Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13988 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 10/06/2010), n.13988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6849-2005 proposto da:

C.C. (OMISSIS), quale procuratrice del sig.

C.A. ed erede con beneficio di inventario di quest’ultimo,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48,

presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO, rappresentata e

difesa dagli avvocati MANCINELLI VALERIA, STECCONI RICCARDO;

– ricorrente –

e contro

CA.VI., (OMISSIS), F.M.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI

QUATTRO VENTI 57, presso lo studio dell’avvocato DE CADILHAC ANDREA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ILLUMINATI FABRIZIO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 80/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato STECCONI Edoardo Maria, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato MANCINELLI Valeria, difensore della ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ILLUMINATI Fabrizio, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 25/1/1999 il tribunale di Ancona accoglieva la domanda subordinata proposta dai coniugi Ca.

V. e F.M. e dichiarava che il contratto di compravendita stipulalo il (OMISSIS) dai detti coniugi con C. A. – ed avente ad oggetto un lotto di area edificabile sito in (OMISSIS) – si era risolto per fatto e colpa del venditore e per l’effetto, condannava il venditore, in persona di C.C. sua procuratrice generale, alla restituzione della somma già versata di L. 45 milioni oltre accessori. Il tribunale: condannava altresì il convenuto al risarcimento del danno per i maggiori costi di edificazione di un capannone sopportato dagli attori nel periodo dal (OMISSIS) e da quantificare nel prosieguo del giudizio;

convalidava il sequestro conservativo concesso; respingeva la domanda principale volta ad ottenere una sentenza di accertamento del contratto definitivo di cui alle scritture (OMISSIS);

respingeva la domanda riconvenzionale con la quale la C. aveva chiesto – in via principale – dichiararsi l’inadempimento degli acquirenti e legittimo il suo recesso con diritto alla ritenzione della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria oltre accessori e – in via subordinata – dichiararsi l’inadempimento degli acquirenti con la loro condanna al risarcimento del danno e, in via riconvenzionale, l’accertamento della autenticità della sottoscrizione apposta dagli attori sulla scrittura privata (OMISSIS) avente ad oggetto la compravendita in questione con la conseguente condanna degli acquirenti al pagamento del residuo prezzo di 25 milioni.

Con sentenza definitiva del 10/7/2000 il tribunale quantificava il danno per il maggior costo della costruzione del capannone in L. 116.009.187 oltre interessi e rivalutazione.

Avverso le dette sentenze C.C., nella indicata qualità, proponeva appello al quale resistevano i coniugi Ca.- F. che proponevano appello incidentale.

Con sentenza 3/2/2004 la corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame e in riforma delle impugnate decisioni, dichiarava che i detti coniugi erano comproprietari per averlo acquistato da C.A. di un lotto di terreno in (OMISSIS) di 1.800 mq. e dichiarava che i coniugi erano obbligati a pagare a C.C. L. 15 milioni. La corte di appello osservava: che con il quarto motivo del proprio appello – che per la sua assorbenza andava esaminato per primo – la C. aveva sostenuto la validità di norme di legge con efficacia erga omnes delle disposizioni dei piani regolatori generali e particolari con conseguente sottrazione ai principi regolanti la trascrizione anche in ipotesi di imposizioni di vincoli ai diritti di proprietà dei privati, per cui nessuna responsabilità poteva incombere su essa C. in quanto i coniugi Ca. avrebbero dovuto conoscere i vincoli gravanti sull’area; che comunque, secondo la C., nessun vicolo aveva mai riguardato l’area oggetto della vendita che non era stata espropriata ed era ancora nella proprietà e nel possesso di essa appellante; che la censura era fondata; che nel caso in esame era pacifico, per averlo affermato la sentenza impugnata con decisione sul punto non contestata, che al momento della vendita era vigente il piano particolareggiato delle aree produttive adottato dal consiglio comunale di Jesi con Delib. 16 aprile 1975, n. 202 ed approvato con D.P.G.R. 14 dicembre 1976; che quindi eventuali vincoli esistenti nel lotto venduto dovevano essere conosciuti dall’acquirente che non poteva chiedere nè la risoluzione del contratto, nè la riduzione del prezzo; che quindi le sentenze impugnate andavano riformate ed andava dichiarato che al C. non poteva essere addebitato l’asserito inadempimento posto a base della domanda subordinata di risoluzione del contratto e di risarcimento danni; che con l’appello incidentale i coniugi Ca. avevano riproposto la domanda principale di accertamento del contratto definitivo di vendita con conseguente condanna del venditore al rilascio del bene; che la censura era fondata posto che i vincoli della proprietà derivanti dal piano regolatore non potevano avere alcuna incidenza sulla validità del contratto; che conseguentemente, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, il contratto di compravendita era valido ed aveva avuto anche una esecuzione parziale avendo gli acquirenti versato 45 dei 60 milioni di lire previsti in detto contratto; che anche il venditore C. aveva proposto con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado la stessa domanda di accertamento riproposta anche nel giudizio di appello; che andava pertanto dichiarato che i coniugi Ca. erano proprietari del lotto in questione previo pagamento del saldo del prezzo di L. 15 milioni; che quanto al danno per il ritardo nella esecuzione del contratto nulla era dovuto dal C. il quale già con la comparsa di costituzione del 1987 aveva riconosciuto la validità del contratto.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Ancona è stata chiesta da C.C. – quale procuratrice generale di C.A. ed erede con beneficio di inventario di quest’ultimo – con ricorso affidato a quattro motivi. Gli intimati Ca.

V. e F.M. si sono limitati a depositare procura speciale consentendo al nominato difensore di partecipare alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Occorre premettere che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c.. Pertanto, qualora il ricorso sia proposto da taluno nella asserita qualità di erede della parte del giudizio di merito, lo stesso ha l’onere di provare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., non solo il decesso della parte originaria, ma anche la propria qualità di erede, allegando certificato di morte e stato di famiglia, ovvero atto di notorietà, (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 18/9/2009 n. 20255; 25/2/2009 n. 4468; 20/3/2007 n. 6647).

Nella specie il ricorso è stato proposto da C.C. “quale procuratrice generale del Sig. C.A. ed eredi con beneficio di inventario di quest’ultimo”. La ricorrente non ha però fornito alcuna documentazione in ordine alla morte del C. e della propria qualità di erede.

E’ appena il caso di rilevare che la ricorrente, con il riferimento alla qualità di “procuratrice generale” del C., non ha proposto il ricorso nella indicata qualità, bensì ha logicamente inteso richiamare il ruolo “già” ricoperto nel giudizio di appello di procuratrice generale in virtù di atto automaticamente venuto meno con la morte del C..

Sussistono giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, del descritto comportamento processuale degli intimati che nulla hanno dedotto in ordine alla inammissibilità del ricorso rilevata di ufficio – che inducono a compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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