Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1399 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1399 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 24801-2012 proposto da:
F.LLI MANCINI MASSIMO E MAURO SAS 0097110426 in persona
del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 48,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,
rappresentata e difesa dall’avvocato NOVELLI PIERO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
RILLI MONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato PORTAVIA
ALDO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICUCCI VITTORIO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2014

avverso la sentenza n. 731/2011 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 7.6.2011, depositata il 24/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

Piero Novelli) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Ric. 2012 n. 24801 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

udito per la ricorrente l’Avvocato Francesco Corvasce (per delega avv.

58) R. G. n. 24801/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello Ancona 24/09/2011, non
notificata), in riforma della sentenza di primo grado, escludeva ogni
responsabilità dell’odierna controricorrente Rilli in merito alla perdita del

a seguito dell’incendio verificatosi dopo il trasferimento dell’azienda
balneare a favore di Perla Lucchetti. Osservava la Corte Territoriale che pur
essendo la distruzione verificatasi dopo che la Rilli aveva cessato di
utilizzare il bene, non poteva essergli addebitata la mancata restituzione del
bene, essendo giustificata dal consenso della società comondante alla
permanenza dello stesso all’interno dello stabilimento dopo il trasferimento
dell’attività.
2. — Ricorre per cassazione Flli. Mancini Massimo e Mauro s.n.c., con un
unico motivo di ricorso, lamentando “omessa, insufficiente contraddittoria
motivazione in ordine alle risultanze istruttorie in relazione all’art. 360
comma 1 n. 5 cpc circa un punto decisivo della controversia nello specifico
nell’aver illogicamente e contraddittoriamente motivato in ordine al giudizio
di prevalenza di taluna prove a scapito di altre, che viceversa se valutate
sarebbero risultate decisive in ordine al diverso esito della controversia”;
3. – Resiste con controricorso Monia Rilli;
4. — Il ricorso è manifestamente inammissibile, non essendo soddisfatto il
requisito della “sommaria esposizione dei fatti di causa” di cui all’art. 366 c.
1 n. 3 c.p.c.. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo
di affermare che, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3 c.p.c., la
pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali
è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia
meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è
articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica
esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la

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granitore, di proprietà degli odierni ricorrenti e dato in comodato alla prima,

scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass.
SS. UU. n. 5698/2012).
Nel caso di specie, la riproduzione integrale di una svariata serie di atti
di causa, non è idonea a soddisfare una modalità di esposizione dei fatti di
causa definita sommaria dallo stesso legislatore, imponendo a questa Corte
un compito che non le è proprio, consistente nella lettura degli atti al fine di
estrapolarne la conoscenza del fatto sostanziale e processuale (sul punto si

riproduzione integrale, nel caso di specie, non è limitata alla sola
esposizione dei fatti di causa, ma coinvolge anche l’esposizione dei motivi
di ricorso.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1300,00=, di cui Euro
1100,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

vedano anche Cass. n. 16628/2009; n. 19255/2010; n. 1905/2012). Tale

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