Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13999 del 06/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 27/10/2016, dep.06/06/2017),  n. 13999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8574-2012 proposto da:

D.A. (OMISSIS), O.N. (OMISSIS), N.A.

(OMISSIS), C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti e c/ricorrenti all’incidentale –

contro

M.A. (OMISSIS), M.A.L. (OMISSIS),

M.P. nata a (OMISSIS), M.B. nata a (OMISSIS),

domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato

FILIPPO CASTALDI;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1074/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato BRUNO BELLI, difensore dei ricorrenti principali,

che si è riportato alle difese in atti;

udito l’Avvocato PAOLA GHEZZI, con delega dell’Avvocato FILIPPO

CASTALDI difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali,

che si è riportato agli scritti difensivi depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per:

– inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale;

– manifesta fondatezza del ricorso incidentale e, ex art. 384 c.p.c.,

condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni, da

liquidarsi in separata sede, in favore degli attori;

– condanna aggravata (art. 385 c.p.c., comma 4 e art. 96 c.p.c.,

u.c.) dei convenuti al rimborso delle spese di entrambi i gradi; in

subordine rimessione alle Sezioni Unite, affinchè statuiscano

l’ambito di applicazione, anche ratione temporis, dell’art. 385

c.p.c., comma 4 e art. 96 c.p.c., atteso il contrasto registratosi

tra le Sezioni semplici (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3376 del

22/02/2016, Rv. 638887 versus Sez. 1, Sentenza n. 16047 del 2015);

– trasmissione della decisione della Suprema Corte al Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, affinchè valuti se l’avv. Bruno

Belli abbia violato l’art. 6 del previgente codice deontologico nel

proporre il ricorso per cassazione R.G. n. 8574/2012.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Le odierne resistenti M. hanno chiesto e ottenuto dal tribunale di NOCERA INFERIORE, con sentenza 15 novembre 2006, il rilascio di tre appartamenti detenuti senza titolo dai coniugi D. – O.; N.- C. e P. – I..

Su appello delle prime due coppie, la Corte appello di Salerno il 7 dicembre 2011 ha confermato la decisione.

Notificata la sentenza, il tempestivo ricorso dei soccombenti coniugi D. e N. è stato notificato con atto spedito il 31 marzo 2012.

Le intimate hanno resistito con controricorso e due motivi di ricorso

incidentale.

I ricorrenti hanno notificato controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) La Corte di appello ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta a provare la avvenuta stipula di preliminari di compravendita, essendo stato ammesso che il documento era stato volontariamente distrutto o che il contratto era stato stipulato da altro soggetto, circostanze che escludevano l’incolpevole smarrimento.

Ha poi negato la sospensione del giudizio in pendenza di denuncia penale degli appellanti nei confronti delle M. per il reato di truffa in relazione alla ritardata stipula dei contratti definitivi di vendita.

Mette conto aggiungere che la sentenza del tribunale, prima di rilevare la mancanza di un preliminare scritto, necessario ad substantiam, aveva stabilito (fine pag. 10 e segg.) che le parti attrici avevano dimostrato “la proprietà dei beni in oggetto” fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ultraventennale.

Ha poi ritenuto (cfr pag. 15) che “il titolo iniziale di detenzione” era un comodato ad nutum.

3) Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe omesso di decidere sulle questioni relative alle questioni dell’occupazione senza titolo (cioè del proprio diritto “alla occupazione degli immobili” e del pagamento anticipato del prezzo della futura compravendita.

La censura è infondata.

La Corte di appello ha risposto ai due motivi che erano stati svolti nell’atto di appello notificato il 26 gennaio 2007, il quale nella parte motiva recava tre paragrafi dedicati a) alla ammissibilità della prova; b) alla necessità di integrazione dell’istruttoria; c) alla “opportunità della sospensione del processo”.

Altre questioni non risultavano sollevate e sono ora nuove e come tali inammissibili.

Va tuttavia chiarito che il tribunale, come riferito supra sub 2), aveva pienamente risposto alle questioni poste in causa in ordine alla proprietà dei beni e al titolo di detenzione (comodato), sicchè da un lato è mancata specifica impugnazione, dall’altro può ritenersi che la conferma di ogni decisione del tribunale fosse inequivocabilmente implicita nel rigetto della doglianza relativa alle prove testimoniali dei contratti preliminari.

La necessità di prova scritta di questi ultimi presupponeva infatti che i M. fossero proprietari e che per dimostrare che avessero promesso in vendita gli immobili ci fosse la produzione documentale.

4) Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 270 c.c. e artt. 115 e 228 c.p.c.. Parte ricorrente riporta il testo delle prove orali richieste “in primo grado” e sostiene che l’interrogatorio formale non è soggetto ai limiti previsti per le prove testimoniali e che da esso sarebbe emersa la prova dell’avvenuto integrale pagamento e dell’immissione in possesso degli immobili con il consenso dei proprietari.

La censura, oltre a presentare profili nuovi rispetto alla sua formulazione in appello, e quindi ad apparire inammissibile, è sotto ogni aspetto infondata. Ai fini del decidere sulla domanda di rilascio era sufficiente escludere che non fosse stata prodotta prova scritta della vendita.

Nè la prova del pagamento del c.d. prezzo avrebbe potuto sopperire in alcun modo alla mancanza di prova scritta necessaria ad substantiam.

Essendo inutili le prove, restava confermata, non essendo in altro modo neanche indirettamente impugnata, il fondamento della sentenza di primo grado, cioè in capo agli attori la prova della proprietà e in capo ai convenuti la configurabilità di una detenzione iniziata su comodato ad nutum e divenuta senza titolo.

5) Viene in questo modo respinto anche il terzo motivo di ricorso, che attiene sempre alle prove orali non ammesse e giustifica l’avvenuto pagamento e la detenzione in “anticipata esecuzione di un futuro contratto di compravendita”, da provare a mezzo interrogatorio e testi.

La prova del preliminare in vista di una futura vendita doveva essere data infatti per iscritto (art. 1351 c.c.). Mancata questa prova, la detenzione anche se nata con un’intesa orale in tal senso, è priva del titolo che si vorrebbe indirettamente e inammissibilmente provare per testi.

E’ poi assorbente la circostanza (v. controricorso pag. 10) che il tribunale aveva rilevato l’esistenza di un comodato e che l’affermazione, decisiva, non è stata oggetto di specifico motivo di appello, ditalchè la doglianza sub secondo e terzo motivo è comunque vana.

6) Il quarto motivo, che lamenta omessa motivazione circa la inammissibilità delle prove orali, è conseguentemente privo di pregio.

A quanto già esaurientemente detto dai giudici di merito in proposito sono state aggiunte le spiegazioni rese nei paragrafi che precedono.

Forse solo questo motivo si macchia di colpevole superfluità nel senso indicato dal procuratore generale in udienza per invocare la condanna aggravata dei convenuti ex artr. 385 e 96 c.p.c..

Condotta insufficiente quindi per pervenire alla pronuncia richiesta, ancorchè il motivo sia manifestamente infondato.

7) Ricorso incidentale.

Il ricorso incidentale concerne la richiesta di danni da abusiva occupazione o comunque da ritardato rilascio dopo la scadenza del comodato e la richiesta di restituzione.

La Corte di appello nei paragrafi finali della motivazione ha respinto la domanda di condanna generica al risarcimento danni per la mancanza di allegazioni e prove sulla effettività della lesione patrimoniale per mancata locazione o altro utilizzo.

Il secondo motivo di ricorso censura che si possa rigettare una domanda di condanna generica per mancanza di specifica prova del danno.

La censura è fondata, giacchè è insegnamento costante che “La pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l’accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase” (Cass. 15335/12).

Pertanto, salva la possibilità per il giudice della liquidazione perfino di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull'”an” (Cass. 9290/14), va ribadito che la Corte di appello doveva fermarsi ad indagare sull’esistenza di un fatto potenzialmente dannoso.

Sul punto la Corte di Cassazione può pervenire a decisione nel merito, giacchè è rimasto confermato il mancato rilascio degli immobili anche dopo la richiesta di restituzione da parte degli aventi diritto, fatto potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli, idoneo a legittimare la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno (Cass. 9043/12).

La condanna è in solido per ciascuna coppia di coniugi, ognuna occupante l’appartamento non rilasciato.

Ad essa consegue la liquidazione delle spese del grado di appello, che erano state compensate in ragione del rigetto dell’appello incidentale sui danni.

8) Resta assorbito il primo motivo relativo all’esistenza effettiva di un danno in re ipsa.

La questione dovrà essere scrutinata nel separato giudizio, in cui parte M. potrà instare per la liquidazione dei danni subiti.

Incombe sui ricorrenti principali l’obbligo della refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale.

Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale; assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna gli odierni ricorrenti in solido al risarcimento dei danni in favore di parte M., da liquidarsi in separato giudizio.

Condanna i ricorrenti principali alla refusione delle spese del grado di appello liquidate in Euro 2000 per onorari, 800 per diritti e 200 per esborsi, oltre accessori.

Condanna i ricorrenti principali alla refusione delle spese del grado di legittimità liquidate in Euro 4000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA