Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13993 del 06/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.06/06/2017),  n. 13993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14518-2012 proposto da:

B.M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato

RUGGERO LONGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANGELA TASSINARI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/12/2011 r.g.n. 260/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato RUGGERO LONGO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.M.A. nel 1992, era stato assunto, ai sensi della L. n. 482 del 1968, alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, in qualità di riservista invalido civile ed era stato addetto alle mansioni di bidello. Assumendo che siffatte mansioni erano incompatibili con le condizioni di invalidità di cui era portatore e che l’Amministrazione aveva tenuto in suo danno una condotta vessatoria, aveva convenuto in giudizio il Ministero per chiederne la condanna al risarcimento dei danni.

2. Il Tribunale di Bergamo respinse il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono.

3. Al momento dell’assunzione e nel corso del periodo di prova il B. non aveva evidenziato alcuna difficoltà a svolgere le mansioni di bidello; dalla prova testimoniale era emerso che il lavoratore per svolgere le mansioni di pulizia, che lo impegnavano insieme agli altri colleghi per un’ ora giorno, era stato munito di uno spazzettone (scopa con frange), utilizzabile anche con un solo arto; comunque, anche l’arto colpito dalla disabilità aveva conservato una residua efficienza essendo risultato che il B. era solito recarsi sul luogo di lavoro, guidando una motocicletta, richiedente l’uso di entrambe le mani; era risultato provato che al lavoratore era stato richiesto di fare solo ciò che poteva perchè non gli sarebbe stato richiesto di eseguire le stesse prestazioni dei suoi colleghi di lavoro; all’Amministrazione non poteva essere addebitata l’adibizione del B. a mansioni incompatibili con lo stato di invalidità essendo risultato provato che questi nel 1993 si era rifiutato illegittimamente di sottoporsi alla visita medica a seguito dell’avvenuta produzione da parte del lavoratore di un parere medico legale ed aveva ribadito il suo rifiuto anche nel gennaio 1999 allorchè l’Amministrazione aveva disposto nuova visita medica; solo all’esito delle diffide del Dirigente Scolastico, il B. nel giugno 1999 si era sottoposto alla visita medica presso la competente ASL, e una volta che questa aveva accertato l’incompatibilità della condizione di invalidità con lo svolgimento di mansioni comportanti l’uso di entrambi gli arti superiori, l’Amministrazione a far data dal 25.9.2001, aveva adibito il lavoratore alle mansioni di apertura e chiusura dei cancelli, alla rilevazione delle presenze di alunni e docenti nella mensa, alla comunicazione dei dati alla azienda fornitrice del relativo servizio, alla compilazione di moduli, alla sorveglianza continuativa al piano o all’ingresso della scuola, alla collaborazione con la collega addetta al piano per il riordino delle aule, dei bagni e dei corridoi; l’istruttoria aveva dimostrato che il B. era rimasto assente dal servizio dal 26.9.2001 al 18.5.2004.

4. Nel contesto fattuale così ricostruito, la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna responsabilità in capo all’Amministrazione in ordine ai dedotti danni, sia perchè non oggetto di puntuali allegazioni sia perchè le mansioni di pulizia erano state affidate in via residuale ed in misura ridotta, ed il loro svolgimento era stato rimesso alla discrezionalità dello stesso lavoratore, ormai arbitro di fare solo quello che riteneva di poter fare. Il B. aveva beneficiato di siffatta situazione essendo emerso che lo stesso si presentava sovente in ritardo sul luogo di lavoro, si assentava senza alcun preavviso, si rifiutava di sostituire i colleghi, suonava in anticipo la campana di fine lezioni per uscire prima, ometteva di aprire e di chiudere le porte delle aule, si intratteneva con gli alunni per chiacchierare di argomenti personali, e modificava sul registro il suo orario di ingresso.

5. Non era risultato provato che ai danni del B. fossero state consumate condotte vessatorie e mobbizzanti, ed era, anzi, emerso che questi, lungi dal vivere il contesto lavorativo in termini di terrore e di annichilimento, aveva ridicolizzato il Preside, aveva insultato i professori, aveva minacciato gli alunni (in una occasione era anche intervenuto fisicamente ai danni di uno degli alunni), aveva creato un clima di notevole tensione che aveva comportato l’esercizio del potere di disciplinare da parte dell’Amministrazione. Era risultato provato che il trasferimento del Barletta per incompatibilità ambientale era stato determinato dalla sua condanna per il reato di molestie in danno di alcuni alunni e che nell’aprile del 1993 il lavoratore aveva molestato un’alunna, aveva ingiuriato e offeso un suo parente, aveva mostrato assoluto disinteresse a svolgere le sue mansioni perchè intento solo a redigere un memoriale di accuse nei confronti di persone estranee all’ambito scolastico. Era, inoltre, emerso che il B. era stato condannato alla pena della reclusione per essersi qualificato come addetto alla sezione di Bergamo di “(OMISSIS)”, nel corso di alcune telefonate intercorse con i genitori degli allievi della scuola.

6. La legittimità dei provvedimenti attributivi delle mansioni, delle azioni disciplinari, del trasferimento per incompatibilità ambientale, escludeva la possibilità di qualificare come vessatoria la condotta tenuta dall’Amministrazione e la circostanza che, all’esito dell’ultimo cambio di mansioni avvenuto nel 2004, il B. non fosse stato sottoposto ad ulteriori iniziative disciplinari era irrilevante e, d’altra parte, era emerso che il B. si era assentato dal servizio per ragioni di salute per un lungo arco temporale per curare il proprio disagio esistenziale.

7. Avverso detta sentenza B.M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e della L. 20 aprile 1968, n. 482, art. 20 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (consapevolezza della datrice di lavoro dell’incompatibilità delle mansioni affidate con lo stato di invalidità).

9. Assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’Amministrazione aveva assolto all’obbligo di adibire esso ricorrente a mansioni compatibili con lo stato di invalidità. Deduce che le mansioni indicate nella certificazione della ASL erano quelle di portinaio, comportanti meri compiti di attesa, e non quelle di bidello, comportanti anche lavori di pulizia dei locali scolastici. Asserisce che l’esistenza di controindicazioni specifiche deve essere vagliata dal datore di lavoro non sulla scorta di sensazioni empiriche e sull’ assenza di doglianze da parte del lavoratore. Denuncia contraddittorietà della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale dopo avere affermato la congruità delle mansioni assegnate con lo stato di invalidità aveva ritenuto che la datrice di lavoro non fosse a conoscenza di eventuali incompatibilità delle mansioni di bidello con la condizione di disabilità e lamenta che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perchè solo nel 1999, all’esito dell’unica visita medica disposta, la datrice di lavoro aveva ritenuto di modificare le mansioni affidate ad esso ricorrente, pur avendo appreso dalla certificazione del medico legale risalente all’anno 1993 che le sue condizioni erano incompatibile con lo svolgimento di compiti comportanti l’uso contemporaneo delle due braccia.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. 20 aprile 1968, n. 482, art. 20 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (rifiuto di sottoporsi a visite mediche irrituali).

11. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che esso ricorrente aveva impedito alla datrice di lavoro la verifica della compatibilità delle mansioni e avrebbe omesso di statuire sulla dedotta irritualità delle visite mediche (disposte non ai sensi della L. n. 482 del 1968, art. 20). Assume che le visite mediche collegiali disposte nei confronti esso ricorrente in data 8.11.1993 e nella prima metà del 1999 erano irrituali perchè, attivate ai sensi del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 129 e 130 la prima, e ai sensi dell’art. 127 del citato D.P.R., miravano ad accertare non l’idoneità al lavoro di esso ricorrente, ma la sussistenza dei presupposti per la dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità e per scarso rendimento e che, pertanto, del tutto legittimamente, esso ricorrente vi si era sottratto. Deduce che l’Amministrazione datrice sino al 2004 lo aveva adibito allo svolgimento delle ordinarie attività di pulizia senza alcun limite nonostante nel giugno del 1999 il Collegio Medico, in sede di visita medica disposta ai sensi della L. n. 482 del 1968, art. 20 avesse attestato che la natura ed il grado di invalidità non erano di pregiudizio allo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico e che nell’ambito di detto profilo esso ricorrente non avrebbe potuto essere adibito ad attività comportante l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

12. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (rilevanza dei comportamenti estranei al rapporto di lavoro; obblighi incombenti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.)., per essersi la Corte territoriale sostituita agli accertamenti attestati nelle certificazioni mediche nella parte in cui aveva attribuito rilievo alla circostanza che esso ricorrente si recava al lavoro in motocicletta.

13. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità dell’Amministrazione nel periodo dal settembre 2001 al 2004.

14. Precisato di essere rimasto assente dal servizio per malattia dal settembre 2001 all’aprile del 2004, ribadisce che la Corte territoriale non avrebbe considerato che esso ricorrente era stato adibito a mansioni di pulizia, pur essendo stato accertato nel giugno del 1999 che dette mansioni erano incompatibili con la sua condizione di invalidità e per avere trascurato il fatto che solo nel maggio del 2004 dette mansioni erano state modificate.

15. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale ritenuto marginali i compiti relativi alla pulizia e per avere omesso di considerare che il mansionario del 2001 evidenziava che le pulizie costituivano parte principale dell’attività affidatagli e per avere trascurato le comunicazioni dei diversi Dirigenti Scolastici che si erano avvicendati nel tempo.

16. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., della L. n. 82 del 1968, art. 20 e dell’art. 1453 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità della Amministrazione. Lamenta che, pure ritenute marginali le attività di pulizia, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare il tempo impiegato per l’espletamento di siffatte attività.

17. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2087 c.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 2087 e 1453 c.c. Sostiene che “alla violazione dell’art. 2087 c.c. può conseguire non solo un danno alla salute strettamente inteso, ma altresì un danno da inadempimento contrattuale, nella specie corrispondente alla mancata adibizione del signor B. alle mansioni alle quali avrebbe dovuto essere assegnato, anche a prescindere che ciò abbia procurato un danno alla salute”.

18. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (reazione di esso ricorrente alla condotta vessatoria della datrice di lavoro). Richiamati i principi elaborati da questa Corte in tema di mobbing sostiene che l’obbligo del datore del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità del lavoratore non subisce deroghe in relazione al carattere sottomesso o meno del lavoratore. Deduce che le reazioni di esso ricorrente trovavano ragione nella condotta vessatoria della datrice di lavoro.

19. Con il nono motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (natura vessatoria della condotta dell’Amministrazione). Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le reiterate ed illecite richieste di visite mediche, le reiterate contestazioni disciplinari, i trasferimenti e le ispezioni disposti nei suoi confronti; deduce che tali condotte erano state ispirate dall’ intento di allontanare esso ricorrente dal posto di lavoro.

20. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, e 2087 c.c. per non avere la Corte territoriale desunto dalla riduzione del numero delle contestazioni disciplinari a far tempo dal 2004, l’esistenza di un disagio attribuibile alla condotta vessatoria e mobbizzante della Amministrazione.

21. Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. e dell’art. 2087 c.c. e omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo (comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione in ordine ai fatti del 1994). Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato il disagio vissuto da esso ricorrente a causa della condotta dell’Amministrazione che nel 1994, senza informare i genitori degli alunni ed esso ricorrente, aveva trasmesso alla Procura della Repubblica le dichiarazioni di alcuni alunni che avevano rappresentato di essere stati oggetto di molestie sessuali da parte di esso ricorrente, ed aveva, attraverso interviste giornalistiche rilasciate dal Preside, suscitato grave clamore mediatico e per non avere riabilitato la dignità di esso ricorrente all’esito dell’avvenuta condanna per il meno grave reato previsto dall’art. 660 c.p.

Esame dei motivi.

22. I primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione che avvince le censure, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità.

23. Essi sono infondati nella parte in cui è dedotta violazione della L. n. 482 del 1968, art. 20 (primo e secondo motivo). Questa Corte (Cass. 23111/2008, 12213/2000) ha affermato che in materia di collocamento obbligatorio, con riferimento ad invalido affetto da minorazione fisica, il datore di lavoro, destinatario del provvedimento di avviamento, non può promuovere un accertamento sanitario diretto a verificare la idoneità dell’invalido a svolgere specifiche mansioni. Nelle richiamate pronunce è stato affermato che la competenza del Collegio Medico, quando sia adito dal datore di lavoro, è tassativamente limitata, nel quadro della disciplina di cui alla L. n. 482 del 1968, e in particolare dell’art. 20, applicabile “ratione temporis” (assunzione risalente all’anno 1992) ad accertare che la menomazione della capacità lavorativa non presenti (o non abbia raggiunto) caratteristiche tali da poter riuscire di pregiudizio alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti. Del tutto correttamente, pertanto, la datrice di lavoro attivò la procedura accertativa medica prevista del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 129 e 130 applicabili “ratione temporis” al tempo in cui furono richieste le visite mediche collegiali, che disciplinano la dispensa dal servizio nei casi in cui, successivamente all’assunzione, l’impiegato sia divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell’art. 71 D.P.R. citato.

