Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1399 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1399 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 3320-2017 proposto da:
BOTRO DELLA CARRETTA SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNI GIOVAN N ELLI ;
– ricorrente contro
PUBBLICO MINISTERO presso la PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il
TRIBUNALE DI NUORO;
– intimato per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 5/2016 del
TRIBUNALE di NUORO, depositata il 21/12/2016;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero i persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che visto l’art. 380 ter

cpc

chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il
regolamento.

La società Agricola Botro della Carretta ha proposto regolamento di
competenza nei confronti dell’ordinanza in data 21 dicembre 2016, comunicata
il 22 dicembre 2016, con la quale il Tribunale di Nuoro declinava la propria
competenza per territorio a pronunciarsi sulla domanda di concordato
preventivo proposta dalla predetta società in data 19 ottobre 2016, per essere
competente il Tribunale di Lucca;
Ritenuto che:
la sede principale dell’impresa, in base alla cui ubicazione si determina il”
tribunale competente per la procedura di fallimento e di concordato preventivo,
a norma, rispettivamente, degli artt. 9 e 161 legge fall., possa non coincidere
con la sede legale di una società, benché debba presumersi tale coincidenza in
difetto di idonei elementi in senso contrario, e si identifichi con quella in cui si
svolge l’attività direttiva, amministrativa e organizzatoria dell’impresa e di
coordinamento dei fattori produttivi (Cass., 24/12/1994, n. 11143; Cass.,
18/05/2006, n. 11732; Cass., 07/05/2012, n. 6886);
peraltro, anche ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio
2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i
giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi
principali del debitore, dovendosi presumere – per le società e le persone
giuridiche – che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il
luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una
discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l’ubicazione di quest’ultima a
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Rilevato che:

dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione
(Cass. Sez. U., 06/02/2015, n. 2243; Cass. Sez. U., 11/03/2013, n. 5945);
Considerato che:
nel caso di specie, l’ordinanza de qua – pur avendo accertato che la sede
legale della società era stata trasferita da Lucca a Nuoro fin dal 18 febbraio
2014, ossia più di due anni prima della presentazione della domanda di

la ritenuta competenza del Tribunale di Lucca essenzialmente su tre elementi:
a) sul fatto che i verbali delle assemblee asseritamente tenute a Nuoro non
erano stati depositati presso la Camere di Commercio; b) sul fatto che non
risultava provato agli atti che il consulente dell’odierna ricorrente avesse svolto
la sua attività presso la sede di Nuoro; c) sul fatto che l’amministratore
risiederebbe in Toscana e che ivi si sarebbero svolte due assemblee;
Ritenuto che:
nessuno degli elementi sui quali si fonda la pronuncia declinatoria della
competenza del Tribunale di Nuoro sia idoneo a vincere la presunzione di
coincidenza della sede legale con quella effettiva, essendo del tutto irrilevante
– in mancanza di prove circa l’esistenza di un centro organizzativo, direttivo,
amministrativo e di coordinamento dell’attività dell’impresa a Lucca – che
taluni verbali delle assemblee tenutesi a Nuoro non sia stati depositati, che due
assemblee si siano tenute a Lucca e che in quella località risieda
l’amministratore della società, trattandosi di circostanze inidonee ad
evidenziare l’esistenza di una sede amministrativa e direttiva in Lucca;
Ritenuto che:
per le ragioni suesposte, il ricorso debba essere accolto e debba essere, di
conseguenza, dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Nuoro, che
provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente procedimento, ai
sensi dell’art. 385, secondo comma, cod. proc. civ.

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concordato preventivo, avvenuta il 19 ottobre 2016 – ha, nondimeno, fondato

ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, debba darsi
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; dichiara la competenza

liquidazione delle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2017.
Il Presidente
i

(i

territoriale del Tribunale di Nuoro, cui demanda di provvedere anche alla

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