Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13989 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29209-2005 proposto da:

B.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell’avvocato TINELLI

ALEANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANNA

PAOLO, VALENTE MARIA GRAZIA;

– ricorrente –

contro

D.A. C.F. (OMISSIS), BE.SA. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO

22, presso lo studio dell’avvocato TRONCI MARCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato DE PIETRO NICOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 695/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A., quando era ancora residente in provincia di Vicenza, aveva redatto nel (OMISSIS) una scrittura olografa con la quale aveva manifestato la volontà di donare un suo appartamento a B.C., infermiere fisioterapista che l’assisteva, e di onerare i suoi eredi di un legato di L. 50 milioni in favore dello stesso; trasferitasi poi a Lecce presso la nipote “ex sorore” Be.Sa., con testamento pubblico del (OMISSIS), revocando ogni precedente disposizione, aveva istituito suoi eredi universali la suddetta nipote ed il di lei marito D.A., ed era quindi deceduta il (OMISSIS).

Tanto premesso, il B. con atto di citazione notificato il 5-6- 1989 conveniva in giudizio i menzionati eredi dinanzi al Tribunale di Lecce impugnando il predetto testamento pubblico ai sensi dell’art. 591 c.c., comma 2, n. 3, sostenendo che la testatrice, all’atto di esprimere le sue ultime volontà, era incapace di intendere e di volere, come appariva evidente dalla palese difformità delle sottoscrizioni apposte in calce agli atti sopra menzionati (con grafia scorrevole, del tutto simile a quella con cui era stata redatto il testo della disposizione olografa la prima sottoscrizione, con tratti visibilmente alterati la seconda sottoscrizione vergata dinanzi al notaio) senza che quest’ultimo avesse menzionato l’impossibilità o la grave difficoltà di sottoscrivere l’atto “ex” art. 603 c.c., comma 3.

Con sentenza del 2-3-1998 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice, rilevando il difetto di prova in ordine alla dedotta incapacità naturale della P..

Proposto gravame da parte del B. cui resistevano il D. e la Be. la Corte di Appello di Lecce con sentenza 26-11-2004 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza il B. ha proposto un ricorso basato su di un unico articolato motivo cui il D. e la Be. hanno resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata anzitutto per aver disatteso l’istanza dell’esponente per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio diretta ad accertare l’incapacità a disporre della P. all’atto della sottoscrizione del testamento pubblico del (OMISSIS).

Il B., rilevato che la Corte territoriale con ordinanza del 30-6- 2003 si era riservata di ammettere la sollecitata consulenza tecnica d’ufficio all’esito dell’assunzione della prova orale, afferma che dopo l’espletamento di tale mezzo istruttorio il giudice di appello ha dato per l’assodata l’uniformità delle risultanze della prova testimoniale senza specificare in alcun modo gli elementi di fatto posti a base del suo convincimento.

Il ricorrente sostiene poi che la sentenza impugnata ha completamente omesso di illustrare le ragioni per le quali non ha ammesso i nuovi mezzi di prova richiesti dall’appellante; al riguardo evidenzia che la richiesta acquisizione delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri della P. dal (OMISSIS) fino al suo decesso avrebbe consentito di accertare la sua incapacità psichica, e che l’assunzione della testimonianza “de relato” del medico di base dottor L. avrebbe confermato la presenza di patologie tali da rendere la suddetta testatrice incapace di disporre ai sensi dell’art. 591 c.c., comma 2, n. 3.

