Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13985 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 08/07/2016), n.13985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24724/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G. nq di erede del Sig. V., elettivamente

domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANDREA BODRITO, GIOVANNI MARONGIU giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2012 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata il 21/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La signora P.G., quale erede del dig. V., ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, titolare di pensione Inps, chiedeva all’Amministrazione finanziaria, per gli anni dal 1997 al 2006il rimborso della trattenuta Irpef operata dall’ente erogante (INPS di Genova) quale sostituto d’imposta, sull’intero ammontare della pensione integrativa, anzichè sulla quota dell’87, 50%, come stabilito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11 e del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4, comma 1, lett. d).

Avverso il silenzio rifiuto formatosi su tale richiesta, il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Genova che accoglieva il ricorso, limitatamente agli anni 2003 –

2007, D.P. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 2.

Proponeva appello, per quel che rileva in questa sede, l’Agenzia delle entrate di Genova, deducendo che le pensioni integrative erogate dall’Inps ai propri dipendenti non rientravano tra le forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 7 e collegate al sistema pensionistico obbligatorio, ma erano ricomprese tra i fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, non potendo di conseguenza beneficiare dell’agevolazione fiscale consistente nell’assoggettamento ad imposta nella misura ridotta dell’87, 50% dell’importo corrisposto.

La Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando che il D.Lgs. n. 124 del 1993, si riferisce a tutte le forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per le residue annualità.

Propone ricorso per Cassazione, sulla base di un articolato motivo l’Agenzia delle entrate.

Il contribuente ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo l’amministrazione ricorrente –

denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7 e 7 bis, art. 13, comma 8, della L. n. 335 del 1995, art. 11, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ora art. 52), comma 1 (applicabile ratione temporis) –

censura la sentenza impugnata, affermando che le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova (d’ora in poi CAP), istituito presso l’Inps non possano fruire del regime della tassazione nella misura dell’87,50%, in quanto esse non possono considerarsi “prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, alle quali faceva riferimento l’art. 48 bis, comma 1, T.U.I.R., applicabile ratione temporis, rilevando come l’orientamento della S.C. contrario alla pretesa erariale, si riferisse ai fondi pensione istituiti ante D.Lgs. n. 124 del 1993, ritenendo che il meccanismo del Fondo in esame svolga solo una funzione di riequilibrio delle posizioni previdenziali obbligatorie, in quanto mira a garantire che la pensione obbligatoria mantenga la stessa, più favorevole, misura prevista quando la gestione obbligatoria era affidata alle Casse interne di previdenza.

Rileva l’Agenzia che i fondi per il personale del consorzio autonomo del porto di Genova non sono soggetti alla vigilanza della commissione COVIP e non risultano iscritti presso il relativo albo e che l’Inps eroga, in un’unica soluzione, la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e la quota a carico del fondo medesimo, costituendo le due componenti un’unica pensione complessiva.

Va, al riguardo, osservato che a decorrere dal 1 gennaio 1987 il fondo del consorzio autonomo del porto di Genova (CAP) è confluito nell’Inps e la verifica dell’iscrizione di detto fondo presso la Covip, deve essere effettuata con riferimento all’Inps e nessuna prova è stata fornita del mancato controllo della Covip sull’Inps.

Nell’esaminare il ricorso per cassazione, principale o incidentale, o il controricorso, e gli altri atti di parte a essi collegati, la Suprema corte deve verificare la veridicità delle allegazioni in essi contenute anche attraverso fonti ufficiali di conoscenza, atteso che ciò è conforme ai principi regolatori del giusto processo e può inoltre rilevare ai fini del controllo in ordine al rispetto del generale dovere di lealtà processuale, la cui violazione può avere altresì riflessi sul regime delle spese di giudizio. la legittimazione attiva o passiva delle parti, anche a mezzo del relativo sito “internet” ufficiale. (Cass. Sez. L, 2/12/2011, n. 25813).

Da ricerca informatica effettuata da questa Corte risulta che sul sito Internet della COVIP ((OMISSIS)), nella sezione “Albo fondi pensione” il relativo database annovera “fondiinps).

