Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13998 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 27/10/2016, dep.06/06/2017),  n. 13998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13262-2012 proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI RAVA 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA STAITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DE VITO;

– ricorrente –

contro

D.V.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI

D’ARAGONA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2769/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA difensore della

controricorrente, che produce dopo la relazione del Consigliere, la

cartolina di ricevimento della notifica del controricorso,

l’avvocato fa presente che è una prassi il deposito di documenti

prima o dopo la relazione del Consigliere e prende atto

dell’opposizione del P.M.;

nel merito si riporta alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI si oppone alla produzione del documento oggi

esibito dall’Avvocato, giacchè dopo la relazione della causa non è

possibile neppure rinunciare al ricorso; nel merito ha concluso per

l’accoglimento del terzo motivo e per l’assorbimento degli altri

motivi di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) La controversia è relativa al possesso di piccole aree adibite a parcheggio in (OMISSIS).

E’ nata con la domanda di R.S., odierno ricorrente, rivolta contro D.V.A.M., di restituire trenta metri quadrati, facenti parte di una maggior consistenza di mq 530 sita in (OMISSIS).

La convenuta in riconvenzionale ha chiesto il rilascio di area analoga, che aveva concesso in permuta all’attore.

Il tribunale di Napoli nel 2001 ha rigettato la riconvenzionale e accolto parzialmente la domanda R., condannando la convenuta a restituire la zonetta di terreno di mq 7,14 di pertinenza del suo fabbricato insistente sull’area di via (OMISSIS).

Adita da parte D.V., la Corte di appello, in parziale riforma, con sentenza non definitiva n. 919/05 del 31 marzo 2005 ha condannato R. a restituire un’area di complessivi 38,73 mq da lui occupata per l’ampliamento della rampa di accesso al garage.

Con sentenza definitiva del 2009, la Corte di appello ha meglio individuato l’area de qua e ha compensato le spese di tutta la lite.

Il ricorso per la cassazione delle citate sentenze verte su tre motivi.

D.V. ha resistito con controricorso.

Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il procuratore generale si è opposto al deposito dell’avviso di ricevimento del controricorso per cassazione notificato al difensore della D.V., perchè offerto da parte resistente dopo la relazione del consigliere incaricato.

Il rilievo non ha effetto, perchè la notifica era avvenuta a mani di persona addetta allo studio del difensore, sicchè la produzione concerneva il successivo avviso raccomandato, che non è indispensabile produrre qualora non sia contestata la validità della notifica dell’atto comunque pervenuto al destinatario.

3) Con il primo motivo parte R. deduce che in violazione dell’art. 112 c.p.c. la Corte di appello avrebbe accolto la domanda riconvenzionale di rilascio che era stata abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, allorquando controparte si era limitata a chiedere il rigetto della domanda, senza insistere sulla riconvenzionale.

Sostiene che erroneamente il giudice del tribunale aveva riportato le conclusioni e aveva rigettato la domanda riconvenzionale e che essa non era stata specificamente riproposta “neanche con l’appello”.

La censura è manifestamente infondata.

“Affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa” (Cass. 15860/14; 15214/14).

Il tribunale ha ritenuto che tale abbandono non vi fosse stato e ha deciso sul punto.

In sede di appello la D.V. aveva riportato di aver domandato in riconvenzionale la restituzione del terreno e aveva chiesto, in conclusioni, “la reciproca restituzione delle aree oggetto di scambio”, conclusione questa che è sicuramente incompatibile con l’intenzione di abbandonare la riconvenzionale, puntualmente descritta in narrativa.

L’appellato pertanto avrebbe dovuto eccepire l’abbandono della riconvenzionale D.V. già nel costituirsi in appello, dovendo contrastare sia quanto ritenuto dal tribunale, sia la richiesta svolta dall’avversaria in sede di appello.

Non avendolo fatto, si è consolidata irrevocabilmente la interpretazione che il primo giudice ha dato della persistenza della pretesa D.V..

E’ infatti lo stesso ricorso a riferire che solo dopo la sentenza non definitiva della Corte di appello parte R. aveva eccepito che la riconvenzionale era stata abbandonata in primo grado.