ti B. infine rileva una illogica valutazione delle dichiarazioni dei testi assunti nel secondo grado di giudizio, rilevando in particolare che dalla deposizione del dottor D.S.L., medico dentista, non era possibile ritenere, come invece affermato dal giudice di appello, che egli avesse curato la P. fino ad epoca prossima alla redazione del testamento pubblico del (OMISSIS), avendo il suddetto professionista affermato di aver conosciuto la testatrice “verso lo fine del (OMISSIS)” e di averla curata “per circa 5-6 mesi”, quindi al più tardi fino a (OMISSIS); inoltre le deposizioni dei testi escussi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non erano state affatto concordi; il ricorrente evidenzia anche una contraddizione tra le dichiarazioni della teste D.P.V., secondo la quale la P. risiedeva presso la sua abitazione nel momento in cui fu raccolto il testamento pubblico del (OMISSIS), e quelle del convenuto D. A., secondo cui la P. era rimasta presso la sua abitazione dal (OMISSIS) alla sua morte, ad eccezione del primo mese.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha respinto l’impugnazione proposta dal B. – senza necessità di approfondire ulteriormente l’indagine istruttoria nei termini sollecitati dall’appellante – all’esito della valutazione della prova testimoniale espletata nel giudizio di secondo grado, dalla quale era emerso che la testatrice, all’epoca in cui il notaio aveva raccolto le sue ultime volontà, non manifestava neppure alterazioni della psiche di carattere intermittente e ricorrente, inframmezzate con intervalli di integrità delle facoltà psichiche, che pure avrebbero richiesto la prova certa e rigorosa della sussistenza di una incapacità nel momento in cui il testamento pubblico era stato formato, non essendo sufficiente l’accertamento di fenomeni patologici anteriori all’atto; in proposito il giudice di appello ha richiamato le testimonianze del dentista D.S. L., che aveva curato la P. per l’impianto di una protesi dalla fine del (OMISSIS) per circa cinque o sei mesi ricordandola come persona perfettamente lucida di mente, del medico di fiducia della testatrice R.E., che aveva dichiarato di aver curato nell'(OMISSIS) la P., di averla vista in grado di provvedere alle sue personali attività quotidiane in relazione all’età e di dialogare senza salti logici, e del parroco Don D.F., il quale aveva riferito di aver avuto numerosi contatti con la P. a causa del suo ministero pastorale dai mesi di (OMISSIS), e di aver notato che quest’ultima comprendeva il significato del denaro e degli atti che compiva riconoscendo le persone con cui veniva a contatto, colloquiando sempre coerentemente con il suddetto teste.

Alla luce di tali convergenti elementi probatori, ritenuti esaustivi ai fini della decisione della controversia, la Corte territoriale ha logicamente considerato superfluo procedere all’espletamento di una CTU di carattere psichiatrico come invece richiesto dall’appellante, avendo quindi reso sufficienti ragioni del suo convincimento, contrariamente all’assunto del B.; riguardo poi alla mancata acquisizione delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri della P. dal (OMISSIS) in poi, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha affermato che con l’ordinanza del 30-6-2003, con la quale erano state ammesse le sole prove orali, erano state dichiarate inammissibili, per difetto della necessaria specificità, le istanze formulate ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., e che tale statuizione non è stata censurata.

Con riferimento inoltre alla valutazione delle prova espletata (e quindi indirettamente anche della mancata assunzione della deposizione del teste L.), è agevole in proposito richiamare i poteri discrezionali devoluti al riguardo al giudice di merito, con il solo onere, a carico di quest’ultimo, di esprimere le ragioni del proprio convincimento, incombente nella fattispecie esaustivamente assolto dalla Corte territoriale; del tutto correttamente poi quest’ultima, nell’evidenziare la superfluità di ulteriori accertamenti istruttori all’esito delle concordi testimonianze rese in ordine alle condizioni mentali della P. all’epoca di formazione del testamento pubblico del (OMISSIS), ha richiamato i requisiti di legge per procedere all’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore; infatti costituisce indirizzo consolidato di questa Corte che tale annullamento postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con la specificazione che, poichè lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qua caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo (Cass. 18-4- 2005 n. 8079; Cass. 15-4-2010 n. 9081); è quindi evidente che nella specie, sulla base degli elementi probatori acquisiti, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il B., cui incombeva il relativo onere, non aveva assolutamente provato lo stato di incapacità della P. nei termini enunciati all’atto di redazione del testamento predetto.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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