Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13999 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. I, 10/06/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 10/06/2010), n.13999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2088-2009 proposto da:

G.K.B. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARZONA LORENZO,

AURELIA BARNA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PORDENONE;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PORDENONE depositato il

10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.K., cittadino del (OMISSIS), entrò in Italia, munito di visto turistico il 28.7.2006.

Il 23.7.2007 presentò domanda di permesso di soggiorno alla Questura di Pordenone.

In data 8.7.2008 il Prefetto di Pordenone ne dispose l’espulsione.

Con ricorso 22 ottobre 2008 propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Pordenone avverso tale decreto lamentando che non si faceva in esso menzione del fatto che in data 23 luglio 2007 egli aveva inoltrato per posta alla competente autorità domanda di permesso di soggiorno e che si era recato presso gli uffici della Questura di Pordenone perchè convocato al fine di completare la produzione documentale prescritta a corredo della detta istanza, di cui non conosceva l’esito.

Dedusse altresì che il decreto opposto era stato correttamente tradotto in francese, lingua parlata nel suo paese d’origine, ed il provvedimento d’accompagnamento alla frontiera era invece stato tradotto in lingua inglese, a lui sconosciuta. Di qui la nullità dell’espulsione.

Regolarmente costituita, l’autorità prefettizia produsse dichiarazione d’inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno presentata dal G., datata 28.11.2207.

Il Giudice di Pace adito, concessa con decreto 23.10.2008 la sospensione del provvedimento opposto, con decreto depositato il 10 novembre 2008 ha respinto l’opposizione affermando, per quel che rileva in questa sede, che l’assunzione del decreto d’espulsione non era preclusa dalla pendenza della domanda di permesso di soggiorno, in quanto tale domanda era stata dichiarata inammissibile ed irricevibile perchè non corredata della prescritta documentazione, e per l’effetto non aveva dato neppure ingresso al relativo procedimento. Siffatta declaratoria, impedendo lo stesso esame della domanda, non equivaleva a pronuncia di rigetto e non doveva perciò essere notificata all’istante.

Alla data indicata del 23 luglio 2007 peraltro il G. non era legittimato alla permanenza nel territorio italiano poichè il visto apposto sul suo passaporto era già scaduto il (OMISSIS).

Per la cassazione di tale decreto G.K. ha proposto il presente ricorso articolando cinque motivi e notificando l’atto al Prefetto di Pordenone che non ha opposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente censura l’impugnato decreto sull’assunto che la volontà dell’amministrazione è stata espressa con l’atipica dichiarazione d’inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno, che non gli è stata notificata, ma è stata prodotta all’udienza del 3.11.2008 celebratasi innanzi al giudice di pace adito. La natura recettizia dell’atto ne imponeva la notifica, in mancanza della quale non ha inizio il decorso del termine per l’impugnazione. La data della notificazione rappresenta, a tal fine, elemento indefettibile a pena di nullità. La Questura di Pordenone non gli ha notificato suddetta declaratoria d’inammissibilità, e comunque, anche a voler collocare il dies a quo ai fini dell’impugnazione alla data del 3.11.2008, in cui essa venne depositata agli atti dandone legale scienza, non è ancora decorso il termine per proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Formula quesito di diritto con cui si chiede se possa considerarsi validamente notificato ed efficace l’atto amministrativo con relata di notifica priva di data e se per l’effetto sia spirato il termine per impugnarlo.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice di pace avrebbe esorbitato dai suoi poteri d’indagine, limitati alla verifica della legittimità dell’espulsione, per aver accertato l’assenza dei requisiti prescritti per ottenere il permesso di soggiorno.

Formula quesito di diritto con cui chiede se in sede d’opposizione al decreto d’espulsione il giudice adito possa indagare sulla domanda di permesso di soggiorno.

Col terzo motivo ascrive al giudice di pace errore di diritto consistito nell’aver escluso il rigetto della domanda di permesso di soggiorno sull’assunto della sua inesistenza stante la sua inammissibilità.

Formula quesito di diritto, pertinente alla censura.

Col quarto motivo deduce omessa motivazione del decreto d’espulsione che non da atto della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, ed attesta falsamente che egli ebbe a presentarsi presso gli uffici della Questura di Pordenone spontaneamente. Il giudice di pace avrebbe errato nell’omettere l’esame di tale questione.

Il conclusivo quesito di diritto chiede se rappresenti circostanza decisiva la motivazione del decreto d’espulsione avente riferimento effettivo alle circostanze del caso concreto.

Con l’ultimo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 lamentando l’omessa traduzione in francese, sua lingua madre, del decreto d’accompagnamento alla frontiera. Il quesito di diritto chiede se sia legittima la traduzione dell’atto in lingua sconosciuta dallo straniero.

Ritiene il Collegio che il ricorso, i cui motivi due, tre e quattro possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, debba essere respinto.

L’errore di diritto ivi denunziato è infatti insussistente.

Il decreto impugnato, premessa in narrativa la scansione della vicenda riferita dal ricorrente, rileva che il provvedimento prefettizio è stato assunto in ragione del fatto che il giorno (OMISSIS) il ricorrente si trovava in territorio italiano senza averne titolo perchè in possesso di passaporto con visto turistico scaduto e senza permesso di soggiorno.

L’ipotesi contestata nel decreto impugnato ed assunta a suo fondamento rientra pertanto nel paradigma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b che stabilisce che l’espulsione è disposta se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nei, termini, prescritti.

Per l’accesso e l’immigrazione dei cittadini non appartenenti alla Unione Europea è previsto infatti che venga richiesto il permesso di soggiorno entro gli otto giorni lavorativi dall’ingresso – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 2, 3 e 8 secondo le modalità indicate nell’art. 9 D.P.R. 394/99, e sotto comminatoria di espulsione per chi non vi provveda – art. 13, comma 2, lett. b cit..

Pur se legittimamente entrato in territorio italiano, lo straniero non appartenente a paese della Comunità europea, secondo il citato contesto normativo, deve perciò munirsi di un legittimo titolo di soggiorno, che non è validamente surrogabile dal visto di ingresso.

Il giudice di pace, la cui indagine, peraltro contrariamente a quanto si deduce nel secondo motivo, non era astretta entro il limite delle censure dedotte, siccome l’opposizione al decreto d’espulsione non introduce un giudizio impugnatorio in senso stretto, ma comporta la verifica delle condizioni che legittimano la misura adottata e l’assenza di divieti d’espulsione – Cass. n. 26418/2009, ha condotto la sua indagine verificando l’effettiva sussistenza della condizione rilevata dall’autorità amministrativa, il cui valore ha ritenuto correttamente risolutivo dal momento che la richiesta di permesso di soggiorno venne presentata dal ricorrente oltre il prescritto termine degli otto giorni dal suo ingresso in Italia, ove soggiornava irregolarmente già da un anno.

L’infondatezza dei motivi esaminati rende inutile l’esame della censura esposta nel primo motivo. Il quinto motivo è inammissibile.

Il giudice di pace ha rilevato che l’ordine d’accompagnamento alla frontiera venne tradotto in lingua inglese, ma che in occasione della sua notifica si diede atto che il G. parlava e comprendeva la lingua italiana, come del resto era verosimile atteso che lo stesso straniero aveva ammesso di essersi trattenuto in Italia e d’aver ivi svolto attività lavorativa per circa un anno.

Il motivo non coglie questa ratio decidendi, ma espone censura affidata ad astratto enunciato, avulsa dal contesto della motivazione assunta in relazione al dato fattuale accertato in concreto dal giudicante. Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto omessa la pronuncia sulle spese in assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione: rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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