Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13986 del 08/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 08/07/2016), n.13986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26256/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 82/2011 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,
depositata il 30/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CNINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Il signor L.C. ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, titolare di pensione Inps, chiedeva all’Amministrazione finanziaria, il rimborso della trattenuta Irpef operata dall’ente erogante (INPS di Genova) quale sostituto d’imposta, per gli anni dal 1997 al 2006, sull’intero ammontare della pensione integrativa, anzichè sulla quota dell’87, 50%, come stabilito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11 e del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4, comma 1, lett. d).
Avverso il silenzio rifiuto formatosi su tale richiesta, il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Genova che accoglieva il ricorso, Proponeva appello, per quel che rileva in questa sede, l’Agenzia delle entrate di Genova, deducendo che le pensioni integrative erogate dall’Inps ai propri dipendenti non rientravano tra le forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 7 e collegate al sistema pensionistico obbligatorio, ma erano ricomprese tra i fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, non potendo di conseguenza beneficiare dell’agevolazione fiscale consistente nell’assoggettamento ad imposta nella misura ridotta dell’87, 50% dell’importo corrisposto.
La Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava, al riguardo, l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando che il D.Lgs. n. 124 del 1993, si riferisce a tutte le forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, dichiarando la sussistenza del diritto al rimborso limitatamente agli anni 2003 del 2006, D.P. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 2.
Propone ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi l’Agenzia delle entrate.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando prova della relativa notificazione.
Invero la ricorrente non ha prodotto neppure in copia l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario a mezzo dell’ufficio postale.
Va dunque fatta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25285 del 28/11/2014; Cass. n. 19387 del 8/11/2012). Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016