Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13990 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 10/06/2010), n.13990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IT HOLDING GMBH in persona del legale rappresentante pro tempore,

V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STRACUSA 16,

presso lo studio dell’avvocato NARDI MASSIMO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

e contro

PREFETTURA BIELLA in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO

INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 749/2004 del GIUDICE DI PACE di BIELLA,

depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI GELSO;

udito l’Avvocato NARDI Massimo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La I.T. Holding GMBH corrente in (OMISSIS) e V. A. proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Biella con la quale era stato rigettato il ricorso da essi opponenti proposto avverso il verbale della Polizia Stradale di Biella contenente la contestazione della violazione dell’art. 93 C.d.S., comma 7 – con confisca del veicolo Mercedes – per aver esso V.A. circolato alla guida del detto veicolo con targa tedesca provvisoria scaduta di validità, non immatricolato in Italia e radiato dalla circolazione.

Gli opponenti a sostegno dell’impugnativa, deducevano che: il veicolo in questione al momento della contestata infrazione era stato già immatricolato e solo provvisoriamente radiato; la detta radiazione non comportava il venir meno dell’originaria immatricolazione stante la procedura al riguardo prevista dal C.d.S. tedesco; il veicolo, infatti, dopo la radiazione era stato reimmatricolato dopo appena un mese dalla radiazione; la confisca era consentita solo in caso di veicolo mai immatricolato e non di veicoli già immatricolati pur se privi di carta di circolazione perchè non ancora rilasciata; l’art. 97 C.d.S. era applicabile solo ai veicoli da immatricolare in Italia.

1/opposta Prefettura di Biella non si costituiva nel giudizio di opposizione.

Con sentenza 23/11/2004 il giudice di pace di Biella rigettava l’opposizione osservando: che secondo gli opponenti il veicolo in questione al momento della contestata violazione godeva ancora della originaria immatricolazione; che tale tesi non era fondata posto che nella prodotta documentazione si faceva riferimento alla “radiazione” e alla “reimmatricolazione”; che, come sì evinceva dai detti documenti, con la radiazione provvisoria il veicolo era definitivamente ritirato dalla circolazione con possibilità di reimmatricolazione nell’arco di un anno e con rilascio di un nuovo libretto di proprietà previa esibizione della perizia effettuata da un perito ufficiale; che il veicolo in questione era stato immatricolato una prima volta in data (OMISSIS) con targa (OMISSIS); che la volturazione in favore della società opponente era avvenuta il (OMISSIS); che prima di detta volturazione il veicolo era stato radiato in data (OMISSIS) e reimmatricolato in data (OMISSIS) per cui al momento della violazione ((OMISSIS)) era privo dei documenti richiesti per l’immatricolazione e, in particolare, della carta di circolazione e della targa in corso di validità; che, al contrario di quanto sostenuto dagli opponenti, nella specie ben si poteva procedere alla confisca del mezzo essendo irrilevante la precedente immatricolazione in quanto al momento della contestazione il veicolo era privo di carta di circolazione ed era stato solo successivamente “reimmatricolato”, trattandosi di situazione da equiparare alla “nuova immatricolazione”; che pertanto nella specie la confisca era obbligatoria ai sensi dell’art. 93 C.d.S.; che, infatti, la radiazione era significativa di una situazione in cui non era possibile la circolazione.

La cassazione della sentenza del giudice di pace di Biella è stata chiesta dalla I.T. Holding GMBH e da V.A. con ricorso affidato a due motivi. L’intimata Prefettura di Biella non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la I.T. Holding GMBH e V. A. denunciano violazione dell’art. 93 C.d.S., comma 7 deducendo che il giudice di pace non si è attenuto ai principi dell’art. 93 C.d.S. alla luce di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 371/1994 con riferimento all’ipotesi di veicolo posto in circolazione senza carta di circolazione ma già immatricolato. Nella specie il veicolo in questione al momento della contestazione dell’infrazione era stato già immatricolato a nulla rilevando il mancato rilascio della carta di circolazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione sostenendo che il giudice di pace non ha fatto ben comprendere in base a quali elementi ha desunto la mancanza di una valida immatricolazione del veicolo de quo al momento della contestata violazione. Il giudice di pace non ha considerato che dall’ampia documentazione prodotta (in particolare: carta di circolazione;

certificalo di proprietà; certificato di radiazione) emergeva che il detto veicolo era regolarmente immatricolato in Germania ed era stato solo provvisoriamente radiato – con le limitate conseguenze previste dal C.d.S. tedesco – per poi essere reimmatricolato con rilascio di un nuovo libretto senza essere sottoposto ad alcuna perizia ufficiale. Il giudice di pace non ha tenuto conto dell’insussistenza di una radiazione definitiva la sola idonea a consentire l’affermazione della mancanza di immatricolazione alla data ((OMISSIS)) della contestazione dell’infrazione: alla detta data l’originaria immatricolazione era invece ancora valida sino al (OMISSIS).

La Corte rileva la fondatezza, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza.

Occorre premettere che – come riportato nella stessa sentenza impugnata – la Corte costituzionale, con la pronuncia 27/10/1994 n. 371, ha dichiarato che è illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, comma 3 nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo posto in circolazione senza la carta di circolazione, anche se tale veicolo sia già stato immatricolato.

Il giudice di pace non ha tenuto conto dei principi conseguenti a tale pronuncia ai fini della decisione in ordine alla richiesta formulata in via subordinata dagli opponenti volta ad ottenere – “ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa” – la dichiarazione dell’illegittimità della confisca (in tal senso le conclusioni di parte opponente come riportate nella sentenza impugnata).

Va al riguardo rilevato che, come questa Corte ha avuto modo di precisare nella sentenza 10/4/1999 n. 3513, la portata della disposizione dell’art. 93 C.d.S., comma 7 – che assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ed alla sanzione accessoria della confisca chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione – è stata limitata dalla sentenza della Corte cost. n. 371 del 1994. che ha dichiarato illegittimo la L. n. 689 del 1981, art. 21, comma 3 nella parte relativa alla previsione della confisca obbligatoria del veicolo posto in circolazione senza carta di circolazione, anche se già immatricolato. Ne consegue che, in ipotesi di violazione della citata norma del C.d.S., la confisca consegue nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia stato immatricolato, non anche nella diversa ipotesi in cui il veicolo, già immatricolato, si trovi nella condizione di “cessazione dalla circolazione” (art. 103 C.d.S.) per esportazione.

Nella specie, secondo quanto accertato in fatto nel corso del giudizio di opposizione e precisato nella sentenza impugnata, il veicolo in questione confiscato dalla Polizia Stradale al momento della contestazione dell’infrazione di cui all’art. 93 C.d.S., comma 7 circolava con targa provvisoria tedesca scaduta di validità ed era stato radiato dalla circolazione. Il veicolo era stato però immatricolato sin dalla data (OMISSIS) con validità sino al (OMISSIS) (data anteriore alla contestazione dell’infrazione in questione). Peraltro il provvedimento di radiazione era provvisorio con possibilità di reimmatricolazione entro un anno dalla radiazione e la reimmatricolazione era avvenuta il (OMISSIS), ossia ben prima della scadenza di validità della originaria immatricolazione.

Da quanto precede emerge con immediatezza l’errore commesso dal giudice di pace nel rigettare l’opposizione proposta dai ricorrenti anche con riferimento al capo concernente la confisca del mezzo.

In proposito va evidenziato che il giudice di pace non ha considerato che la portata della disposizione applicata (art. 93 C.d.S., comma 7) è stata effettivamente limitata dalla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale, che (con riferimento alla disciplina previdente: D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) ha dichiarato illegittimo la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, comma 3, nella parte relativa alla previsione della confisca obbligatoria del veicolo posto in circolazione senza carta di circolazione, anche se già immatricolato. La Consulta ha, infatti, ritenuto che “il mancato possesso della carta di circolazione, contestato al proprietario, non appare adeguato presupposto per l’applicazione necessaria di una sanzione grave, qual’è la confisca, con evidente lesione del canone generale di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost., comma 1 “.

E, dovendo essere privilegiata, tra le varie interpretazioni possibili di un testo normativo quella conforme al precetto costituzionale, non è dubbio che dalla violazione dell’art. 93 C.d.S., comma 7, la sanzione accessoria della confisca deve ritenersi che consegua nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia stato immatricolato; ipotesi alla quale non può essere assimilata la situazione in cui il veicolo, già immatricolato, si trovi (come si è, appunto, verificato nel caso in esame), nella condizione di “provvisoria” radiazione dalla circolazione con possibilità di reimmatricolazione, reimmatricolazione poi di fatto avvenuta. Detta ipotesi è ben diversa da quella in cui, non essendo ancora intervenuto l’accertamento relativo alla idoneità del veicolo alla circolazione, ne è consentita la confisca, a norma del coordinato disposto di cui all’art. 93 C.d.S., comma 7 e della L. n. 689 del 1981, art. 21, comma 3, nel testo integrato dalla sentenza 371-94, già richiamata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la decisione del giudice di pace va, dunque, cassata limitatamente alla parte relativa al rigetto dell’opposizione con riferimento alla sanzione accessoria della confisca.

La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento, in parte qua, della opposizione proposta dai ricorrenti.

Correlativamente, va annullata l’ordinanza – ingiunzione opposta nella parte relativa alla sanzione accessoria della confisca.

Sussistono giusti motivi — in considerazione, tra l’altro, dell’esito complessivo della vertenza, del parziale accoglimento dell’opposizione proposta dai ricorrente e della complessità delle questioni oggetto della controversia – per disporre la compensazione delle spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata (in parte qua) e pronunciando nel merito accoglie l’opposizione proposta dalla I.T. Holding GMBH corrente in (OMISSIS) e da V.A. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Biella in data 22/7/2004 n. 449/04 limitatamente alla sanzione accessoria della confisca del veicolo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e quelle del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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