24. In applicazione dei principi innanzi richiamati deve ritenersi che la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui ha ritenuto ingiustificato il rifiuto del B. di sottoporsi agli accertamenti medici disposti dall’Amministrazione e, in conseguenza, ha ritenuto esente da responsabilità la Amministratrice per avere adibito il B. alle mansioni proprie della qualifica di assunzione (collaboratore scolastico). Va al riguardo osservato che, ai sensi della L. n. 482 del 1968, art. 20, comma 5 fermo il disposto dell’art. 2103 c.c., il datore di lavoro può adibire l’invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purchè compatibili con le condizioni fisiche dell’invalido stesso.

25. La Corte territoriale ha, infatti, accertato che la Amministrazione aveva adottato una serie di misure e di correttivi idonei a consentire al lavoratore di svolgere le mansioni proprie del profilo di appartenenza (dotazione di uno spazzolone manovrabile anche con un solo arto; precisazione che non sarebbe stata preteso il medesimo impegno richiesto ai colleghi di lavoro rivestenti qualifica e profilo identici e non affetti da minorazione alcuna) e che era emerso dall’istruttoria che la minorazione da cui il B. era affetto consentiva al medesimo di utilizzare una motocicletta per recarsi al lavoro. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che all’esito della visita collegiale, alla quale il lavoratore si era sottoposto, all’esito di immotivati rifiuti, e che aveva attestato l’incompatibilità con le condizioni di monorazione di mansioni comportanti l’uso di entrambi gli arti, la Amministrazione aveva affidato al B. il compito di provvedere alla apertura ed alla chiusura dei cancelli e gli aveva assegnato altri compiti non esecutivi (rilevazione presenza alla mensa, trasmissione dei dati alla dita appaltatrice del servizio di ristorazione, sorveglianza al piano ed agli ingressi riordino in collaborazione con altri colleghi delle aule del piano e dei corridoi). Non è, dunque, ravvisabile la dedotta (primo e terzo motivo) violazione dell’art. 2087 c.c.

26. Le considerazioni innanzi svolte evidenziano la linearità ed esaustività della sentenza impugnata che resiste, dunque, alle censure (motivi dal primo al quarto) che le addebitano vizi motivazionali.

27. Va al riguardo osservato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007, 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005.

28. Le censure formulate nei motivi in esame sono inammissibili nella parte in cui, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione della L. n. 482 del 1968, art. 20(primo e secondo motivo) e dell’art. 2087 c.c. (primo e terzo motivo) e di vizi motivazionali (primo, secondo, terzo, quarto motivo) sollecitano una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass. SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 21485/2011, 9043/2011), così ponendosi fuori dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 13.12.2011).

29. Il quinto motivo è inammissibile. Va, al riguardo, rilevato che, con motivazione esaustiva, chiara e lineare, la Corte territoriale ha ricostruito in maniera puntuale i compiti affidati al B., la quantità del tempo (un’ora complessivamente e non da solo ma insieme con i colleghi) da destinare a quelli di pulizia dei locali scolastici, gli utensili forniti (“spazzettone” con frange), l’elasticità della prestazione richiesta (rimessione alla discrezionalità del lavoratore di scegliere di fare quanto nelle sue possibilità), come già evidenziato nei punti 3, 4 e 25 di questa sentenza.

30. Ebbene, le censure formulate dal ricorrente lungi dall’infirmare la esaustività e la logicità del percorso motivazionale mettono inammissibilmente (punti 27 e 28 di questa sentenza) in discussione la valutazione del materiale istruttorio, sostanzialmente richiedendone il riesame. Ulteriore profilo di inammissibilità consegue al fatto che il ricorrente richiama documenti (mansionario 2001, richiami dei dirigenti scolastici) di cui riproduce solo in parte il contenuto, in contrasto con quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

31. Il sesto motivo, incomprensibile nella parte in cui è dedotta la violazione dell’art. 1453 c.c., che disciplina la risolubilità del contratto per inadempimento, fattispecie estranea all’oggetto del giudizio, è infondato laddove denuncia violazione della L. n. 482 del 1968, art. 20 (punti 23 e 24 di questa sentenza). Il motivo in esame è inammissibile nella parte in cui, seppur attraverso il richiamo all’art. 2087 c.c., mira, ancora una volta inammissibilmente (punto 28 di questa sentenza) a mettere in discussione l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla compatibilità dei compiti affidati al ricorrente con la invalidità di cui era portatore. Vanno al riguardo richiamate le considerazioni svolte nei punti 3, 4, 25 e 26 di questa sentenza.

