Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13995 del 24/06/2011
Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18815-2009 proposto da:
DAUNIA PUBITCITA’ SNC (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SILLA 28, presso lo studio dell’avvocato CARMINI COSENTINO
rappresentata e difesa dall’avvocato VECCIA VITTORIO, giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FOGGIA, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore ex lege domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DRAGONETTI DOMENICO,
giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 912/2008 del GIUDICE DI PACE di FOGGIA,
depositata il 24/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
e presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso provvedimento suindicato.
Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23 pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 23 che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Il ricorso è inammissibile perchè è stato, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.
Infatti, l’art. 26 dei citato decreto legislativo ha abrogato l’u.c. della L. n. 689 del 1981, art. 23 che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilità successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed e entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006). Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza, che il regime delle impugnazioni è quello dettato dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 600,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011