Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13992 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.06/06/2017),  n. 13992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23799-2015 proposto da:

X.L.J., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BOEZIO 19, presso lo studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAIROLI 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TURILLI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

BISHOKU KOBO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2887/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2015 R.G.N. 6279/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e

del terzo motivo del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO MOZZETTI per delega Avvocato GILBERTO

CERUTTI;

udito l’Avvocato LUIGI AMMIRATI per delega verbale Avvocato IURILLI

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14 aprile 2015, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma accoglieva limitatamente al pagamento della retribuzione per il mese di gennaio 2010 da parte di A.T. la domanda proposta da X.L.J. nei confronti del predetto A.T. e della Bishoku Kobo S.r.l., originariamente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso intimatogli dallo stesso A.T., per chiusura dell’attività di ristorazione da questi gestita, il 14.12.2009, in costanza di malattia ed in anticipo sul passaggio dell’azienda alla Bishoku Kobo S.r.l., indicata come cessionaria e la condanna in solido delle convenute al pagamento dell’indennità risarcitoria spettante a fronte del licenziamento illegittimo e delle differenze retributive pretese in ragione del rivendicato superiore inquadramento come aiuto cuoco e della mancata corresponsione di quanto spettante a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti e TFR.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da X.L.J., allora appellato, ai sensi della L. n. 134 del 2012, temporalmente non applicabile alla fattispecie; insussistente il diritto al superiore inquadramento rivendicato; non provata la pretesa alle maggiorazioni per lavoro straordinario ed all’indennità sostitutiva delle ferie, festività e permessi non goduti; legittimamente intimato il licenziamento da A.T., al quale soltanto faceva capo il rapporto di la voro per essere l’azienda da questa gestito pervenuta alla Bishoku Kobo S.r.l. da altro soggetto, con conseguente esclusione della titolarità del medesimo in capo alla predetta Società ex art. 2112 c.c.; dovuta dallo stesso T. la retribuzione del mese di gennaio 2010 per essere il licenziamento divenuto efficace il 14 gennaio 2010 data di cessazione dello stato di malattia del lavoratore.

Per la cassazione di tale decisione ricorre X.L.J., affidando l’impugnazione a quattro motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, A.T., mentre la Società, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., artt. 2107 e 2697 c.c. e della L. n. 66 del 2003, art. 3 lamenta a carico della Corte territoriale l’inosservanza del principio di non contestazione per non aver dato rilievo alla mancata confutazione da parte di A.T. di quanto dedotto dal ricorrente in ordine all’orario di lavoro osservato, superiore ai limiti legali, valorizzando, al contrario, dichiarazioni testimoniali insuscettibili di suonare smentita di circostanze non contestate dall’interessato.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2697, 2112 e 2560 c.c., il ricorrente deduce la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale che disconosce la continuità del rapporto di lavoro con la Società subentrata nella gestione dell’azienda, erroneamente ritenendo non produttiva di tale effetto la cessione operata, non dal Takehito, ma da altra Società alla Società convenuta, da considerarsi comunque fittiziamente interposta, in considerazione della riferibilità di tale Società allo stesso T..

Il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e della L. n. 108 del 1990, art. 2 è volto a censurare la pronunzia della Corte territoriale relativamente alla ritenuta ricorrenza dell’invocata causa giustificativa del recesso, non essendo configurabile la prospettata “cessazione di attività” a fronte della prosecuzione della stessa per effetto dell’intervenuta cessione, sia pur sotto una diversa veste formale.

Il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 100 del CCNL per il settore Turismo è infine prospettato in relazione al convincimento espresso dalla Corte territoriale, in contrasto con il principio di non contestazione, in ordine al difetto di prova della pretesa alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti.

Il primo motivo deve ritenersi infondato e con esso il quarto, sostanziandosi quest’ultimo in censure del tutto analoghe a quelle espresse nel primo, atteso che, alla stregua di quanto riportato nella narrativa del ricorso de quo, da cui si desume che la causa petendi della domanda relativa al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario e per indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, si concreta nel “non aver percepito nella misura dovuta” i predetti emolumenti, deve ritenersi corretta la conclusione di rigetto della domanda cui perviene la Corte territoriale, sulla scorta dell’orientamento di questa Corte (cfr. Cass., sez. lav., 16.2.2009 n. 3714, citata in motivazione) secondo cui, ai fini del riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, ove il lavoratore deduca l’insufficienza della retribuzione ricevuta, è tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, nella specie neppure desumibile dalle pretese ammissioni del soggetto datore, stante la possibile attivazione di un orario multiperiodale ammessa dalla L. n. 66 del 2003, mentre ai fini del riconoscimento dell’indennità per ferie e permessi non goduti, è onerato della prova di aver lavorato durante i giorni festivi o dedicati al riposo compensativo, qui neppure richiesta.

Parimenti infondati risultano il secondo ed il terzo motivo, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, dal momento che, mentre, ammettendosi essere stata la cessione dell’azienda alla Boshoku Kobo S.r.l. operata, non da A.T. ma da altra Società – che, tuttavia, neppure è stata chiamata in giudizio, per quanto anch’essa in ipotesi responsabile solidale del soddisfacimento delle pretese azionate – nulla si prova in ordine all’effettività o alla simulazione di entrambe le successive cessioni, la continuità dell’attività aziendale, su cui il ricorrente fonda comunque l’operatività dell’art. 2112 c.c., nonostante il licenziamento fosse stato intimato anteriormente alla data della cessione alla Boshoku Kobo S.r.l., il 26.1.2010, è sostenuta (vedi pag. 13 del ricorso penultimo capoverso ove si legge “essendo l’esercizio rimasto sempre aperto al pubblico”) in contrasto con la dichiarazione dello stesso teste, S.R., consulente del lavoro dell’azienda, indicato a sostegno delle tesi del ricorrente, il quale, al contrario, conferma (nella dichiarazione riportata in ricorso si legge “ricordo che ci fu un’interruzione temporale tra le due gestioni, se non erro di circa venti giorni/un mese) quanto accertato dalla Corte territoriale in ordine all’effettività della chiusura dell’azienda e, dunque, della cessazione dell’attività, invocata a motivo dell’intimato licenziamento, offrendo sicuro fondamento alla pronunzia della Corte medesima che con riferimento a quel dato ha motivato la ritenuta legittimità del recesso.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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