Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13992 del 24/06/2011
Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13992
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10692-2009 proposto da:
B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE, 112, presso lo studio
dell’avvocato DI LAURO ALDO, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI VARESE, POLIZIA PROVINCIALE DI VARESE – NUCLEO STRADALE;
– intimati –
avverso l’ordinanza RG 3374/08 del GIUDICE DI PACE di VARIASE del
22/10/08, depositata il 27/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il Procuratore detienile, in persona de Dott. Renato
Finocchi Ghersi che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis
c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Il ricorrente, B.S., impugna l’ordinanza di inammissibilità, pronunciata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 il 22 ottobre 2008 e notificata il 18 marzo 2009.
2. – Il Giudice di Pace riteneva tardivo (perchè oltre i 60 giorni) il ricorso in opposizione, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2008 avverso verbale di violazione al codice da strada, accertata dalla Polizia Provinciale il (OMISSIS) e immediatamente contestata.
3. – L’opponente, dopo aver affermato che, in relazione alla stessa violazione, era intervenuta una successiva notificazione del verbale (in data (OMISSIS)), sostiene, col primo motivo, che da tale ultima data, decorreva un nuovo termine per l’impugnazione: tenuto conto di tale data l’impugnazione risultava tempestiva.
Col secondo motivo deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, poichè il ricorrente era stato tratto in errore dalla indicazione contenuta nel verbale, secondo la quale – (altra modalità per il ricorso: il trasgressore in alternativa al ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla data della notifica può proporre opposizione (il Giudice di Pace di Varese …”.
4. – (ili intimati non hanno svolto attività in questa sede.
5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
6. – Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo occorre rilevare che, in materia di violazioni al Giudice della Strada, principio generale è quello della immediata contestazione, dalla quale decorre il termine per l’impugnazione. Se non è possibile tale contestazione, e nel limiti in cui è ammessa la contestazione differita, segue la notifica del verbale. Nel caso in questione non viene contestata la regolarità, nè vengono dedotti vizi della contestazione immediata con la conseguenza che il verbale doveva essere impugnato nei successivi 60 giorni. La contestazione immediata risulta intervenuta il (OMISSIS) con la conseguenza che il termine di 60 giorni veniva scadere il 8 luglio 2008. La mancata impugnazione entro tale termine rende non più contestabile il verbale. Conseguentemente la successiva notifica dello stesso verbale, intervenuta il 18 agosto 2008, a termine dell’impugnazione ormai scaduto, non può avere l’effetto di riaprire i termini di una impugnazione ormai preclusa.
Il secondo motivo appare invece generico perchè non riporta l’intera informativa contenuta nel verbale, richiamando soltanto quella che appare essere un’aggiunta (vedi il termine “altra”) rispetto alla complessiva informativa contenuta nel verbale quanto alla tutela prevista per l’interessato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011