carta libera, ed esente ai sensi del D.P.D. 601″, nonche’ l’uso del termine “finanziamento” per definire il contratto stesso.

Precisano altresi’ i ricorrenti che il contratto sarebbe affetto da nullita’, in mancanza della clausola di destinazione, e comunque non sarebbe suscettibile di diretta esecuzione.

Anche tale motivo va rigettato in quanto infondato. Come chiarisce il Giudice a quo, il rinvio al D.P.R. 601 riguarda le agevolazioni fiscali che vengono concesse, qualora il mutuo abbia una durata superiore ai 18 mesi, ai sensi del predetto D.P.R., art. 15; non ha rilevanza decisiva, in tal senso, l’utilizzo del termine “finanziamento” (precisa la sentenza impugnata che il nomen juris e’ comunque quello di “mutuo ipotecario”, e proprio l’assenza della clausola di destinazione indica palesemente che si tratta di mutuo ordinario. Possono essere trattati congiuntamente, perche’ strettamente connessi, i motivi quarto, quinto e sesto: si lamenta violazione degli artt. 360 c.p.c., nn. 1 e 5, in relazione alle risultanze dell’erogazione della somma, dell’art. 198 c.p.c. (la nullita’ della consulenza tecnica, per esame di documentazione non prodotta), dell’art. 111 Cost., art. 184 c.p.c. e 74, 87 disp. att. c.p.c., per violazione del contraddittorio derivante dalla ritardata produzione, nel giudizio di primo grado, dell’assegno in originale.

Anche tali motivi vanno rigettati, in quanto infondati.

Da un lato la consulenza tecnica non poteva certo contraddire la circostanza dell’avvenuta erogazione del mutuo, con le modalita’ suindicate, (consegna di assegno circolare non trasferibile, considerato come denaro contante). Come chiarisce la sentenza indicata, il C.T.U. ha accertato, secondo il quesito formulato, che non ha dato luogo ad opposizione alcuna delle parti, “esaminati gli atti e i documenti presenti nei fascicoli ed ottenuti mediante accesso alla banca”, che i mutuatari accreditarono la somma mutuata sul loro conto e costituirono certificato di deposito di pari importo. Non si ravvisa, per quanto si e’ osservato, nullita’ alcuna nell’espletamento della consulenza tecnica (e’ appena il caso di precisare che la banca poteva sicuramente nominare, quale consulente di parte, un suo funzionario). E’ del resto assai significativa l’affermazione del Giudice a quo, per cui la consulenza tecnica poteva ritenersi superflua, in quanto i mutuatari avevano rilasciato ampia quietanza del recepimento della somma mutuata.

Quanto alla asserita violazione del contraddittorio, per tardiva produzione dell’assegno in originale, effettuata all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, va precisato, come ancora una volta chiarisce il Giudice a quo, che non si trattava di documento nuovo, ma solo dell’originale della copia, prodotta tempestivamente dalla banca.

Con il settimo ed ultimo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 480 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo la nullita’ del precetto che non distinguerebbe tra capitale ed interessi.

Anche tale motivo, infondato, va rigettato. Come precisa il Giudice a quo, contestualmente al precetto veniva notificata copia esecutiva del contratto di mutuo, nel quale erano individuati tutti gli elementi per determinare la misura degli interessi. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.200,00, comprensivi di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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