Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13990 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. Matera Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31248-2005 proposto da:

COSIR CONSORZIO SERVIZI IMP RIUNITE ARL P. IVA (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. GONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROSSI ANTONELLO;

– ricorrente –

contro

INTERCONSULTING DI GARAU ALDO & C SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 2425-2006 proposto da:

INTERCONSULTING SAS (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore G.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ANIELLO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

COSIR SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 961/2005 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 24/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato ALBINI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato COSTANZA Aniello, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La COSIR-Consorzio Servizi Imprese Riuniti srl, con atto notificato in data 5.12.2001 proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 89/01 emesso dal Giudice di Pace di Porto Torres, con il quale la medesima era stata condannata al pagamento in favore della ricorrente convenuta Interconsulting sas, della somma di 2.820.000 a titolo di residuo corrispettivo dovuto per prestazioni d’opera (fornitura di cassonetti e smaltimento dei rifiuti) in favore di essa opponente, sulla base di n. 3 fatture. Deduceva la Cosir che la somma richiesta non era dovuta per avere corrisposto interamente il prezzo convenuto, che era inferiore a quello ingiustamente preteso da controparte con il provvedimento monitorio opposto. L’adito G.d.P. accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione. Avverso tale pronuncia la Interconsulting sas proponeva appello; l’adito Tribunale di Sassari con sentenza n. 961/05 depos. in data 24.1.05 accoglieva l’impugnazione e, in riforma dell’appellata sentenza, confermava il provvedimento monitorio opposto, compensando le spese di lite. Il giudice dell’appello, dato atto che le parti controvertevano sull’epoca della conclusione del contratto, statuiva che esso non doveva ritenersi stipulato, a mezzo telefono, ne dicembre del 2000 (come sostenuto dell’appellata), ma successivamente, con l’invio in data 10.1.2001 da parte dell’Interconsulting alla Cosir , di un fax riepilogativo delle diverse condizioni del contratto, nel quale veniva fissato un corrispettivo maggiore di quello in un primo tempo offerto. Ciò era chiaramente desumibile, ad avviso de tribunale, dalle emergenze istruttorie ed in specie dal fatto che tale fax non era stato subito contestato e che l’esecuzione del contratto era stata iniziata dalla società appellata.

Avverso la predetta pronuncia, la srl COSIR ricorre per cassazione sulla base di 2 mezzi; resiste con controricorso la società intimata che ha proposto altresì ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale, l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di conclusione del contratto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In modo particolare viene contestata l’affermazione del tribunale che aveva configurato la tacita accettazione della proposta nella mancata pronta contestazione della somma indicata nel fax del 10.1.01 quale corrispettivo del servizio offerto, mentre in realtà non erano stati adeguatamente valutati altri fatti emersi nel corso dell’istruttoria, quali la lettera di contestazione scritta il 16.3.01, ma preceduta da alcune telefonate riguardanti la più gravosa quantificazione della prestazione e la circostanza per la quale la prima fattura (del 31.1.01) era stata trasmessa dopo 45 gg. e non dopo 2 mesi e mezzo come ritenuto dal giudice.

Con i 2 motivo viene eccepita l’omessa, insufficiente motivazione. Il giudice d’appello aveva contraddittoriamente affermato che il fax inviato dalla Interconsulting era stato spedito in pendenza di trattative, configurandosi perciò come momento conclusivo di un iter procedimentale di formazione del contratto e non come proposta di modifica ad un preesistente accordo già perfezionato. Ciò che tra l’altro poteva esser confermato dalle testimonianze rese dal legale rappresentante e dai dipendenti della stessa srl Cosir ove correttamente interpretate.

Entrambe le predette doglianze, congiuntamente esaminate attesa la loro connessione, sono infondate.

Invero la questione in esame involge l’interpretazione circa il momento dell’avvenuta conclusione del contratto, operazione questa riservata a giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, apparendo logica e giuridicamente corretta la motivazione della sentenza su tale specifico punto. Peraltro non v’è dubbio che il silenzio di chi abbia interesse a contraddire, e si trovi nella possibilità di farlo, può assurgere a manifestazione tacita di volontà, produttiva di effetti giuridici, ove concorrano peculiari circostanze e situazioni, oggettive e soggettive – nella fattispecie correttamente individuate dal giudice d’appello – che diano un univoco significato al silenzio medesimo. (Cass. n. 1367 del 12/04/1977).

Occorre peraltro ribadire che le suddette censure riguardano esclusivamente la valutazione di mezzi istruttori (deposizione dei testi escussi ed esame di documenti), come tali riservati al giudice di merito e non sindacabili nel giudizio di legittimità attesa – come si è detto – la corretta motivazione della sentenza impugnata.

Invero è noto che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. n. 14279 del 25/09/2003; Cass. n. 1936 del 29.9.2004; Cass. 6975/2001; Cass. n. 4916/200; Cass. 17486/2002; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

Passando all’esame del ricorso incidentale, con esso si censura il punto della sentenza relativo alle spese di giudizio che sono state compensate, mentre, secondo Interconsulting, avrebbero dovuto essere poste a carico della sola soc. COSIR in quanto parte soccombente. La doglianza è infondata. La compensazione delle spese, non può essere censurata, essendo stata correttamente motivata con specifico riferimento ai particolari profili sostanziali e processuali della fattispecie. Peraltro, la valutazione operata al riguardo dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. (Cass. ordinanza n. 24531 del 02/12/2010; Cass. n. 6970 del 23/03/2009).

In conclusione devono essere rigettati tanto il ricorso principale che quello incidentale, ciò che giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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