Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13989 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 10/06/2010), n.13989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11220-2005 proposto da:

T.F., T.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 46, presso lo studio dell’avvocato DOLCETTI

LUCIO, rappresentati e difesi dall’avvocato CALANDRINO ETTORE;

– ricorrenti –

e contro

COMUNE PALERMO CORPO POLIZIA MUNICIPALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11741/2004 del GIUDICE DI PACE di PALERMO,

depositata il 13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.F. e T.V. proponevano opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale di Palermo con il quale era stato loro contestata la violazione dell’art. 145 C.d.S., commi 6 e 10 in quanto il giorno (OMISSIS) T.F., alla guida del motociclo di proprietà del padre T.V., proveniente da un passo carrabile si era immesso nel (OMISSIS) omettendo di dare la precedenza ai veicoli ivi circolanti e coinvolgendo in un sinistro stradale altro veicolo.

A sostegno dell’opposizione i T. deducevano vari motivi in fatto e in diritto.

Il Comune di Palermo non si costituiva.

Con sentenza 13/12/2004 il giudice di pace di Palermo rigettava l’opposizione ritenendo infondati tutti i motivi ivi sviluppati. In particolare il giudice di pace, per quel che rileva in questa sede, osservava che il verbali le impugnato era stato notificato agli opponenti entro il termine di 150 giorni dalla commessa infrazione essendo stato consegnato all’ufficio postale per la notifica in data 4/3/2004 – ossia il 146 giorno – come risultava da quanto attestato in calce al verbale stesso.

La cassazione della detta sentenza del giudice di pace di Palermo è stata chiesta da T.F. e T.V. con ricorso affidato a tre motivi. L’intimato Comune di Palermo non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i T. denunciano violazione dell’art. 201 C.d.S., comma 1 deducendo che il verbale di contestazione è stato notificato ad essi ricorrenti oltre il termine di 150 giorni dalla commissione del fatto contestato in quanto il plico contenente il detto verbale è stato consegnato all’ufficio postale per la notifica in data 11/3/2004 come emerge dal timbro impresso sulle buste. In particolare i ricorrenti sostengono che il giudice di pace ha errato nel far riferimento all’attestazione – relativa all’avvenuta consegna del plico all’ufficio postale e recante la data del 4/3/2004 – contenuta in calce al verbale posto all’interno del plico.

La censura è manifestamente fondata risultando evidente l’errore commesso dal giudice di pace nel far riferimento – al fine dell’individuazione del giorno della consegna all’ufficio postale del plico da notificare a mezzo raccomandata – alla data apposta in calce all’attestazione proveniente dallo stesso notificante (Comune di Palermo – Comando di Polizia Municipale) e contenuta all’interno del plico non a quella risultante dal timbro (unico da prendere in considerazione per il detto fine) apposto dall’ufficio postale sulla busta inviata a mezzo raccomandata. Il timbro postale reca la data del 11/3/2004 che è successiva al 150 giorno dalla data ((OMISSIS)) della commissione della contestata violazione.

Il primo motivo di ricorso deve ritenersi, pertanto, fondato in quanto la notifica del verbale opposto è stata effettuata in violazione del termine di cui all’art. 201 C.d.S.: per tale assorbente ragione, l’opposizione doveva essere accolta. Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso.

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata ma, non essendo necessari accertamenti di merito, la Corte, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo il merito della controversia, accoglie l’opposizione proposta da T.F. e T.V. avverso il verbale della Polizia Municipale di Palermo n. (OMISSIS).

Per la sussistenza di giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, della natura delle questioni trattate e della particolarità della vicenda in esame – le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da T.F. e T.V. avverso il verbale della Polizia Municipale di Palermo n. (OMISSIS), dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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