Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13991 del 08/07/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13991 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 21533~2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

GINANNESCHI VALENTINO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE

PARIOLI

43-46,

presso

lo

studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA
BODRITO, GIOVANNI MARONGIU giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 08/07/2016

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2012 della COMM.TRIB.REG.bELL A

el÷—gett~, depositata il 18/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

A

R.G. 21533/2012
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della
sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Genova, rigettando sia l’appello
principale dell’Agenzia sia quello incidentale del contribuente Ginanneschi Valentino, ha
confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal
contribuente, ex dipendente Consorzio Autonomo Porto di Genova (CAP), avverso il
provvedimento di rigetto dell’istanza presentata il 21.3.2008 ed intesa ad ottenere il rimborso

trattamento previdenziale integrativo previsto dal D.Lgs. n. 124 del 1993; nello specifico la
CTP di Genova aveva dichiarato la decadenza, ai sensi dell’art. 38 dpr 602/1973, del diritto del
contribuente al rimborso delle maggiori somme trattenute dal sostituto di imposta per gli anni
2002 e 2003 e, con esclusivo riferimento agii importi maturati tra il 2004 ed il 2007, aveva
dichiarato l’Agenzia tenuta a rimborsare le somme versate a titolo di IRPEF oltre il limite
dell’87,50%. Osservavano i giudici di appello che l’eccezione di inammissibilità del ricorso,
svolta dall’Agenzia delle entrate e basata sul fatto che il contribuente non aveva indicato nel
ricorso il quantum della pretesa era infondata poiché l’art. 18, comma 2 lett. d e comma 4, D.
Lgs. N. 546 del 1992 non sanciva l’inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione del
quantum. Inoltre il trattamento pensionistico complementare era assoggettato a tassazione
sull’importo dell’87,50%, in forza dell’art. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986, che lo aveva
assimilato ai redditi da lavoro dipendente.
Il contribuente si è costituito in giudizio depositando controricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ. poiché il contribuente
non aveva fornito alcuna certificazione attendibile dell’ammontare delle somme annualmente
corrisposte dall’Inps di talché la CTR era incorsa in errore nel non dichiarare l’inammissibilità
del ricorso.
3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione agli artt. 7, 13 e 14 D. Lgs 21.4.1993 n. 124 e dell’art. 48 bis,
comma 1, d.p.r. 917/86 ratione temporis applicabile. Sostiene la ricorrente che le prestazioni
pensionistiche erogate dal fondo CAP istituito presso l’Inps non potevano fruire del regime
della tassazione nella misura dell’87,50°/0 in quanto la tassazione sulla ridotta base imponibile
dell’87,50 0/0 riguardava solo i fondi di previdenza relativi agli enti di cui alla L. n. 70 del 1975,
mentre, per gli altri fondi preesistenti ( c.d. vecchi fondi ), tra i quali rientrava anche quello per
il personale dell’ex consorzio autonomo del Porto di Genova, la tassazione agevolata sulla base
dell’87,50 % doveva riconoscersi solo per quelli inquadrati nel settore della previdenza
complementare disciplinato dal D.Lgs. n. 124 del 1993; di conseguenza, occorreva verificare,
caso per caso, se detti fondi esercitavano l’attività sulla base della preventiva autorizzazione
della COVIP e se i medesimi erano iscritti nell’albo tenuto dallo stesso Comitato ed erano
1

delle ritenute fiscali indebitamente effettuate dall’INPS per gli anni dal 2002 ai 2007 sul

sottoposti alla sua vigilanza; pertanto, poiché il Fondo per il personale dell’ex consorzio
autonomo del Porto di Genova gestito dall’INPS non era iscritto all’albo anzidetto ne’ risultava
soggetto alla vigilanza COVIP, lo stesso non era sottoposto al regime agevolato indicato dalla
CTR.
4. In ordine al secondo motivo di ricorso, osserva la Corte che il trattamento pensionistico
erogato dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova ( CAP ), confluito nell’Inps a
decorrere dal 1 gennaio 1987, ha natura complementare in quanto costituisce una prestazione
in forma di rendita realizzata in modo volontario con lo scopo di integrare la pensione pubblica

consegue che l’erogazione da parte dell’INPS di una unica somma comprensiva
dell’assicurazione generale obbligatoria e della previdenza complementare non incide sulla
natura integrativa del trattamento complementare, posto che si tratta di due titoli giuridici
differenti. Quanto al fatto che il fondo in parola non sarebbe soggetto alla vigilanza Covip,
mette conto osservare che dal sito internet della Covip emerge che, nella sezione ” Albo fondi
pensione”, sono annoverati i ” Fondiimps “. Ciò posto, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48,
comma 7 bis, come introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il
17 agosto 1995, ha disposto che le prestazioni periodiche indicate nell’art. 47, comma 1, lett. h
bis, dello stesso decreto presidenziale costituiscono reddito per 187,5 dell’ammontare
corrisposto e non per I loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui al
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d ( introdotta, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4 ), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate
all’art. 47, comma 1, lett. h bis, dello stesso decreto presidenziale, non sono più soggette alle
disposizioni dell’art. 48, dello stesso decreto presidenziale ( nel testo sostituito, con effetto dal
1 gennaio 1998, dalll’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997 ), ma continuano a costituire reddito
per 1’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto. La disciplina è stata in seguito ancora
modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f), entrato in vigore il
26 maggio 2001 con effetto decorrente però dal 1 gennaio 2001, come disposto dall’art. 19,
comma 1, dello stesso decreto legislativo, modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art.
13, con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986,
art. 47, comma 1, lett. h bis, si assumono ai netto della parte corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta, ovverosia sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento
dell’ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla CTR sulla scorta dell’originario testo
normativo, sebbene sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento
dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale ( Cass. n. 1(5+7 del 1 ,7.12.2015; Cass. n.
14310 del 20.4.2009 ). A tale principio non si è conformata la CTR nella sentenza qui
impugnata, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione dei tributo sul minore
importo delr87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS. Alla luce ditali considerazioni va,
pertanto, accolto il ricorso dell’Agenzia, attenendo la controversia (in seguito alla decadenza
del contribuente al rimborso per gli anni 2002 e 2003, affermata dalla CTR nell’impugnata
2

al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile. Ne

sentenza, non oggetto sul punto di alcuna doglianza) a prestazioni pensionistiche erogate
successivamente al 31 dicembre 2000; non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, la

vsa,

causa Vdecisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo anche con
riferimento all’istanza relativa agli importi maturati dal 2004 al 2007.
LI primo motivo di ricorso rimane assorbito.
In considerazione dell’epoca in cui si è consolidato il su esposto principio giurisprudenziale,
si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell’intero

P. Q. M.

La Corte, pronunciando sui secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa
l’impugnata sentenza e, decidendo nei merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;
dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 giugno 2 16.

giudizio.

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