Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13999 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 08/07/2016), n.13999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16612/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO LIOTTA giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, rigettando l’appello dell’Agenzia, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da R.S. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata il 17.11.2003 ed intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute operate dal PIA (Fondo pensione dell’Enel) nel momento in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto nell’anno di imposta 1997 la pensione integrativa, poi convertita in capitale a seguito di opzione esercitata dal contribuente, assoggettandola a tassazione separata e operando la ritenuta nella misura del 34,98%. Ad avviso del contribuente la somma percepita avrebbe dovuto essere tassata operando la ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 (T.U.I.R.), (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). La Commissione adita accoglieva la richiesta formulata dal contribuente ed affermava la tassabilità della somma dallo stesso percepita mediante la ritenuta del 12,50%. L’appello dell’Ufficio era rigettato sulla base del richiamo del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011, secondo cui “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (T.U.I.R.)”.

Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 42, comma 4 T.U.I.R., L. n. 482 del 1985, art. 6, D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 30 del 1997. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere applicabile alle somme erogate al R. l’aliquota del 12,50% in quanto si trattava di prestazioni erogate dal datore di lavoro in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro che non derivavano da un contratto assicurativo.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce omessa o insufficiente su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che la CTR ha affermato che era pacifico che il ricorrente avesse diritto al rimborso della somma di Euro 150.174,79, oltre agli interessi, poichè doveva applicarsi l’aliquota del 12,50%, senza dare conto del procedimento logico che aveva condotto a tale affermazione.

Fatto decisivo e controverso per il giudizio era se il fondo Pia fossero meno un fondo a capitalizzazione (ovvero se la prestazione fosse stata erogata in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione) e, conseguentemente, se nella prestazione corrisposta dall’Enel al contribuente sussistesse o meno un componente costituito dal rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato assoggettabile all’aliquota del 12,50%. La C.T.R. non aveva accertato se, alla stregua dell’accordo Enel-Fndai del 16 aprile 1986, vi fosse stato l’impiego da parte del fondo sul mercato del capitale accantonato e quale fosse stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego. Non aveva considerato la C.T.R. se il fondo Pia presentasse o meno le caratteristiche che contraddistinguono i fondi a capitalizzazione e non aveva tenuto conto del fatto che l’accordo del 16 aprile 1986 prevedeva la corresponsione di un importo ad integrazione del trattamento previdenziale obbligatorio con prestazione pensionistica commisurata all’ultimo stipendio percepito cui l’Enel avrebbe fatto fronte mediante proprie disponibilità e con i proventi di una contribuzione a carico dei singoli interessati.

4. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica.

Va considerato che solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993 (art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11) è stato previsto che le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’ar. 10, comma 1, lett. c), erogati ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), sono comunque soggetti a tassazione separata, qualora i beneficiari fossero soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2001, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, è stata prevista la tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), sia che si tratti di prestazioni in forma di capitale che di rendita sicchè non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a).

Per gli importi maturati precedentemente il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse poichè occorre distinguere tra il capitale, costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, e il rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Possono essere tassate in modo analogo al TFR tassazione separata) esclusivamente le somme liquidate a titolo di sorte capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza si applica la tassazione nella misura del 12,50%, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6. In coerenza con tale impianto normativo, le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011, hanno enunciato il principio ricordato nel motivo di ricorso.

Per il periodo precedente al 1 gennaio 2001, dunque, quel che rileva ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% o della sottoposizione a tassazione separata è che sia stato applicato dal soggetto tenuto al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo, non assumendo valenza decisiva la non conformità dei contratti stipulati sulla base del CCNL 16.5.1985 al modello formale assicurativo o a capitalizzazione (cfr. Cass. n. 5614 del 20/03/2015.

Nel caso che occupa la C.T.R. non ha compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, avendo omesso di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego dato che solo rispetto a quest’ultimo rendimento sarebbe stata giustificata l’affermata tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A. nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, da effettuarsi, se del caso, a mezzo di C.T.U., il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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