Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13994 del 24/06/2011
Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18806-2009 proposto da:
M.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
P.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1446/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
29/10/08, depositata il 26/02/2009;
udita Va relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
e presente il PG in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il su indicato provvedimento, limitandosi a redigere l’atto introduttivo ed a depositarlo nella cancelleria di questa Corte senza notificarlo ad alcuno, mentre doveva essere notificato alla controparte interessata ad opporsi a suo accoglimento.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero.
Il ricorso è inammissibile. Infatti, occorre osservare che questa Corte ha ritenuto inammissibile senza possibilità di rimedio il ricorso per cassazione la cui notifica sia da considerare inesistente (tra le tante Cass. 2007 n. 14487; Cass. 1997 n. 12572; Cass. 1997 n. 9257).
A maggior ragione non può che essere dichiarato inammissibile il ricorso che non sia stato affatto notificato (a tale conclusione giungono le sentenze di legittimità che hanno avuto occasione di prendere in considerazione un caso così anomalo: Cass. 1999 n. 4595, Cass. 1973 n. 650, Cass. 1972 n. 12).
Inoltre, il ricorrente ha proposto l’impugnazione personalmente, ciò che non è consentito in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011