4) Il secondo motivo espone violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non avrebbe pronunciato sull’eccezione di difetto di specificità dell’appello D.V..

La doglianza è infondata.

Nelle due pagine e sei righe della propria comparsa di risposta, parte R. ha affrontato l’esame dell’atto di appello confutandolo nel merito. Ha dedicato una breve battuta alla violazione dell’art. 342 c.p.c..

La Corte di appello esaminando nel merito le questioni poste con il gravame, agevolmente identificate e riassunte in tre punti numerati a pag. 2 della sentenza non definitiva, ha implicitamente ritenuto l’appello sufficientemente specifico.

Parte ricorrente avrebbe dovuto confutare questa implicita ed inequivocabile decisione mediante una censura specifica, come impostole dal rito di legittimità e dall’insegnamento di Sez. Unite n. 8077/12. Per contro, forse confidando nell’esame diretto dell’atto, al quale si è riferita, non lo ha riportato e criticato in termini puntuali.

Espone anche inammissibilmente la censura di omessa motivazione, che non è concepibile con riguardo alle violazioni processuali, le quali o sussistono o sono escluse dal giudice di legittimità, previo esame degli atti, possibile se parte ricorrente ha fatto fronte agli oneri di censura che le incombono.

Nella specie, in ogni caso, già lo stesso riassunto esposto dalla sentenza di appello esclude la configurabilità del vizio genetico dell’atto di appello. Inoltre, come si è detto sub 1, l’atto di appello era inequivoco nel richiedere l’accoglimento della riconvenzionale.

5) Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 948 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116, c.p.c. e art. 2697 cod. civ..

Parte R. osserva che la Corte di appello ha rilevato la nullità della dedotta permuta perchè non provata per iscritto, ma gli ha comunque ordinato il rilascio, sul presupposto che la D.V. fosse comproprietaria dell’area e dell’accertamento della ctu, senza specificare i titoli di acquisto.

Evidenzia che la Corte di appello non aveva neanche considerato che il tribunale aveva rilevato che la permuta non sarebbe stata possibile anche perchè la proprietà dell’area non era esclusivamente della convenuta D.V.. R. deduce che l’azione di quest’ultima fosse da qualificare come azione di rivendica e non come azione personale di restituzione, che era stata svolta dall’attore originario, con la conseguenza che la odierna resistente avrebbe dovuto far fronte a un più rigoroso onere probatorio della proprietà, non sopperibile mediante consulenza.

La censura non può essere accolta.

Essa coglie nel segno laddove evidenzia una qualche sommarietà nella sentenza di appello, la quale ha prima escluso la configurabilità della permuta tra le parti per mancanza di atto scritto; ha poi ravvisato un’azione personale svolta dal R. contro la D.V. perchè aveva agito per il rilascio di un’area che la convenuta non aveva negato che appartenesse al R.; ha infine accertato la “illegittima occupazione della zona di terreno” D.V.-Varriale (figli della D.V.) da parte del R..

La Corte ha però inteso inequivocabilmente (fine pag. 4) accogliere la domanda riconvenzionale fatta valere anche in appello. Tale domanda era di restituzione sulla base di un’occupazione concordata, al fine della permuta poi non stipulata in forma utile.

Certamente non trattavasi di azione di rivendica, non essendo stato mai invocato il confronto dei titoli o un contrasto petitorio, ma solo avanzata una richiesta di restituzione sulla base di ipotizzata permuta. Era quindi azione personale come quella svolta dall’attore, sicchè le considerazioni circa la mancanza di titolo dell’occupazione vanno precisate, in forza del potere correttivo che ha la Corte di legittimità sui profili giuridici delle sentenze impugnate. Previa correzione della motivazione nel senso che l’illegittimità della detenzione era riconnessa alla persistenza di un’occupazione sorta comunque da un contratto non perfezionato, va confermato l’ordine di rilascio perchè il giudice di appello ha comunque accertato che avrebbe dovuto esservi restituzione (pag. 4 in fine) sulla base di un’azione che aveva i presupposti che va qualificata come un’azione personale.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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