Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13991 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 24/06/2011), n.13991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SPORT ELECTRONICS LABORATORY s.a.s., in liquidazione, in persona del

legale rappresentante pro tempere, rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Giorgi Giorgio e

Andrea Melucco, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n.

32 presso lo studio del secondo;

– ricorrente –

contro

S.D., F.C., F.P., F.

C., quali eredi di F.A., rappresentati e difesi, per

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato Pascucci

Lucia, domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte suprema di cassazione;

– controricorrenti –

B.E., in proprio e nella qualità di erede di

B.E., rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria

Carmela Carbonaro e Riccardo Lamonaca, elettivamente domiciliata in

Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Francesca

Delfini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 133 del 2009,

depositata il 31 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Maria Carmela Carbonaro;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato il rispetto alla

relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che SPORT ELECTRONICS LABORATORY s.a.s., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 113 depositata il 13 gennaio 2009;

che il ricorso si articola in 26 motivi ed è stato notificato il 15 febbraio 2010 nei confronti di F.A. e di B. E.;

che hanno resistito S.D., F.C., F. P., F.C., quali eredi di F.A., nonchè B.E., eccependo l’inammissibilità del ricorso, per essere la società ricorrente stata cancellata dal registro delle imprese il 12 maggio 2009;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 22 dicembre 2010, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il ricorso è inammissibile alla luce del principio, affermato dalle sezioni Unite con sentenza n. 4060 del 2010, secondo cui “in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore”.

Nel caso di specie, dalla certificazione prodotta dai controricorrenti – ammissibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di documento rilevante ai fini della valutazione dell’ammissibilità del ricorso – risulta che la società ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese il 12 maggio 2009, sicchè, allorquando è stato notificato il ricorso per cassazione, la società ricorrente era estinta. Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per ciascuna parte controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA