Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13990 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/07/2020), n.13990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24969-2018 proposto da:

NETHUNS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio

dell’avvocato CENTRONE MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GORGOGLIONE PIETRO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati VITA SCIPLINO ESTER ADA, MARITATO LELIO, DE ROSE

EMANUELE, D’ALOISIO CARLA, MATANO GIUSEPPE, SGROI ANTONINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2082/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Milano respingeva il gravame proposto dalla società Nethus S.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato improcedibile il ricorso in opposizione ad avviso di addebito INPS per il pagamento di Euro 117.045,29;

la Corte territoriale, pur riformando la pronuncia, in rito, del Tribunale, nel merito, all’esito della espletata prova testimoniale, ha giudicato corretta la qualificazione, come di natura subordinata, dei rapporti di lavoro oggetto di un accertamento ispettivo, formalmente stipulati, invece, come contratti a progetto e di apprendistato; a tale riguardo, ha attribuito maggiore attendibilità alle dichiarazioni dei lavoratori rese all’epoca dell’ispezione sia in ragione della sorpresa delle operazioni ispettive di accertamento, che impediva ogni eventuale accordo sul contenuto delle dichiarazioni da rilasciare, sia per l’immediatezza delle stesse, che deponeva per un più vivo ricordo dei fatti e delle circostanze riferite; indici della natura subordinata dei rapporti emergevano “anche” dalle dichiarazioni (rese in giudizio) dai lavoratori in punto di orario di lavoro osservato, di retribuzione percepita, di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;

la Corte territoriale ha, poi, osservato come l’appellante (id est: la società, quale datore di lavoro) non avesse fornito la prova documentale della correttezza dei rimborsi spese e trasferte dei lavoratori mediante i giustificativi di spesa, così che era esatta la riconduzione delle predette somme corrisposte ai dipendenti al monte retributivo, con obbligo di contribuzione previdenziale;

avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione Nethuns S.r.l., articolato in due motivi;

ha resistito, con controricorso, l’INPS;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; parte ricorrente assume che la decisione sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori dell’INPS mentre i medesimi lavoratori, sentiti dalla Corte di appello, avrebbero chiarito come le mansioni espletate corrispondessero al tipo del contratto sottoscritto; la Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che, con altra decisione, prodotta in atti, relativa al medesimo verbale ispettivo, il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda della società;

il motivo è inammissibile;

non appare pertinente la censura formulata in relazione all’art. 2697 c.c.;

la violazione della regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova;

nell’ipotesi di causa, la Corte territoriale, nell’esercizio dei poteri di sua competenza, ha espresso un giudizio di maggiore attendibilità di alcuni elementi di prova rispetto ad altri e ritenuto provata, sulla base delle risultanze di causa, la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi;

sulla decisione, dunque, non hanno influito la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento;

è solo il caso di ribadire come spetti, in via esclusiva, al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (v., ex plurimis, Cass. n.24958 del 2016);

con un secondo motivo è dedotta (ulteriore) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla statuizione della mancanza di una prova documentale delle cd. “trasferte Italia”; a tale proposito, parte ricorrente assume, invece, la sussistenza di idonea documentazione;

anche le censure del secondo motivo si arrestano ad un rilievo di inammissibilità, già sul piano del difetto di specificità;

nel ricorso non risultano trascritti i documenti posti a fondamento dei rilievi;

tale omissione si pone in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., n. 4, che impongono alle parti, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, oltre all’indicazione dell’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 8877 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);

sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le spese liquidate, secondo soccombenza, come da dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA