Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13995 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 08/07/2016), n.13995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26885/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2011 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata il 30/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Genova, rigettando l’appello dell’Agenzia, ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da F.G.E., ex dipendente Consorzio Autonomo Porto di Genova (CAP), avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata il 31.12.2007 ed intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute fiscali indebitamente effettuate dall’INPS per gli anni dal 1997 al 2006 sul trattamento previdenziale integrativo previsto dal D.Lgs. n. 124 del 1993; nello specifico la CTP di Genova aveva dichiarato la decadenza, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, del diritto del contribuente al rimborso delle maggiori somme trattenute dal sostituto di imposta per gli anni dal 1997 al 2002 e, con esclusivo riferimento agli importi maturati tra il 2003 ed il 2006, aveva dichiarato l’Agenzia tenuta a rimborsare le somme versate a titolo di IRPEF oltre il limite dell’87,50%.

Osservavano i giudici di appello che il trattamento pensionistico complementare era assoggettato a tassazione sull’importo dell’87,50%, in forza del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, che lo aveva assimilato ai redditi da lavoro dipendente; pertanto, fermo restando la decadenza in cui era incorso il contribuente per il periodo dal 1997 al 2002, sussisteva il diritto al rimborso dell’Irpef calcolata sulla parte eccedente l’87,50% delle prestazioni corrisposte dal fondo integrativo per il periodo dal 2003 al 2006.

Il contribuente non si è costituito in giudizio.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 7 bis e 13 e al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, ratione temporis applicabile.

Sostiene la ricorrente che le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo CAP istituito presso l’Inps non potevano fruire del regime della tassazione nella misura dell’87,50% in quanto la tassazione sulla ridotta base imponibile dell’87,50% riguardava solo i fondi di previdenza relativi agli enti di cui alla L. n. 70 del 1975, mentre, per gli altri fondi preesistenti (c.d. vecchi fondi), tra i quali rientrava anche quello per il personale dell’ex consorzio autonomo del Porto di Genova, la tassazione agevolata sulla base dell’87,50% doveva riconoscersi solo per quelli inquadrati nel settore della previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. n. 124 del 1993; di conseguenza, occorreva verificare, caso per caso, se detti fondi esercitavano l’attività sulla base della preventiva autorizzazione della COVIP e se i medesimi erano iscritti nell’albo tenuto dallo stesso Comitato ed erano sottoposti alla sua vigilanza; pertanto, poichè il Fondo per il personale dell’ex consorzio autonomo del Porto di Genova gestito dall’INPS non era iscritto all’albo anzidetto nè risultava soggetto alla vigilanza COVIP, lo stesso non era sottoposto al regime agevolato indicato dalla CTR. 3. Osserva la Corte che il trattamento pensionistico erogato dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova (CAP), confluito nell’Inps a decorrere dal 1 gennaio 1987, ha natura complementare in quanto costituisce una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile. Ne consegue che l’erogazione da parte dell’INPS di una unica somma comprensiva dell’assicurazione generale obbligatoria e della previdenza complementare non incide sulla natura integrativa del trattamento complementare, posto che si tratta di due titoli giuridici differenti. Quanto al fatto che il fondo in parola non sarebbe soggetto alla vigilanza Covip, mette conto osservare che dal sito internet della Covip emerge che, nella sezione “Albo fondi pensione”, sono annoverati i “Fondiimps”. Ciò posto, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis, come introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995, ha disposto che le prestazioni periodiche indicate nell’art. 47, comma 1, lett. h bis, stesso D.P., costituiscono reddito per 1’87,5 dell’ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare.

Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d, introdotta, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all’art. 47, comma 1, lett. h bis, stesso D.P., non sono più soggette alle disposizioni dell’art. 48, dello stesso decreto presidenziale (nel testo sostituito, con effetto dal 1 gennaio 1998, del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3), ma continuano a costituire reddito per l’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto. La disciplina è stata in seguito ancora modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f), entrato in vigore il 26 maggio 2001 con effetto decorrente però dal 1 gennaio 2001, come disposto dall’art. 19, comma 1 stesso D.Lgs., modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 13, con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h bis, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ovverosia sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla CTR sulla scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non essendo più: o in vigore al momento dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale (Cass. 9996 del 15.05.2015; Cass. n. 14310 del 20.4.2009). A tale principio non si è conformata la CTR nella sentenza qui impugnata, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione dei tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS. Alla luce di tali considerazioni va, pertanto, accolto il ricorso dell’Agenzia, attenendo la controversia (in seguito alla decadenza del contribuente al rimborso per gli anni dal 1997 al 2002, affermata dalla CTR nell’impugnata sentenza, non oggetto sul punto di alcuna doglianza) a prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000; non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo anche con riferimento all’istanza relativa agli importi maturati dal 2003 al 2006.

In considerazione dell’epoca in cui si è consolidato il su esposto principio giurisprudenziale, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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