32. Il settimo motivo, per quanto è dato comprendere dallo sviluppo argomentativo delle prospettazioni che lo sorreggono e che restano oscure laddove richiamano l’art. 1225 c.c., e fanno riferimento al ” danno alla salute strettamente inteso ma altresì un danno da inadempimento contrattuale..”, è infondato atteso che la Corte territoriale ha esaminato la domanda risarcitoria e l’ha rigettata avendo escluso che fosse imputabile alla Amministrazione qualsivoglia inadempimento agli obblighi di legge e di contratto nella gestione del rapporto di lavoro con il ricorrente.

33. L’ottavo, il nono ed il decimo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto correlati al dedotto carattere vessatorio e mobbizzante dell’Amministrazione, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità.

34. L’ottavo motivo è infondato nella parte in cui è denunciata la violazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. La Corte territoriale ha, infatti, ricostruito (pgg. 9-12 della sentenza impugnata) la nozione di mobbing (condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità) in modo corretto e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17698/2014, 18836/2013, 3785/2009).

35. La sentenza impugnata, diversamente da quanto opina il ricorrente, non ha affatto affermato che il carattere mobbizzante o vessatorio dei comportamenti tenuti dal datore di lavoro sia da escludersi nei casi in cui il lavoratore reagisca agli atti emulativi e persecutori perpetrati in suo danno. La Corte territoriale, come evidenziato nel punto 5 di questa sentenza, ricostruita l’intera vicenda dedotta in giudizio, ha rilevato che dall’istruttoria non fosse emerso alcun elemento idoneo a provare che la gestione del rapporto di lavoro del B. fosse stata ispirata e si fosse risolta in una condotta vessatoria e persecutoria. La Corte territoriale ha, infatti, ricostruito l’intero contesto lavorativo, e in maniera esauriente, chiara e lineare ha dato conto delle ragioni che avevano determinato lo spostamento dell’ufficio, il trasferimento per incompatibilità ambientale, l’adozione dei provvedimenti disciplinari, l’ispezione, la segnalazione delle condotte denunciate dagli alunni all’Autorità Giudiziaria. In maniera altrettanto esaustiva e lineare ha spiegato le ragioni della per le quali tutti gli atti di gestione del rapporto del ricorrente dovevano ritenersi legittimi e giustificati ed ha evidenziato che dalla prova era emerso che il clima di tensione era stato, invece, determinato dai comportamenti ingiuriosi e aggressivi tenuti dal ricorrente nei confronti dei colleghi, del Preside e degli alunni.

36. Il decimo motivo è infondato nella parte in cui è denunciata la violazione dei principi in tema di onere probatorio. In conformità ai principi ripetutamente affermati da questa Corte (Cass. 42226/2016, 2038/2013, 18927/2012), deve ribadirsi che in tema di responsabilità per mobbing, che non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va inquadrata nell’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c. e ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, l’onere di provare la natura vessatoria dei comportamenti denunciati e la loro ascrivibilità alla responsabilità del datore di lavoro incombe sul lavoratore che chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità dì comportamenti del datore di lavoro ovvero dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria.

37. E’, del pari, infondata la censura che addebita alla sentenza violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., dovendo darsi continuità ai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata sia, come nella fattispecie in esame, congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. 6404/2017, 21876/2015, 10958/2015, 16728/2006, 1216/2006).

38. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante, sul piano probatorio, la circostanza che a far tempo dal 2004 (anno coincidente con l’ultimo mutamento di mansioni) il B. non fosse incorso in sanzioni disciplinari, evidenziando che questi era rimasto assente dal servizio dal 2001 al 2004 per curarsi ed affrontare il suo personale disagio esistenziale.

39. Il motivi in esame sono inammissibili nella parte in cui sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge (ottavo e decimo motivo) e di denuncia di vizi motivazionali (ottavo e nono motivo) sollecitano il riesame del merito della controversia ed un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie (punti 27 e 28 di questa sentenza).

40. L’undicesimo motivo è inammissibile perchè introduce una questione nuova.

41. La questione della dedotta violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione e correlata al clamore suscitato dalla divulgazione ad opera del Preside della avvenuta segnalazione all’autorità giudiziaria delle condotte commesse dal ricorrente ai danni di alcuni alunni, non risulta, infatti, trattata nella sentenza impugnata.

42. Si tratta di questione di diritto, comportante accertamenti di fatto (divulgazione della notizia alla stampa, carattere diffamatorio dell’articolo di stampa, esito del giudizio penale), in relazione alla quale il ricorrente omette di precisare se, ed in quale atto processuale del giudizio di merito, essa sia stata sottoposta all’esame della Corte territoriale (Cass. 206782016, 8266/2016, 7048/2016, 5070/2009).

43. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

44. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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