Inoltre la circostanza che l’Inps eroga un’unica pensione complessiva non è, di per sè, ostativa al riconoscimento della tassazione della base imponibile nella misura agevolata dell’87,50%, potendo distinguersi, al suo interno la c.d. pensione obbligatoria (assicurazione generale obbligatoria) e la pensione integrativa a carico Inps, contraddistinta da uno specifico numero, ritenendosi che i termini “complementare” e ” integrativo”, siano sinonimi esprimendo un medesimo concetto, in mancanza di alcuna differenziazione normativa, in quanto le forme pensionistiche complementari” integrano la pensione pubblica, prevista dalla legge, mentre la pensione integrativa (chiamata anche complementare) costituisce una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario attraverso le forme previdenziali complementari con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile.

Trattasi di una pensione aggiuntiva riconosciuta in forma di capitale o di trattamento periodico, come nel caso di specie.

Deve quindi attribuirsi qualifica di forma pensionistica complementare anche ai fondi pensioni integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, erogabili solo in concomitanza della relativa prestazione pensionistica (cfr. Cass. 17.6.2005,n. 13095). Trattasi di due titoli giuridici differenti costituiti uno dall’assicurazione generale obbligatoria e l’altro dalla previdenza complementare e l’erogazione da parte dell’Inps di un’unica somma non incide sulla natura integrativa del trattamento pensionistico relativo alla previdenza complementare, presupposto per l’accesso alla tassazione agevolata.

Va conseguentemente riconosciuta la natura integrativa delle somme percepite dal lavoratore iscritto al fondo CAP, distinguibili dall’assicurazione generale obbligatoria.

3. La normativa fiscale applicabile alla prestazione complementare ha subito, nel tempo, diversi interventi normativi.

Il D.Lgs. n. 124 del 1993 – concernente la disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale (art. 1) –

ha in particolare regolamentato all’art. 18 (“norme finali) tutte le “forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, nessuna esclusa (comma 1), attribuendo inoltre (comma 9) ai “dipendenti degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima” la facoltà di “chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi” ed espressamente abrogando della L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2 – secondo cui i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di alcuni enti erano conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della legge – così da impedire lo scioglimento di detti fondi integrativi e il loro assorbimento nelle nuove forme pensionistiche complementari e da assicurarne invece la sopravvivenza, con ammissione al relativo ordinamento di tutti i dipendenti degli enti. Alla luce delle richiamate disposizioni deve ritenersi, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, che anche i fondi integrativi già istituiti dagli enti di cui alla L. n. 70 del 1975, alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421 e in particolare il Fondo di previdenza dei dipendenti INPS –

ente espressamente menzionato dalla L. n. 70 del 1975 (art. 1, comma 3, e punto 1 della tabella allegata a detta legge), subentrato – ai sensi del D.L. 17 dicembre 1986, n. 973, art. 13, convertito con modificazioni nella L. 13 febbraio 1987, n. 26 – al Consorzio autonomo del porto di Genova, nei compiti relativi all’erogazione dei trattamenti previdenziali….previsti dalle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile, sono soggetti alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 124 del 1993.

Nello stesso senso si è già pronunciata questa Corte (Sez. Lavoro, 24 maggio 2000, n. 6839), secondo cui “la disciplina legale dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, ai sensi dell’art. 1 (Ambito di applicazione), concerne tutte le forme di previdenza preordinate all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”. La conclusione che precede non è confutata da nessuna delle successive disposizioni legislative delle quali la ricorrente lamenta specificamente la violazione.

Nessuno conforto alla tesi sostenuta dalla Amministrazioni finanziaria ricorrente – che ritiene che il consolidato indirizzo della suprema corte in senso negativo alla pretese erariale attenga esclusivamente ai fondi pensione istituiti ante D.Lgs. n. 124 del 1993 e, in particolare, esistenti alla data di entrate in vigore della Legge Delega n. 421 del 1992, deriva inoltre dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, che, al comma 1, ha disposto l’istituzione, ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993 e nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, di forme di previdenza complementare per il personale degli enti disciplinati dalla L. n. 70 del 1975, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali, e, al comma 2, ha stabilito la soppressione, a far data dal 1^ gennaio 1999, dei fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione obbligatoria per i dipendenti degli enti di cui alla L. n. 70 del 1975, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi. Infatti la complessiva lettura delle due richiamate disposizioni non porta ad escludere l’esistenza, per il personale degli enti di cui alla L. n. 70 del 1975 (compreso il personale dipendente dall’INPS), di precedenti forme di previdenza integrativa, mirando invece la nuova disciplina a conseguire, per le nuove forme di previdenza complementare, il rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal D.Lgs. n. 124 del 1993. Nello stesso senso, la previsione dell’istituzione, entro sei mesi, di forme di previdenza complementare per il personale degli enti disciplinati dalla L. n. 70 del 1975, non consente di affermare che in precedenza forme di previdenza integrativa per tale personale non erano state istituite, ma soltanto che le nuove forme di previdenza complementare dovevano essere rispettose dei criteri finanziari stabiliti dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sulla base di aggiornate attuariali.

Pertanto il diritto al beneficio fiscale invocato dal contribuente non può essere escluso per la sola ragione della trasformazione delle preesistenti forme pensionistiche integrative in nuovi modelli di trattamento pensionistico complementare.

Poichè, in base alle considerazioni che precedono, il Fondo di previdenza dei dipendenti l’INPS deve ritenersi soggetto alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 124 del 1993, il trattamento pensionistico integrativo dallo stesso erogato rientra tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. h bis), inserita dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 7 – entrato in vigore dal 17 agosto 1995 – e in forza della quale sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993.

Quanto al regime fiscale di detto trattamento pensionistico – dato atto che le richieste di rimborso formulate dal contribuente si riferiscono, come risulta, senza contestazioni sul punto, dalla sentenza impugnata, agli anni d’imposta 2003 – 2007 e alla disciplina introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8 – deve tenersi conto dei mutamenti che ha subito nel tempo la normativa regolatrice della fattispecie.

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis, introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995, ha disposto che “le prestazioni periodiche indicate nella lett. h bis) del comma 1 dell’art. 47” stesso D.P. “costituiscono reddito per 37,50% dell’ammontare corrisposto” e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d) – introdotta, con effetto dal 1^ gennaio 1998, dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4 – ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate alla lett. h bis) del comma 1 dell’art. 47 stesso D.P., non sono più soggette alle disposizioni dell’art. 48 stesso D.P. – nel testo sostituito, con effetto dal 1^ gennaio 1998, dall’art. 3 del citato medesimo D.Lgs. n. 314, del 1997 – ma continuano a costituire reddito per l’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto. La disciplina è stata in seguito modificata del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma l, lett. f) – entrato in vigore il 1^ gennaio 2001, come disposto dall’art. 19, comma 1, stesso D.Lgs., modificato del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 13 e con effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate e alle rendite erogate a decorrere dal 1^ gennaio 2001 – con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell’art. 47 (L.P.R. n. 917 del 1986, nel testo, modificato del menzionato D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. e), si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lett. g – quinquies) del comma 1, dell’art. 41, se determinabili.

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, lett. f (avente effetto, come già evidenziato, dal primo gennaio 2001) è rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2003, essendo stato soppresso dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1 a decorrere dal primo gennaio 2004, il quale ha espressamente sostituito la lett. d), art. 48 bis, comma 1, con le seguenti due lettere:

– “d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell’art. 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lett. g-quinquies) del comma 1, dell’art. 41, se determinabili”;

– “d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-

bis) del comma 1, dell’art. 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10, comma 1, lett. e), non si applicano le disposizioni del richiamato ari. 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili”.

Dal primo gennaio 2001, quindi, “le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell’art. 47, erogate in forma periodica… si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell’art. 41, se determinabili” (ovverosia per concreti e, se specificamente “determinabili”, elementi di fatto la cui ricorrenza nel caso non e stata contestata) e non già solo sull'”87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto”, come sostenuto dal ricorrente sulla scorta dell’originario testo normativo non più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale, perchè sostituito dal testo innanzi riprodotto.

In relazione al mutato quadro normativo risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato: cfr.

Cass. ord. 15.5.2015 n. 9996; Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009;

Cass. n. 30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente.

Pertanto il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto, attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000.

La sentenza impugnata va, sul punto, cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, va decisa ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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