Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13989 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.06/06/2017),  n. 13989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11658/2011 proposto do:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3575/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2010 R.G.N. 9730/2005.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 3575/2010, depositata il 27 aprile 2010, la Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame di Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento del ricorso di M.D., aveva dichiarato la nullità del contratto a termine stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, per il periodo dal 12/2/2002 al 30/4/2002, per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002;

– che nei confronti di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poste Italiane con cinque motivi;

– che la lavoratrice ha resistito con controricorso, assistito da memoria;

rilevato che, con i motivi proposti, la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, artt. 1325 c.c. e segg. e art. 1362 c.c. e segg., per avere la Corte erroneamente ritenuto generica la causale posta a giustificazione dell’apposizione del termine, senza, tuttavia, prendere in considerazione in contrasto con orientamenti consolidati di legittimità – lo specifico riferimento, operato nell’ambito della stessa causale, ai vari accordi sulla mobilità del personale intervenuti con le organizzazioni dei dipendenti; 2) omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte motivato in alcun modo sulla idoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili, a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto e altresì per non avere motivato sulla idoneità dell’analitica indicazione, operata in contratto, dei numerosi accordi intervenuti tra l’azienda ed i sindacati, per l’attuazione dei processi di mobilità e di riposizionamento del personale sull’intero territorio nazionale, a costituire elemento di sufficiente specificazione delle ragioni giustificatrici dell’assunzione; 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115, 116, 244, 253 e art. 421 c.p.c., comma 2, per avere la Corte posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare le ragioni sottostanti la stipula del contratto a tempo determinato, nonostante che la norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, limiti tale onere alle ragioni legittimanti la (eventuale) proroga del contratto medesimo, e comunque per non avere considerato come la prova delle esigenze organizzative poste a giustificazione dell’assunzione discendesse direttamente dall’analisi degli accordi richiamati nel contratto; 4) omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte, nel reputare non assolto, da parte della società, l’onere di fornire la prova della sussistenza delle esigenze poste a fondamento dell’assunzione, omesso di valutare (e conseguentemente di motivare) in ordine all’ammissibilità e alla rilevanza dei capitoli di prova testimoniale dedotti e, in ogni caso, ricorrendone le condizioni, di fare ricorso ai propri poteri istruttori d’ufficio; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2099 c.c., per non avere la Corte considerato che il lavoratore, anche in caso di nullità del termine finale, potrebbe avere diritto, a titolo risarcitorio, alle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e per non avere accertato l’aliunde perceptum: fatta salva, in ogni caso, l’applicazione della disciplina introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in tema di risarcimento del danno conseguente alla conversione di un illegittimo contratto a termine;

ritenuto che il primo e il secondo motivo possono essere esaminati unitamente al terzo e al quarto;

– che, infatti, il giudice di appello, esprimendo una duplice ragione decisoria, ha osservato come, al di là della pur affermata genericità della causale, la società non avesse comunque provato l’esistenza delle esigenze indicate nel contratto “e il rapporto di derivazione causale dell’assunzione” dell’appellata “a tempo determinato dall’insorgenza di tali esigenze”; osservato che la dimostrazione in concreto dell’effettiva sussistenza di tali ragioni giustificatrici è da porsi a carico del datore di lavoro, in attuazione della regola generale di cui all’art. 2697 c.c. e del principio, per il quale è il soggetto, che allega un fatto a sè favorevole, a doverne dare la prova;

– che la deduzione di un vizio di motivazione attribuisce al giudice di legittimità (ex art. 360, n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis) il potere di sottoporre a controllo le argomentazioni svolte dal giudice di merito sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, spettando invece esclusivamente a quest’ultimo il compito di individuare le fonti dei proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., fra le molte, Cass. n. 6288/2011);

– che, nella specie, il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha rilevato che “le deduzioni seriali della Poste Italiane S.p.A., tanto espositive, quanto istruttorie, risultano assolutamente inadeguate ai fini della rappresentazione e della pedissequa accurata dimostrazione” delle ragioni di carattere produttivo e organizzativo, in particolare non fornendo illustrazione, nè offerta di prova, circa la “posizione specifica della parte appellata” ed il suo ufficio di assegnazione e circa il nesso di causalità tra esigenze aziendali e assunzione a termine, nè potendo tali carenze essere superate attraverso l’esame degli accordi sindacali, in quanto meramente “indicati”, nella memoria di costituzione di Poste Italiane, “in successione cronologica e riassunti nel contenuto senza altra deduzione”;

– che la sentenza di appello deve, tuttavia, essere cassata in relazione al quinto motivo, con il quale è stata dedotta l’applicabilità, in ogni caso, della disciplina sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, in tema di determinazione della indennità spettante al lavoratore in conseguenza della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato;

– che, al riguardo, si richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016 n. 21691, la quale ha precisato che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”;

ritenuto conclusivamente che – rigettati i primi quattro motivi di ricorso e accolto ii quinto, nei sensi di cui in motivazione – la sentenza n. 3575/2010 della Corte di appello di Roma deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione, che provvederà a determinare l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, secondo i criteri indicati dalla norma, accertando l’esistenza di eventuali contratti o accordi collettivi ai sensi del comma 6 e facendo applicazione, ove necessario, delle disposizioni di natura processuale fissate nel comma 7 della medesima legge.

PQM

 

La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso; accoglie il quinto motivo nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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