Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13997 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 24/06/2011), n.13997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C.A., in proprio e quale erede di M.

M., e P.M.P., rappresentate e difese, in forza

di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Borgna Cinzia e

Giorgio De Arcangelis, elettivamente domiciliate nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Monte Zebio, n. 9;

– ricorrenti –

contro

B.R., PI.Ro. e PI.Ca., rappresentate e

difese, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv. Taramasso Alberto e Mario Contaldi, elettivamente

domiciliate nello studio di quest’ultimo in Roma, via Pierluigi da

Palestrina, n. 63;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n.

341 in data 24 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Romano Ricci, per delega dell’Avv. Mario Contaldi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: “previa

delibazione della non manifesta infondatezza e della rilevanza della

questione, la Suprema Corte sospenda il giudizio e trasmetta gli atti

alla Corte costituzionale perchè verifichi la compatibilità, con

riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 366-bis cod. proc.

civ. (applicabile ratione temporis), nella parte in cui, secondo il

diritto vivente, pretende a pena di inammissibilità un momento di

sintesi, in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 31 dicembre 2002, il Tribunale di Savona, in accoglimento della domanda proposta da Pi.Ro., Pi.Ca. e B.R., condannava M.C., in proprio e quale erede di M.M., e P.M.P. a cessare dal compimento di ogni atto idoneo a turbare o impedire il possesso delle ricorrenti sul terreno al foglio 10 n. 494 del NCT del Comune di (OMISSIS), ed in particolare ordinava la rimozione della palina istallata ad impedimento del passaggio.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 341 in data 18 marzo 2009, ha rigettato il gravame delle soccombenti .

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la M. e la P. hanno proposto ricorso, sulla base di un motivo.

Le intimate hanno resistito con controricorso. L’unico motivo di ricorso riguarda la tardività dell’azione proposta in primo grado e l’erroneità di quanto ritenuto.

Esso è inammissibile, perchè non si conclude nè con un quesito di diritto, nè con un quesito di sintesi, l’uno e l’altro prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria delle controricorrenti B.R. ed altre.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che questa Corte (Sez. 3, 30 dicembre 2009, n. 27680) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal pubblico ministero con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., relativa all’art. 366-bis cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce l’obbligo, a pena di inammissibilità, in ordine alla proposizione di ciascun motivo riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, di indicare (in modo sintetico, evidente ed autonomo, secondo l’univoca interpretazione della S.C.) chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, poichè la suddetta norma di cui all’art. 366-bis (applicabile, nel caso esaminato, ratione temporis) – come interpretata costantemente dalla stessa giurisprudenza di legittimità – non discrimina, in alcun modo, i cittadini, non lede il loro diritto di agire in giudizio (peraltro esercitato mediante la difesa tecnica di avvocati iscritti nell’apposito albo dei cassazionisti e, perciò, dotati di particolare competenza professionale) e, infine, non impedisce (nè rende estremamente difficile) il ricorso per cassazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara, il ricorso inammissibile e condanna, le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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