Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13986 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 24/06/2011), n.13986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Fabio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28562-2005 proposto da:

F.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato BAUZULLI

FILIPPO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale

notarile rep. n. 23991 del 31.5.2005 per atti notar Piero Biglia di

Genova;

– ricorrente –

contro

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato

PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NICATORE ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 592/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato FILIPPO BAUZULLI difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avvalendosi di clausola compromissoria stabilita in un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile, S.S. promuoveva giudizio arbitrale nominando il proprio arbitro in data 21/6/1999.

Costituitosi il Collegio arbitrale, la S., promittente venditrice, chiedeva la declaratoria di nullità o, in subordine, di risoluzione del contratto per inadempimento di F.B., promissario acquirente.

Con lodo deliberato all’unanimità il 7/9/2000 e sottoscritto da tutti gli arbitri in pari data, depositato il 22/12/2000 e dichiarato esecutivo il 6/2/2001, il Collegio arbitrale dichiarava risolto il preliminare per inadempimento del F..

Il lodo era notificato in data 9/7/2002 al F. che, con atto notificato alla S. il 12/9/2002, proponeva appello deducendo:

– che la S., pur notificando gli atti con modalità formalmente legittime, aveva ottenuto il lodo arbitrale con dolo in quanto aveva sottaciuto dolosamente agli arbitri la circostanza che il convenuto era assente dall’Italia;

– che non sussisteva il dedotto inadempimento in quanto egli era stato immesso nel possesso del bene e poteva procedere a quegli interventi finalizzati alla riattivazione della cava che, secondo gli arbitri, avrebbero costituito grave inadempimento.

Ciò premesso il F. chiedeva:

– la declaratoria di annullamento del lodo;

la declaratoria di validità del contratto e la condanna della S. all’adempimento, alla riconsegna dell’immobile e al pagamento delle spese. La Corte di Appello di Genova con sentenza del 13/6/2005 dichiarava inammissibile l’impugnazione per le seguenti ragioni:

– preliminarmente riqualificava come impugnazione del lodo per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c. l’atto che il F. aveva qualificato come appello osservando che non era previsto il mezzo dell’appello avverso il lodo;

– rilevava, poi, che l’atto di impugnazione era stato proposto oltre la scadenza del termine lungo di un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione stabilito dall’art. 828 c.p.c., comma 2 in quanto gli arbitri avevano sottoscritto il lodo il 7/9/2000. – aggiungeva che il dolo della parte, denunciato nei primo motivo dell’impugnazione, non rientrava nel novero dei possibili motivi di nullità del lodo, essendo deducibile solo con lo strumento della revocazione ai sensi del coordinato disposto art. 831 c.p.c., comma 1 e art. 395 c.p.c., n. 1 e nei termini previsti dall’art. 398 c.p.c.;

– rilevava infine che il terzo motivo di impugnazione si risolveva in una mera contestazione dell’operato degli arbitri, estranea alla tematica introducibile con l’impugnazione del lodo.

F.B. propone ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo.

Resiste con controricorso S.S. che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 828 e 831 c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 1, nonchè il vizio di motivazione, assume che la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato l’impugnazione come impugnazione nullità del lodo, mentre avrebbe dovuto qualificarla come impugnazione per revocazione per dolo determinante della controparte, o come impugnazione proposta sia per nullità che per revocazione e in ogni caso avrebbe dovuto pronunciarsi sul motivo di impugnazione relativo al dolo della parte.

2. Il motivo è destituito di qualsiasi fondamento: la stessa parte aveva qualificato la proposta impugnazione come appello escludendo perciò ogni ipotetica richiesta di revocazione; nelle conclusioni era richiesta la declaratoria di annullamento del lodo e non la sua revocazione; il dolo era stato dedotto unicamente ai fini di ottenere l’annullamento del lodo; pertanto, correttamente interpretando la domanda, il giudice dell’impugnazione aveva deciso sulla domanda per come era stata proposta senza inammissibilmente trasformarla nella diversa domanda di revocazione.

In ordine all’ulteriore censura per la quale il giudice dell’impugnazione non avrebbe deciso sull’esistenza del dolo della parte, si osserva che il giudice non era chiamato ad accertare il dolo, ma a decidere sulla richiesta di annullamento del lodo per dolo e correttamente, esaurendo il suo dovere decisionale, ha rilevato che l’annullamento del lodo per dolo non costituiva una richiesta ammissibile non rientrando tra i casi di. impugnazione del lodo.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente S.S. le spese di questo giudizio di Cassazione che si liquidano in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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