Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1399 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16179-2014 proposto da:

O.O.C., elettivamente domiciliato in P.ZZA

MAZZINI N. 8, ROMA, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO PRECENZANO, CARMELA

FACHILE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA, QUESTURA DI SIRACUSA, MIUNISTERO DELL’INTERNO

(OMISSIS), TRIBUNALE CIVILE di ROMA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n R.G. 19652/2014 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliO

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Francesco Verresco (delega Fachile) difensore del

ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al RG 16179 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“Nel 2014, O.O.C., di nazionalità nigeriana, in seguito al suo sbarco nel territorio nazionale, insieme ad altri cittadini nigeriani, veniva trasferito presso il Centro di Identificazione e di Espulsione di (OMISSIS), dove il suo trattenimento veniva convalidato dal Giudice di Pace di Roma. In seguito, l’ O. presentava istanza di protezione internazionale. Allo stesso veniva notificato il diniego dell’istanza di protezione internazionale e da parte della Questura di Roma e veniva depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Roma una richiesta di proroga del trattenimento presso il CIE di (OMISSIS) per ulteriori 60 giorni, la quale viene convalidata.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dal sig. O. affidato ai seguenti motivi:

1) Falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. C: il ricorrente ha evidenziato che è definito “richiedente asilo” il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva. La definitività delle decisioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale verrebbe acquisita al momento della scadenza del termine per l’impugnazione ovvero dopo 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Commissione Territoriale nel caso in cui lo straniero sia trattenuto presso un CIE. Dal momento che la comunicazione del diniego della Commissione sarebbe avvenuta in data 7 aprile 2014 e che la suddetta decisione sarebbe diventata definitiva soltanto in data 22 aprile 2014, se ne dovrebbe dedurre che in data 14 aprile, giorno dell’udienza di proroga del trattenimento, il ricorrente godeva ancora dello status di richiedente asilo.

2) Difetto di competenza del Giudice di Pace in materia di proroga del trattenimento dei richiedenti asilo. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2. Falsa applicazione dell’art. 21, comma 2 circa la durata del periodo di trattenimento: il ricorrente ha contestato la decisione della Questura di Roma di richiedere la convalida della proroga del trattenimento al Giudice di Pace invece che al Tribunale ordinario e di averla richiesta per un periodo di ulteriori 60 giorni, quando detta proroga, per quanto riguarda i richiedenti asilo, potrebbe estendersi ad un periodo massimo di soli 30 giorni.

3) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione della dir. 2008/115/CE alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE: il ricorrente ha contestato le generiche affermazioni del Giudice di Pace e il fatto che non si sarebbe pronunciato sulla concreta valutazione delle circostanze del caso specifico e sulla genuinità della domanda del ricorrente.

Il primo motivo è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento così massimato:

“In tema di immigrazione, è competente il tribunale, in composizione monocratica, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 21, comma 2 e non il giudice di pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l’impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, dovendosi riconoscere anche a quest’ultimo la qualifica di richiedente asilo giusta le previsioni dell’art. 2, lett. c) e d), della direttiva 2005/85 CE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello “status” di rifugiato”. (Cass. 19336 del 2015; in precedenza Cass. 13536 del 2014).

Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento di proroga del trattenimento annullato”.

Il Collegio condivide la relazione depositata e per l’effetto accoglie il ricorso e, decidendo nel merito annulla il provvedimento di proroga del trattenimento a carico di O.O.C. del 14 aprile 2014. Si ritiene di compensare le spese del giudizio di merito e del presente procedimento in considerazione delle ragioni della decisione.

PQM

Accoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla il provvedimento di proroga del trattenimento a carico di O.O.C. del 14 aprile 2014. Compensa integralmente le spese di tutti i giudizi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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