Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13997 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 08/07/2016), n.13997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10006/2013 proposto da:

COMUNE DI POLLA, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 3,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA RIVELLESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CAMILLO CELEBRANO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

LA CORTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo

studio dell’avvocato EMILIO DI BRIZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO VERNOLA giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 595/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RIVELLESE per delega

dell’Avvocato CELEBRANO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 595/12/12, depositata il 27.11.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dalla società La Corte s.r.l., esercente attività di commercializzazione di elettrodomestici, casalinghi e articoli da regalo” avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 359/13/2011, annullando l’avviso di accertamento Tarsu per l’anno 2010, emesso dal Comune di Polla.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che la società, in data 5.1.2010 aveva fatto la prescritta comunicazione al Comune delle superfici tassabili e la società aveva fornito la prova dello smaltimento dei rifiuti speciali attraverso società specializzata.

Il Comune di Polla impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale unico motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, art. 66, comma 5 e art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di motivazione, in quanto la comunicazione effettuata nell’anno 2010 potrebbe avere effetto solamente dall’anno successivo alla presentazione La società intimata si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La comunicazione effettuata al Comune dalla società in data 5.1.2010, anche ove effettuata, potrebbe valere, al più, come sarà evidenziato, solamente per l’anno 2011 e non per l’anno 2010, in relazione al quale, in mancanza di denuncia da parte della società non compete alcuna agevolazione in tema di Tarsu.

Incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;

infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011).

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 5 e art. 70, prevede, inoltre, che le riduzioni delle superfici e tariffarie possono avere effetto soltanto dall’anno successivo alla denuncia originaria o di variazione.

Le ulteriori questioni rimangono assorbite.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CT, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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