Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13999 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15311/2006 proposto da:

R.A., (OMISSIS), V.C.,

(OMISSIS), in proprio e quali eredi di V.A.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso io studio

dell’avvocato POMPONIO Amedeo, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LIGURIA ASSIC SPA, M.R.;

– intimati –

sul ricorso 18888/2006 proposto da:

LIGURIA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona di P.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO 68, presso

lo studio dell’avvocato GULLO ANGELONI Pierluigi, che la rappresenta

e difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale anche condizionato;

– ricorrente –

e contro

V.C., R.A., M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1441/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 7/02/2005, depositata il 01/04/2005;

R.G.N. 4057/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2010 dai Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato Amedeo POMPONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso perla inammissibilità di entrambi

i ricorsi e in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A., coinvolto in un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), a seguito delle lesioni riportate decedeva in data (OMISSIS).

Gli eredi R.A. e V.C. agivano per i danni nei confronti di M.R. e della Liguria Assicurazioni s.p.a..

L’adito Tribunale di Latina a favore degli attori liquidava, tra l’altro, la somma di L. 270.000.000 per danno iure haereditatis in proporzione all’apporto economico che la vittima avrebbe continuato a dare alla famiglia.

Sull’impugnazione della società assicuratrice r.c.a. la Corte d’Appello di Roma, con riferimento alla liquidazione del suddetto danno da invalidità permanente risarcibile iure haereditario agli eredi di V.A., considerava che costui, già affetto da cirrosi epatica, se non fosse deceduto a seguito del sinistro stradale, per l’evoluzione degenerativa della malattia, non sarebbe vissuto, comunque, oltre i cinque anni, per cui il pregiudizio economico dei congiunti doveva essere limitato al mancato apporto economico alla famiglia per un periodo non superiore al quinquennio dall’evento letale da sinistro stradale.

In applicazione delle tabelle esistenti presso la Corte, ai congiunti eredi il danno patrimoniale suddetto doveva essere ridotto alla somma complessiva di Euro 80.000,00.

Proponevano ricorso per cassazione R.A. e V.C..

Resisteva con controricorso la Liguria s.p.a., che proponeva ricorso incidentale, anche condizionato.

Non svolgeva attività difensiva M.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., Per la cassazione della sentenza R.A. e V.C. espongono, in ricorso principale, una sola censura: “violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte considerato che, in virtù della pregressa sua malattia, al momento del sinistro la vittima aveva una aspettativa di vita di altri dieci anni, tanto dovendo desumersi dalla consulenza tecnica di parte del prof. C. B. (trattasi, sostanzialmente, di quaestio facti, senza dire che la sentenza precisa anche che la conclusione del C.T.U. sul punto – 1- 5 anni di vita – non è stata fatta oggetto di contestazione).

Il ricorso incidentale della compagnia di assicurazione, nella parte in cui la impugnazione non è stata proposta condizionatamente all’accoglimento di quella principale, lamenta che l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio, accolto dalla la Corte, sarebbe errato in quanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto fissare in due anni (e non in cinque) la residua aspettativa di vita di V. A..

I due motivi delle contrapposte impugnazioni sul punto, che vanno esaminati congiuntamente perchè entrambi contestano sostanzialmente le conclusioni del perito d’ufficio, prospettano una mera quaestio facti, giacchè essi sostanzialmente sollecitano in questa sede un’inammissibile riesame della fonte di prova per farne derivare una conclusione diversa da quella cui è pervenuto il giudice di merito con l’adottata motivazione, immune da vizi logici o giuridici.

Essi, perciò, sono da rigettare, poichè la Corte territoriale ha fatto buon governo della legge e della logica.

Costituisce principio del tutto pacifico che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

L’impugnazione incidentale deduce che, in caso di annullamento con rinvio, il periodo di vita residua della vittima dovrà essere commisurato secondo una nuova consulenza tecnica d’ufficio.

Alla luce di quanto precede tale impugnazione deve considerarsi assorbita.

Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione totale delle spese del giudizio di cassazione devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa interamente tra le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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